Articolo 20 - Misure a livello nazionale Ciascuna delle Parti dovra', tenendo conto degli obblighi previsti dai trattati internazionali applicabili, adottare le misure legislative e le altre misure necessarie per: a. istituire o sviluppare inventari o banche dati dei propri beni culturali definiti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della presente Convenzione; b. introdurre procedure di controllo delle importazioni e delle esportazioni, conformemente agli strumenti internazionali pertinenti, compreso un sistema per il quale l'importazione e l'esportazione di beni culturali mobili siano soggetti all'emissione di certificati specifici; c. introdurre disposizioni di due diligence per i concessionari di arte e antichita', case d'asta e altri registrazioni per le loro transazioni. Questi registri devono essere messi a disposizione delle autorita' competenti in conformita' della legislazione nazionale; d. istituire un'autorita' nazionale centrale o autorizzare le autorita' esistenti e istituire altri meccanismi al fine di coordinare le attivita' connesse alla tutela dei beni culturali; e. consentire il monitoraggio e la segnalazione di operazioni sospette o di vendita su Internet; f. consentire la segnalazione obbligatoria alle autorita' competenti della scoperta casuale di beni culturali appartenenti al patrimonio archeologico; g. promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte al pubblico in materia di protezione dei beni culturali e dei pericoli che i reati contro gli stessi comportano; h. garantire che i musei e le istituzioni analoghe la cui politica di acquisizione sia sotto il controllo dello Stato non acquisiscano beni culturali prelevati illecitamente e forniscano informazioni e formazione ai funzionari competenti per la prevenzione e la lotta contro i reati connessi ai beni culturali; i. incoraggiare musei e istituzioni simili, la cui politica di acquisizione non sia sotto il controllo dello Stato, a conformarsi alle norme etiche esistenti in materia di acquisizione di beni culturali mobili e comunicare alle competenti autorita' ogni sospetto di traffico di beni culturali; j. incoraggiare i fornitori di servizi Internet, piattaforme internet e venditori web-based a cooperare per prevenire il traffico di beni culturali, partecipando all'elaborazione e all'attuazione delle politiche rilevanti a tal fine; k. impedire che i porti franchi vengano utilizzati per la tratta di beni culturali attraverso misure legislative o incoraggiandoli a stabilire ed attuare efficacemente le norme interne attraverso l'autoregolamentazione; l. migliorare la diffusione di informazioni relative a qualsiasi bene culturale che sia stato oggetto di un reato definito dalla presente Convenzione alle sue autorita' doganali e di polizia al fine di prevenire il traffico di questi beni culturali.