(all. 3 - art. 1)
                                                         Allegato III

             INDIVIDUAZIONE DELLE BIOMASSE COMBUSTIBILI
                 E DELLE LORO CONDIZIONI DI UTILIZZO
   (articolo 3 comma 1 lettera n) e articolo 6 comma 1 lettera h))

1. Tipologia e provenienza


a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;
b) Materiale   vegetale   prodotto   da   trattamento  esclusivamente
   meccanico di coltivazioni agricole non dedicate;
c) Materiale  vegetale  prodotto  da  interventi  selvicolturali,  da
   manutenzioni forestali e da potatura;
d) Materiale   vegetale  prodotto  dalla  lavorazione  esclusivamente
   meccanica  di  legno  vergine  e costituito da cortecce, segatura,
   trucioli,  chips,  refili e tondelli di legno vergine, granulati e
   cascami  di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine,
   tondelli, non contaminati da inquinanti, aventi le caratteristiche
   previste per la commercializzazione e l'impiego;
e) Materiale   vegetale  prodotto  dalla  lavorazione  esclusivamente
   meccanica di prodotti agricoli, avente le caratteristiche previste
   per la commercializzazione e l'impiego.

2. Condizioni di utilizzo

   La  conversione  energetica  delle biomasse di cui al punto 1 puo'
essere  effettuata  attraverso  la combustione diretta, ovvero previa
pirolisi o gassificazione.
   2.1  Salvo diverse prescrizioni dell'autorita' competente ai sensi
dell'articolo  4,  comma  1, lett. e) del DPR 24 maggio 1988, n. 203,
gli  impianti  in  cui  vengono  utilizzate  le biomasse combustibili
devono  rispettare i seguenti valori limite di emissione, riferiti ad
un   ora   di   funzionamento  dell'impianto  esclusi  i  periodi  di
avviamento, arresto e guasti. Il tenore di ossigeno di riferimento e'
l'11%  in volume nell'effluente gassoso anidro. Per gli essiccatoi si
applica la normativa prevista all'articolo 3, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 203/88.


                 Potenza termica nominale complessiva istallata (MW)
                 ===================================================
                 (1)>0,15 + (3    >3 + (6      >6 + (20     >20
====================================================================
                   mg/ Nmc(2)    mg/Nmc(2)    mg/Nmc(2)   mg/Nmc(2)
--------------------------------------------------------------------
polveri totali        100           30           30           30
                                                           10(3)
--------------------------------------------------------------------
carbonio organico     --            --           30           20
totale (COT)                                               10(3)
--------------------------------------------------------------------
Monossido di          350          300          250          200
carbonio (CO)                                 150(3)      100(3)
--------------------------------------------------------------------
ossidi di azoto       500          500          400          400
(espressi come NO2)                          300(3)       200(3)
--------------------------------------------------------------------
ossidi di zolfo       200          200          200          200
(espressi come SO2)
--------------------------------------------------------------------
(1) Agli impianti di potenza termica nominale complessiva pari o
    superiore a 0.035 MW e non superiore a 0,15 MW si applica un
    valore limite di emissione per le polveri totali di 200 mg/Nmc.
(2) I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso
    secco rapportato alle condizioni normali: 0 gradi Centigradi e
    0.1013 MPa.
(3) Valori medi giornalieri.

   2.2  Per  i  metodi  di campionamento, analisi e valutazione delle
emissioni  si  applica  quanto previsto nei decreti di attuazione del
DPR. 24 maggio 1988 n. 203.
   2.3 Le condizioni operative al fine del rispetto dei valori limite
alle  emissioni  di  cui  al punto 2.1 devono essere assicurate, alle
normali condizioni di esercizio, anche attraverso:

a) l'alimentazione  automatica  del  combustibile  ( non obbligatoria
   negli  impianti di potenza termica nominale, per singolo focolare,
   inferiore o uguale a 1 MW);
b) il  controllo  della  combustione,  anche  in  fase di avviamento,
   tramite  la  misura  e  registrazione  in continuo nella camera di
   combustione  della  temperatura  e  del  tenore  di ossigeno, e la
   regolazione   automatica   del   rapporto  aria/combustibile  (non
   obbligatori  negli  impianti  di  potenza  termica  nominale,  per
   singolo focolare, inferiore o uguale a 3 MW);
c) l'installazione  del  bruciatore  pilota  a combustibile gassoso o
   liquido  (non  obbligatoria  negli  impianti  di  potenza  termica
   nominale, per singolo focolare, inferiore o uguale a 6 MW);
d) le  misurazioni e registrazioni in continuo nell'effluente gassoso
   della temperatura e delle concentrazioni di monossido di carbonio,
   degli  ossidi  di  azoto e del vapore acqueo (non obbligatorie per
   gli  impianti  di potenza termica nominale complessiva inferiore o
   uguale  a  6  MW). La misurazione in continuo del tenore di vapore
   acqueo  puo' essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene
   essiccato prima dell'analisi;
e) la  misurazione e registrazione in continuo nell'effluente gassoso
   delle  concentrazioni di polveri totali e carbonio organico totale
   (non  obbligatoria  per  gli  impianti di potenza termica nominale
   complessiva inferiore o uguale a 20 MW);
f) le  misurazioni  con frequenza almeno annuale delle concentrazioni
   negli  effluenti  gassosi delle sostanze i cui limiti sono fissati
   nella tabella al punto 2.1, ove non sia prevista la misurazione in
   continuo.

   2.4  Per  gli  impianti  termici  di  cui  all'articolo 2 comma 1,
lettera  b)  e  comma  2,  i controlli di cui al punto 2.3 lettera f)
devono  essere  effettuati  dal  responsabile  dell'esercizio e della
manutenzione. I valori misurati devono essere allegati al libretto di
centrale  o  di  impianto  di  cui  al  decreto  del Presidente della
Repubblica  26  agosto  1993,  n.  412.  Per  gli  impianti  di nuova
costruzione,  inoltre,  il rispetto dei valori limite di emissione e'
certificato dal costruttore al momento dell'immissione in commercio.
   2.5   Agli   impianti  di  potenza  termica  nominale  complessiva
inferiore  o pari a 1 MW si applica l'articolo 2, comma 1, del D.P.R.
25 luglio 1991.