(Allegato-art. 21)
Articolo 21 - Misure a livello internazionale 
 
Ciascuna Parte collaborera' nella maniera  piu'  ampia  possibile  al
fine di  prevenire  e  combattere  la  distruzione  intenzionale,  il
danneggiamento e la tratta di beni  culturali.  In  particolare,  gli
Stati Parti dovranno: 
   a. promuovere la consultazione e lo scambio  di  informazioni  per
      quanto riguarda l'identificazione, il sequestro e  la  confisca
      di beni culturali oggetto di un reato definito  dalla  presente
      Convenzione e recuperati nel loro territorio; 
   b. contribuire alla raccolta internazionale dei dati sulla  tratta
      di  beni  culturali   mobili   mediante   la   condivisione   o
      l'interconnessione di inventari nazionali  o  banche  dati  sui
      beni culturali oggetto di  un  reato  definito  dalla  presente
      Convenzione e - o contribuendo  a  inventari  internazionali  o
      database, come il database Interpol sulle opere d'arte rubate; 
   c. agevolare la cooperazione allo scopo di proteggere e preservare
      i  beni  culturali  anche  in  situazioni  di  instabilita'   o
      conflitto.