(Allegato-art. 20)
Articolo 20 - Misure a livello nazionale 
 
Ciascuna delle Parti dovra', tenendo conto  degli  obblighi  previsti
dai  trattati  internazionali   applicabili,   adottare   le   misure
legislative e le altre misure necessarie per: 
   a. istituire o sviluppare inventari o banche dati dei propri  beni
      culturali definiti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della
      presente Convenzione; 
   b. introdurre procedure di controllo delle  importazioni  e  delle
      esportazioni,  conformemente  agli   strumenti   internazionali
      pertinenti, compreso un sistema per il quale  l'importazione  e
      l'esportazione  di  beni  culturali   mobili   siano   soggetti
      all'emissione di certificati specifici; 
   c. introdurre disposizioni di due diligence per i concessionari di
      arte e antichita', case d'asta e  altri  registrazioni  per  le
      loro  transazioni.  Questi  registri  devono  essere  messi   a
      disposizione delle autorita' competenti  in  conformita'  della
      legislazione nazionale; 
   d. istituire un'autorita'  nazionale  centrale  o  autorizzare  le
      autorita' esistenti e istituire altri  meccanismi  al  fine  di
      coordinare  le  attivita'  connesse  alla   tutela   dei   beni
      culturali; 
   e. consentire il monitoraggio  e  la  segnalazione  di  operazioni
      sospette o di vendita su Internet; 
   f. consentire  la   segnalazione   obbligatoria   alle   autorita'
      competenti   della   scoperta   casuale   di   beni   culturali
      appartenenti al patrimonio archeologico; 
   g. promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte al pubblico in
      materia di protezione dei beni culturali e dei pericoli  che  i
      reati contro gli stessi comportano; 
   h. garantire che i musei e le istituzioni analoghe la cui politica
      di  acquisizione  sia  sotto  il  controllo  dello  Stato   non
      acquisiscano   beni   culturali   prelevati   illecitamente   e
      forniscano informazioni e formazione ai  funzionari  competenti
      per la prevenzione e la lotta contro i reati connessi  ai  beni
      culturali; 
   i. incoraggiare musei e istituzioni simili,  la  cui  politica  di
      acquisizione  non  sia  sotto  il  controllo  dello  Stato,   a
      conformarsi  alle  norme  etiche  esistenti   in   materia   di
      acquisizione  di  beni  culturali  mobili  e  comunicare   alle
      competenti  autorita'  ogni  sospetto  di  traffico   di   beni
      culturali; 
   j. incoraggiare  i  fornitori  di  servizi  Internet,  piattaforme
      internet e venditori web-based a  cooperare  per  prevenire  il
      traffico di beni  culturali,  partecipando  all'elaborazione  e
      all'attuazione delle politiche rilevanti a tal fine; 
   k. impedire che i porti franchi vengano utilizzati per  la  tratta
      di   beni   culturali   attraverso   misure    legislative    o
      incoraggiandoli a stabilire ed attuare efficacemente  le  norme
      interne attraverso l'autoregolamentazione; 
   l. migliorare la diffusione di informazioni relative  a  qualsiasi
      bene culturale che sia stato oggetto di un reato definito dalla
      presente Convenzione alle sue autorita' doganali e  di  polizia
      al fine di prevenire il traffico di questi beni culturali.