(Allegato III)
                                                         Allegato III 
                                           (previsto dall'articolo 9) 
  PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 9 
  1. La presente procedura consiste  nell'applicazione  dell'allegato
II, completato come segue. 
  2.  Il  fabbricante  o  il  suo  rappresentante  autorizzato  nella
Comunita'  presentano   la   documentazione   tecnica   all'organismo
notificato di cui all'articolo 14 e chiedono che  esso  proceda  alla
valutazione. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nella
Comunita'  specificano  all'organismo  notificato  gli  aspetti   dei
requisiti  essenziali  che  devono  essere  valutati   dall'organismo
notificato. 
  3. L'organismo  notificato  esamina  la  documentazione  tecnica  e
valuta se la documentazione  tecnica  dimostra  adeguatamente  che  i
requisiti della direttiva 2004/108/CE sottoposti alla sua valutazione
sono rispettati. Se la conformita'  dell'apparecchio  e'  confermata,
l'organismo notificato trasmette una dichiarazione al  fabbricante  o
al suo  rappresentante  autorizzato  nella  Comunita'  attestante  la
conformita' di detto apparecchio. Tale dichiarazione si  limita  agli
aspetti dei requisiti  essenziali  che  sono  stati  sottoposti  alla
valutazione dell'organismo notificato. 
  4.  Il  fabbricante  aggiunge   la   dichiarazione   dell'organismo
notificato alla documentazione tecnica.