Allegato III INDIVIDUAZIONE DELLE BIOMASSE COMBUSTIBILI E DELLE LORO CONDIZIONI DI UTILIZZO (articolo 3 comma 1 lettera n) e articolo 6 comma 1 lettera h)) 1. Tipologia e provenienza a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate; b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate; c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzioni forestali e da potatura; d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti, aventi le caratteristiche previste per la commercializzazione e l'impiego; e) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli, avente le caratteristiche previste per la commercializzazione e l'impiego. 2. Condizioni di utilizzo La conversione energetica delle biomasse di cui al punto 1 puo' essere effettuata attraverso la combustione diretta, ovvero previa pirolisi o gassificazione. 2.1 Salvo diverse prescrizioni dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. e) del DPR 24 maggio 1988, n. 203, gli impianti in cui vengono utilizzate le biomasse combustibili devono rispettare i seguenti valori limite di emissione, riferiti ad un ora di funzionamento dell'impianto esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti. Il tenore di ossigeno di riferimento e' l'11% in volume nell'effluente gassoso anidro. Per gli essiccatoi si applica la normativa prevista all'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 203/88. Potenza termica nominale complessiva istallata (MW) =================================================== (1)>0,15 + (3 >3 + (6 >6 + (20 >20 ==================================================================== mg/ Nmc(2) mg/Nmc(2) mg/Nmc(2) mg/Nmc(2) -------------------------------------------------------------------- polveri totali 100 30 30 30 10(3) -------------------------------------------------------------------- carbonio organico -- -- 30 20 totale (COT) 10(3) -------------------------------------------------------------------- Monossido di 350 300 250 200 carbonio (CO) 150(3) 100(3) -------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto 500 500 400 400 (espressi come NO2) 300(3) 200(3) -------------------------------------------------------------------- ossidi di zolfo 200 200 200 200 (espressi come SO2) -------------------------------------------------------------------- (1) Agli impianti di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 0.035 MW e non superiore a 0,15 MW si applica un valore limite di emissione per le polveri totali di 200 mg/Nmc. (2) I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali: 0 gradi Centigradi e 0.1013 MPa. (3) Valori medi giornalieri. 2.2 Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si applica quanto previsto nei decreti di attuazione del DPR. 24 maggio 1988 n. 203. 2.3 Le condizioni operative al fine del rispetto dei valori limite alle emissioni di cui al punto 2.1 devono essere assicurate, alle normali condizioni di esercizio, anche attraverso: a) l'alimentazione automatica del combustibile ( non obbligatoria negli impianti di potenza termica nominale, per singolo focolare, inferiore o uguale a 1 MW); b) il controllo della combustione, anche in fase di avviamento, tramite la misura e registrazione in continuo nella camera di combustione della temperatura e del tenore di ossigeno, e la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile (non obbligatori negli impianti di potenza termica nominale, per singolo focolare, inferiore o uguale a 3 MW); c) l'installazione del bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non obbligatoria negli impianti di potenza termica nominale, per singolo focolare, inferiore o uguale a 6 MW); d) le misurazioni e registrazioni in continuo nell'effluente gassoso della temperatura e delle concentrazioni di monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo (non obbligatorie per gli impianti di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 6 MW). La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo puo' essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi; e) la misurazione e registrazione in continuo nell'effluente gassoso delle concentrazioni di polveri totali e carbonio organico totale (non obbligatoria per gli impianti di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 20 MW); f) le misurazioni con frequenza almeno annuale delle concentrazioni negli effluenti gassosi delle sostanze i cui limiti sono fissati nella tabella al punto 2.1, ove non sia prevista la misurazione in continuo. 2.4 Per gli impianti termici di cui all'articolo 2 comma 1, lettera b) e comma 2, i controlli di cui al punto 2.3 lettera f) devono essere effettuati dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione. I valori misurati devono essere allegati al libretto di centrale o di impianto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Per gli impianti di nuova costruzione, inoltre, il rispetto dei valori limite di emissione e' certificato dal costruttore al momento dell'immissione in commercio. 2.5 Agli impianti di potenza termica nominale complessiva inferiore o pari a 1 MW si applica l'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 25 luglio 1991.