(Allegato III)
                                                         Allegato III 
 
                                                (previsto all'art. 3) 
 
                              Sezione I 
 
 
                              Verifica 
 
  Conformemente all'articolo 4, comma 2,  l'esame  ufficiale  di  cui
all'articolo 3, comma 1, stabilisce che alla data della verifica  uno
dei criteri seguenti e' soddisfatto: 
    dai  risultati  di  analisi  adeguate,  approvate  ufficialmente,
emerge l'assenza di nematodi a  cisti  della  patata  nella  parcella
negli ultimi dodici anni, 
oppure 
    dalle precedenti rotazioni colturali  risulta  che  negli  ultimi
dodici anni nella parcella non sono state coltivate  patate  o  altre
piante ospiti di cui al punto 1 dell'allegato I. 
 
                             Sezione II 
 
 
                              Indagini 
 
  Le indagini ufficiali di cui all'articolo 5, comma 1,  sono  svolte
su almeno lo 0,5 % della superficie utilizzata  nel  pertinente  anno
per  la  produzione  di  patate  diverse  da  quelle  destinate  alla
produzione di tuberi-seme di patata. I risultati delle indagini  sono
comunicati per iscritto al Servizio fitosanitario centrale  entro  il
1° marzo per i precedenti dodici mesi. 
 
                             Sezione III 
 
 
                          Misure ufficiali 
 
  1. Le misure approvate ufficialmente di cui all'articolo  3,  comma
4, lettera c), all'articolo 8, comma 1, lettera b),  all'articolo  9,
comma 1, lettera c), e all'allegato I, punto 2.b), sono: 
    a) disinfestazione con metodi adeguati, in modo che non  sussista
un rischio identificabile di diffusione dei nematodi  a  cisti  della
patata; 
    b) eliminazione pressoche' completa della terra mediante lavaggio
o spazzolatura, in modo che non sussista un rischio identificabile di
diffusione dei nematodi a cisti della patata. 
  2. Le misure approvate ufficialmente di cui all'articolo  9,  comma
1,  lettera  b),  consistono  nella  consegna  ad  un   impianto   di
trasformazione  o  selezione  che  disponga  di  procedure   per   lo
smaltimento dei rifiuti adeguate  e  approvate  ufficialmente,  e  in
relazione al quale sia  stata  stabilita  l'assenza  del  rischio  di
diffusione dei nematodi a cisti della patata. 
  3.  Le  misure  approvate  ufficialmente  di  cui  all'articolo  12
consistono  nella  ripetizione  del  campionamento  ufficiale   nella
parcella che dal registro ufficiale di cui  all'articolo  6,  risulta
infestata  e  nell'effettuazione  di  analisi  con  uno  dei   metodi
descritti nell'allegato II, dopo un periodo  minimo  di  sei  anni  a
decorrere dalla conferma della presenza di  nematodi  a  cisti  della
patata o dall'ultima coltura di patate.  Detto  periodo  puo'  essere
ridotto ad un minimo di tre  anni  purche'  siano  state  attuate  le
misure di controllo approvate ufficialmente.