Allegato III (previsto all'art. 3) Sezione I Verifica Conformemente all'articolo 4, comma 2, l'esame ufficiale di cui all'articolo 3, comma 1, stabilisce che alla data della verifica uno dei criteri seguenti e' soddisfatto: dai risultati di analisi adeguate, approvate ufficialmente, emerge l'assenza di nematodi a cisti della patata nella parcella negli ultimi dodici anni, oppure dalle precedenti rotazioni colturali risulta che negli ultimi dodici anni nella parcella non sono state coltivate patate o altre piante ospiti di cui al punto 1 dell'allegato I. Sezione II Indagini Le indagini ufficiali di cui all'articolo 5, comma 1, sono svolte su almeno lo 0,5 % della superficie utilizzata nel pertinente anno per la produzione di patate diverse da quelle destinate alla produzione di tuberi-seme di patata. I risultati delle indagini sono comunicati per iscritto al Servizio fitosanitario centrale entro il 1° marzo per i precedenti dodici mesi. Sezione III Misure ufficiali 1. Le misure approvate ufficialmente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), all'articolo 8, comma 1, lettera b), all'articolo 9, comma 1, lettera c), e all'allegato I, punto 2.b), sono: a) disinfestazione con metodi adeguati, in modo che non sussista un rischio identificabile di diffusione dei nematodi a cisti della patata; b) eliminazione pressoche' completa della terra mediante lavaggio o spazzolatura, in modo che non sussista un rischio identificabile di diffusione dei nematodi a cisti della patata. 2. Le misure approvate ufficialmente di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), consistono nella consegna ad un impianto di trasformazione o selezione che disponga di procedure per lo smaltimento dei rifiuti adeguate e approvate ufficialmente, e in relazione al quale sia stata stabilita l'assenza del rischio di diffusione dei nematodi a cisti della patata. 3. Le misure approvate ufficialmente di cui all'articolo 12 consistono nella ripetizione del campionamento ufficiale nella parcella che dal registro ufficiale di cui all'articolo 6, risulta infestata e nell'effettuazione di analisi con uno dei metodi descritti nell'allegato II, dopo un periodo minimo di sei anni a decorrere dalla conferma della presenza di nematodi a cisti della patata o dall'ultima coltura di patate. Detto periodo puo' essere ridotto ad un minimo di tre anni purche' siano state attuate le misure di controllo approvate ufficialmente.