Allegato III (previsto dall'articolo 9) PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 9 1. La presente procedura consiste nell'applicazione dell'allegato II, completato come segue. 2. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nella Comunita' presentano la documentazione tecnica all'organismo notificato di cui all'articolo 14 e chiedono che esso proceda alla valutazione. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nella Comunita' specificano all'organismo notificato gli aspetti dei requisiti essenziali che devono essere valutati dall'organismo notificato. 3. L'organismo notificato esamina la documentazione tecnica e valuta se la documentazione tecnica dimostra adeguatamente che i requisiti della direttiva 2004/108/CE sottoposti alla sua valutazione sono rispettati. Se la conformita' dell'apparecchio e' confermata, l'organismo notificato trasmette una dichiarazione al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato nella Comunita' attestante la conformita' di detto apparecchio. Tale dichiarazione si limita agli aspetti dei requisiti essenziali che sono stati sottoposti alla valutazione dell'organismo notificato. 4. Il fabbricante aggiunge la dichiarazione dell'organismo notificato alla documentazione tecnica.