Articolo 26 Finanziamento delle spese § 1 Fatti salvi i §§ 2 a 4, le spese dell'Organizzazione non coperte da altri proventi, sono a carico degli Stati membri per due quinti, in base alla chiave di ripartizione dei contributi dell'ordinamento delle Nazioni Unite, e per tre quinti proporzionalmente alla lunghezza totale delle infrastrutture ferroviarie e delle linee marittime e di navigazione interna iscritte, in conformita' all'articolo 24 , § 1 . Tuttavia le linee marittime e di navigazione interna sono calcolate solo per meta' della loro lunghezza. § 2 Quando uno Stato membro ha formulato una riserva in conformita' all'articolo primo, § 6 delle Regole uniformi CIV o in conformita' all'articolo primo, § 6 delle Regole uniformi CIM , la formula di contribuzione, di cui al §1, si applica come segue: a) in luogo della lunghezza totale delle infrastrutture ferroviarie sul territorio di questo Stato membro, si tiene conto solo della lunghezza delle linee ferroviarie iscritte in conformita' all'articolo 24, § 2; b) la quota contributiva, secondo l'ordinamento delle Nazioni Unite, e' calcolata proporzionalmente alla lunghezza delle linee iscritte in conformita' all'articolo 24, §§ 1 e 2 rispetto alla lunghezza totale delle infrastrutture ferroviarie sul territorio di questo Stato membro ed a quella delle linee iscritte in conformita' all'articolo 24, § 1; essa non puo' in alcun caso essere inferiore allo 0,01 per cento. § 3 Ciascuno Stato membro si fa carico almeno dello 0,25 per cento e al massimo del 15 per cento dei contributi. § 4 Il Comitato amministrativo determina le competenze dell'Organizzazione che concernono: a) tutti gli Stati membri a parita', nonche' le spese sostenute da tutti gli Stati membri secondo la formula, di cui al §1; b) solamente alcuni di tali Stati membri e le spese sostenute da detti Stati membri secondo la stessa formula. Il § 3 si applica per analogia. Tali disposizioni non pregiudicano l'articolo 4, § 3. § 5 I contributi degli Stati membri alle spese dell'Organizzazione sono dovuti sotto forma di anticipi di tesoreria pagabili in due acconti non oltre il 31 ottobre di ciascuno dei due anni inclusi nel bilancio preventivo. L'anticipo di tesoreria e' stabilito in base ai contributi dei due anni precedenti definitivamente dovuti. § 6 Nell'inviare agli Stati membri il rapporto di gestione ed il rendiconto, il Segretario generale comunica l'ammontare definitivo del contributo per i due anni civili trascorsi, nonche' l'importo dell'anticipo di tesoreria per i successivi due anni civili. § 7 Dopo il 31 dicembre dell'anno in cui avviene la comunicazione del Segretario generale in conformita' al § 6, le somme dovute per i due anni civili trascorsi sono gravate di interessi in ragione del 5 per cento annuo. Se uno Stato membro non ha pagato la sua quota contributiva un anno dopo tale data, il suo diritto di voto e' sospeso fino a quando non adempie all'obbligo di pagamento. Allo scadere di un termine supplementare di due anni, l'Assemblea generale considera se il comportamento di detto Stato debba essere ritenuto come una tacita denuncia della Convenzione e fissa, se del caso, la data in cui cio' avra' effetto § 8 I contributi scaduti rimangono dovuti nei casi di denuncia in virtu' del §7 o dell'articolo 41, nonche' nei casi di sospensione del diritto di voto di cui all'articolo 40, § 4, lettera b). § 9 Gli importi non recuperati sono finanziati con risorse dell'Organizzazione. § 10 Lo Stato membro che ha denunciato la Convenzione puo' ridivenire Stato membro per adesione, a condizione che abbia pagato gli importi di cui e' debitore. § 11 L'Organizzazione percepisce una remunerazione per coprire spese particolari risultanti dalle attivita' previste all'articolo 21, § 3, lettere da j) ad l). Nei casi previsti all'articolo 21, § 3 lettere j) e k) tale remunerazione e' stabilita dal Comitato amministrativo, su proposta del Segretario generale; nel caso previsto all'articolo 21, § 3, lettera l) , e' applicabile l'articolo 31 § 3.