Articolo 27 Verifica dei conti § 1 Salvo diversa decisione dell'Assemblea generale, adottata in forza dell'articolo 14, § 2, lettera k) , la verifica dei conti e' effettuata dallo Stato di sede secondo le regole del presente articolo e, fatta salva ogni direttiva speciale del Comitato amministrativo , in conformita' con il regolamento sulle finanze e la contabilita' dell'Organizzazione (articolo 15, § 5, lettera e)). § 2 Il revisore verifica i conti dell'Organizzazione, compresi tutti i fondi fiduciari ed i conti speciali, nel modo che ritiene necessario, per assicurarsi: a) che gli stati finanziari siano conformi ai registri ed alla contabilita' dell'Organizzazione; b) che le operazioni finanziarie di cui le situazioni rendono conto sono state svolte in conformita' alle regole ed ai regolamenti, alle disposizioni budgetarie ed alle altre direttive dell'Organizzazione; c) che i valori ed il denaro contante depositato in banca o in cassa, siano stati sia verificati mediante certificati ricevuti direttamente dai depositari, sia effettivamente calcolati; d) che i controlli interni, compresa la revisione interna dei conti, siano adeguati; e) che tutti gli elementi dell'attivo e del passivo, nonche' tutte le eccedenze ed i deficit siano stati contabilizzati secondo procedure che ritiene soddisfacenti. § 3 Il Revisore ha libero accesso in qualsiasi momento a tutti i registri, atti, documenti contabili e altre informazioni di cui ritiene di aver bisogno. § 4 Nel suo rapporto sulle operazioni finanziarie, il Revisore menziona: a) la natura e la portata della revisione effettuata; b) gli elementi connessi alla completezza o all'esattezza dei conti, ivi compreso, se del caso: 1. le informazioni necessarie per una corretta interpretazione e valutazione dei conti; 2. ogni importo che avrebbe dovuto essere riscosso ma che non e' stato incluso nei conti; 3. ogni importo che e' stato oggetto di un impegno di spesa regolare o condizionale, e che non e' stato contabilizzato oppure non e' stato preso in considerazione nelle situazioni finanziarie, 4. le spese non comprovate da documenti giustificativi sufficienti, 5. la tenuta di registri contabili in buona e debita forma; occorre rilevare i casi in cui la presentazione concreta delle situazioni finanziarie si discosta dai principi contabili generalmente riconosciuti e costantemente applicati; c) le altre questioni riguardo alle quali occorre richiamare l'attenzione del Comitato Amministrativo, ad esempio: 1. i casi di frode o di presunta frode; 2. lo spreco, l'utilizzazione abusiva di fondi o di altri averi dell'Organizzazione (quand'anche i conti relativi all'operazione effettuata fossero in regola); 3.le spese che rischiano di comportare ulteriori notevoli costi per l'Organizzazione, 4. qualsiasi irregolarita', generale o particolare, del sistema di controllo delle entrate e delle uscite o delle forniture e del materiale, 5. le spese non conformi agli intendimenti del Comitato amministrativo, tenendo conto dei bonifici debitamente autorizzati nell'ambito del bilancio preventivo, 6. il superamento dei limiti dei crediti, in considerazione delle modifiche risultanti da bonifici debitamente autorizzati nell'ambito del bilancio preventivo, 7. le spese non conformi alle autorizzazioni che le disciplinano; d) l'esattezza o l'inesattezza dei conti relativi alle forniture e al materiale, stabilita in base all'inventario e all'esame dei registri. Inoltre il rapporto puo' riferire di operazioni contabilizzate durante un precedente periodo budgetario e per le quali nuove informazioni sono state ottenute, o di operazioni da effettuarsi in un ulteriore periodo budgetario, riguardo alle quali appare opportuno informare in anticipo il Comitato amministrativo. § 5 Il Revisore comunica al Comitato Amministrativo e al Segretario generale gli accertamenti fatti durante la verifica. Egli puo' inoltre presentare qualsiasi osservazione che ritiene appropriata sul rapporto finanziario del Segretario generale.