(Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 27)
                             Articolo 27 
 
                         Verifica dei conti 
 
  § 1 Salvo diversa decisione dell'Assemblea  generale,  adottata  in
forza dell'articolo 14, § 2, lettera k) , la verifica  dei  conti  e'
effettuata dallo  Stato  di  sede  secondo  le  regole  del  presente
articolo  e,  fatta  salva  ogni  direttiva  speciale  del   Comitato
amministrativo , in conformita' con il regolamento sulle finanze e la
contabilita' dell'Organizzazione (articolo 15, § 5, lettera e)). 
  § 2 Il revisore  verifica  i  conti  dell'Organizzazione,  compresi
tutti i fondi fiduciari ed i conti speciali,  nel  modo  che  ritiene
necessario, per assicurarsi: 
    a) che gli stati finanziari siano conformi ai  registri  ed  alla
contabilita' dell'Organizzazione; 
    b) che le operazioni finanziarie di  cui  le  situazioni  rendono
conto sono state svolte in conformita' alle regole ed ai regolamenti,
alle   disposizioni    budgetarie    ed    alle    altre    direttive
dell'Organizzazione; 
    c) che i valori ed il denaro contante depositato in  banca  o  in
cassa, siano  stati  sia  verificati  mediante  certificati  ricevuti
direttamente dai depositari, sia effettivamente calcolati; 
    d) che i controlli interni, compresa  la  revisione  interna  dei
conti, siano adeguati; 
    e) che tutti gli elementi  dell'attivo  e  del  passivo,  nonche'
tutte le eccedenze ed i deficit siano  stati  contabilizzati  secondo
procedure che ritiene soddisfacenti. 
  § 3 Il Revisore ha libero accesso in qualsiasi momento  a  tutti  i
registri, atti, documenti  contabili  e  altre  informazioni  di  cui
ritiene di aver bisogno. 
  § 4 Nel suo rapporto  sulle  operazioni  finanziarie,  il  Revisore
menziona: 
    a) la natura e la portata della revisione effettuata; 
    b) gli elementi connessi alla  completezza  o  all'esattezza  dei
conti, ivi compreso, se del caso: 
  1. le informazioni necessarie per una  corretta  interpretazione  e
valutazione dei conti; 
  2. ogni importo che avrebbe dovuto essere riscosso ma  che  non  e'
stato incluso nei conti; 
  3. ogni importo che  e'  stato  oggetto  di  un  impegno  di  spesa
regolare o condizionale, e che non e' stato contabilizzato oppure non
e' stato preso in considerazione nelle situazioni finanziarie, 
  4. le spese non comprovate da documenti giustificativi sufficienti, 
  5. la tenuta di registri contabili in buona e debita forma; occorre
rilevare i casi in cui la  presentazione  concreta  delle  situazioni
finanziarie  si  discosta   dai   principi   contabili   generalmente
riconosciuti e costantemente applicati; 
    c) le altre questioni  riguardo  alle  quali  occorre  richiamare
l'attenzione del Comitato Amministrativo, ad esempio: 
  1. i casi di frode o di presunta frode; 
  2. lo spreco, l'utilizzazione abusiva di fondi  o  di  altri  averi
dell'Organizzazione  (quand'anche  i  conti  relativi  all'operazione
effettuata fossero in regola); 
  3.le spese che rischiano di comportare ulteriori notevoli costi per
l'Organizzazione, 
  4. qualsiasi irregolarita', generale o particolare, del sistema  di
controllo delle entrate e  delle  uscite  o  delle  forniture  e  del
materiale, 
  5.  le  spese  non  conformi   agli   intendimenti   del   Comitato
amministrativo, tenendo conto dei  bonifici  debitamente  autorizzati
nell'ambito del bilancio preventivo, 
  6. il superamento dei limiti dei crediti, in  considerazione  delle
modifiche risultanti da bonifici debitamente autorizzati  nell'ambito
del bilancio preventivo, 
  7. le spese non conformi alle autorizzazioni che le disciplinano; 
    d) l'esattezza o l'inesattezza dei conti relativi alle  forniture
e al materiale, stabilita in  base  all'inventario  e  all'esame  dei
registri. 
  Inoltre il rapporto  puo'  riferire  di  operazioni  contabilizzate
durante un  precedente  periodo  budgetario  e  per  le  quali  nuove
informazioni sono state ottenute, o di operazioni da  effettuarsi  in
un ulteriore periodo budgetario, riguardo alle quali appare opportuno
informare in anticipo il Comitato amministrativo. 
  § 5 Il Revisore comunica al Comitato Amministrativo e al Segretario
generale gli  accertamenti  fatti  durante  la  verifica.  Egli  puo'
inoltre presentare qualsiasi osservazione che ritiene appropriata sul
rapporto finanziario del Segretario generale.