(Convenzione 190-art. 9)
                             Articolo 9 
 
    Ciascun Membro dovra' adottare leggi e regolamenti che richiedano
ai datori di lavoro di intraprendere misure adeguate e  proporzionate
al rispettivo livello di controllo in materia  di  prevenzione  della
violenza e delle molestie nel  mondo  del  lavoro,  ivi  compresi  la
violenza e le molestie di genere, e in particolare, nella  misura  in
cui sia ragionevolmente fattibile, attraverso quanto segue: 
      a) l'adozione e l'attuazione, in consultazione con i lavoratori
e i loro rappresentanti, di una politica in materia di violenza e  di
molestie nei luoghi di lavoro; 
      b) l'inclusione della violenza e delle molestie, come pure  dei
rischi psicosociali correlati, nella gestione della  salute  e  della
sicurezza sul lavoro; 
      c) l'identificazione dei pericoli e la valutazione  dei  rischi
relativi alla violenza e alle molestie,  con  la  partecipazione  dei
lavoratori e dei rispettivi rappresentanti, e  l'adozione  di  misure
per prevenirli e tenerli sotto controllo; 
      d) l'erogazione di informazioni e formazione ai lavoratori e ad
altri soggetti interessati, in modalita' accessibili  a  seconda  dei
casi, in merito ai pericoli e ai rischi identificati di violenza e di
molestie e alle relative misure di prevenzione e di  protezione,  ivi
compresi i diritti e le responsabilita' dei  lavoratori  e  di  altri
soggetti interessati in relazione alle politiche di cui al  comma  a)
del presente articolo.