(Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 26)
                             Articolo 26 
 
                      Finanziamento delle spese 
 
  § 1 Fatti salvi i §§  2  a  4,  le  spese  dell'Organizzazione  non
coperte da altri proventi, sono a carico degli Stati membri  per  due
quinti,  in  base  alla  chiave  di   ripartizione   dei   contributi
dell'ordinamento   delle   Nazioni   Unite,   e   per   tre    quinti
proporzionalmente  alla   lunghezza   totale   delle   infrastrutture
ferroviarie  e  delle  linee  marittime  e  di  navigazione   interna
iscritte, in conformita' all'articolo 24 , § 1 .  Tuttavia  le  linee
marittime e di navigazione interna  sono  calcolate  solo  per  meta'
della loro lunghezza. 
  § 2 Quando uno Stato membro ha formulato una riserva in conformita'
all'articolo primo, § 6 delle Regole uniformi CIV  o  in  conformita'
all'articolo primo, § 6 delle Regole uniformi CIM  ,  la  formula  di
contribuzione, di cui al §1, si applica come segue: 
    a)  in  luogo  della  lunghezza   totale   delle   infrastrutture
ferroviarie sul territorio di questo Stato  membro,  si  tiene  conto
solo della lunghezza delle linee ferroviarie iscritte in  conformita'
all'articolo 24, § 2; 
    b) la quota contributiva,  secondo  l'ordinamento  delle  Nazioni
Unite, e' calcolata  proporzionalmente  alla  lunghezza  delle  linee
iscritte in conformita' all'articolo 24,  §§  1  e  2  rispetto  alla
lunghezza totale delle infrastrutture ferroviarie sul  territorio  di
questo Stato membro ed a quella delle linee iscritte  in  conformita'
all'articolo 24, § 1; essa non puo' in alcun  caso  essere  inferiore
allo 0,01 per cento. 
  § 3 Ciascuno Stato membro si fa carico almeno dello 0,25 per  cento
e al massimo del 15 per cento dei contributi. 
  §  4   Il   Comitato   amministrativo   determina   le   competenze
dell'Organizzazione che concernono: 
    a) tutti gli Stati membri a parita', nonche' le  spese  sostenute
da tutti gli Stati membri secondo la formula, di cui al §1; 
    b) solamente alcuni di tali Stati membri e le spese sostenute  da
detti Stati membri secondo la stessa formula. 
  Il § 3 si applica per analogia. Tali disposizioni non  pregiudicano
l'articolo 4, § 3. 
  § 5 I contributi degli Stati membri alle spese  dell'Organizzazione
sono dovuti sotto forma di anticipi  di  tesoreria  pagabili  in  due
acconti non oltre il 31 ottobre di ciascuno dei due anni inclusi  nel
bilancio preventivo. L'anticipo di tesoreria e' stabilito in base  ai
contributi dei due anni precedenti definitivamente dovuti. 
  § 6 Nell'inviare agli Stati membri il rapporto di  gestione  ed  il
rendiconto, il Segretario generale  comunica  l'ammontare  definitivo
del contributo per i due anni  civili  trascorsi,  nonche'  l'importo
dell'anticipo di tesoreria per i successivi due anni civili. 
  § 7 Dopo il 31 dicembre dell'anno in cui avviene  la  comunicazione
del Segretario generale in conformita' al § 6, le somme dovute per  i
due anni civili trascorsi sono gravate di interessi in ragione del  5
per cento annuo. Se uno Stato membro  non  ha  pagato  la  sua  quota
contributiva un anno dopo tale  data,  il  suo  diritto  di  voto  e'
sospeso fino a quando non  adempie  all'obbligo  di  pagamento.  Allo
scadere di un termine supplementare di due anni, l'Assemblea generale
considera se il comportamento di detto Stato  debba  essere  ritenuto
come una tacita denuncia della Convenzione e fissa, se del  caso,  la
data in cui cio' avra' effetto 
  § 8 I contributi scaduti rimangono dovuti nei casi di  denuncia  in
virtu' del §7 o dell'articolo 41, nonche' nei casi di sospensione del
diritto di voto di cui all'articolo 40, § 4, lettera b). 
  §  9  Gli  importi  non  recuperati  sono  finanziati  con  risorse
dell'Organizzazione. 
  § 10  Lo  Stato  membro  che  ha  denunciato  la  Convenzione  puo'
ridivenire Stato membro per adesione, a condizione che  abbia  pagato
gli importi di cui e' debitore. 
  § 11 L'Organizzazione  percepisce  una  remunerazione  per  coprire
spese particolari risultanti dalle  attivita'  previste  all'articolo
21, § 3, lettere da j) ad l). Nei casi previsti all'articolo 21, §  3
lettere  j)  e  k)  tale  remunerazione  e'  stabilita  dal  Comitato
amministrativo,  su  proposta  del  Segretario  generale;  nel   caso
previsto all'articolo 21, § 3, lettera l) , e' applicabile l'articolo
31 § 3.