(Allegato 3-art. 3)
                               Art. 3. 
 
           Svolgimento da remoto della Camera di consiglio 
                      e delle udienze pubbliche 
 
    1. Per lo svolgimento da remoto della Camera  di  consiglio  alla
quale  partecipano  i  soli  magistrati  per  deliberare,  ai   sensi
dell'art. 84, comma 6,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e
ai sensi dell'art. 25, comma 2,  del  decreto-legge  del  28  ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  dicembre
2020, n. 176, sono utilizzati gli strumenti di  cui  all'art.  9  del
presente allegato; non e' consentito l'utilizzo delle applicazioni di
messaggistica istantanea. 
    2. Per il collegamento da remoto per le udienze pubbliche  e  per
le camere di consiglio alle quali partecipano, i difensori e le parti
che  agiscono  in  proprio  utilizzano  il  sistema  di  collegamento
audiovisivo da remoto della piattaforma in uso  presso  la  Giustizia
amministrativa che: 
      a) assicura il rispetto  della  sicurezza  delle  comunicazioni
attraverso avanzati sistemi di crittografia del traffico dati; 
      b)  prevede,  per  gli  utenti   interni   all'amministrazione,
l'autenticazione centralizzata  a  livello  di  organizzazione  e  la
crittografia dei dati in transito e a riposo; 
      c) utilizza data center localizzati sul territorio  dell'Unione
europea, nei quali vengono conservati e trattati i dati raccolti  per
l'erogazione del servizio; 
      d) procede al trattamento dei dati personali nel rispetto delle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679. 
    3. Durante il collegamento da remoto, i magistrati utilizzano  il
sistema di collegamento di cui  all'art.  2,  comma  2,  lettera  b),
previamente installato sui dispositivi in dotazione, accedendovi  con
l'account del dominio di Giustizia amministrativa. I  magistrati  che
non dispongono del servizio di connettivita' fornito dal Segretariato
generale della giustizia  amministrativa  attivano  la  VPN  (Virtual
private network) della Giustizia amministrativa nei  soli  limiti  in
cui la stessa e' strettamente necessaria per la consultazione di atti
o documenti sul portale del magistrato. 
    4. I difensori, le parti in proprio, i verificatori, i consulenti
tecnici, i commissari ad  acta  e,  in  generale,  tutti  coloro  che
vengono  ammessi  a  partecipare  a  un  collegamento  da  remoto  in
videoconferenza  utilizzano  dispositivi  dotati  di  videocamera   e
microfono, ed accedono al sistema di collegamento di cui all'art.  2,
comma 2, lettera b), unicamente tramite web  browser,  autenticandosi
come «ospite/guest» e immettono quale  nome  una  stringa  costituita
obbligatoriamente   dai   seguenti   dati    nell'ordine    indicato:
«NUMERORG[spazio]ANNORG[spazio]INIZIALE COGNOME[spazio]INIZIALE NOME»
del tipo «9999 2020 R. M.». L'Avvocatura dello Stato utilizza un nome
del tipo «AVVOCATURA-STATO». I soggetti di cui al primo  periodo  che
hanno gia' installato sui loro dispositivi il sistema di collegamento
di cui all'art. 2, comma 2, lettera  b),  vi  accedono  in  modalita'
privata, o comunque senza essere  registrati  attraverso  il  proprio
account. Il difensore, qualora riceva un unico link  per  partecipare
alla discussione di piu' cause, deve immettere  nell'apposito  campo,
nell'ordine, il numero di ruolo  generale,  senza  tuttavia  inserire
l'acronimo «n. r.g.», della sua causa riportata per prima  nel  ruolo
d'udienza, nonche' il proprio cognome e nome pseudoanonimizzato;  per
le cause successive, accedendo nuovamente tramite il  link  ricevuto,
analogamente il difensore indica nell'apposito campo, nell'ordine, il
numero di ruolo generale della seconda ovvero delle  ulteriori  cause
riportate nel ruolo d'udienza, senza tuttavia inserire l'acronimo «n.
r.g.»,  nonche'  il  proprio  cognome  e   nome   pseudoanonimizzato.
Terminata la discussione della causa, i  soggetti  di  cui  al  primo
periodo  non  abbandonano  la  riunione  virtuale  in  autonomia,  ma
attendono  di  esserne  rimossi.  La  Giustizia  amministrativa   non
fornisce alcuna assistenza tecnica ai soggetti ad essa  estranei  che
partecipano alle udienze e, pertanto, spetta ad  essi  la  preventiva
verifica  della  funzionalita'  del  collegamento  telematico   dalla
propria sede.