(Allegato 3-art. 4)
                               Art. 4. 
 
        Avviso di deposito dell'istanza di udienza da remoto 
            e avviso di discussione di udienza da remoto 
 
    1. L'avviso dell'avvenuto deposito  dell'istanza  di  trattazione
dell'udienza da remoto, di cui all'art. 2, comma 3,  del  decreto  e'
effettuata dalla segreteria a mezzo PEC a tutte le  parti  costituite
secondo le modalita' telematiche, di cui all'art. 13 dell'allegato 2. 
    2. L'avviso di cui al comma 5  dell'art.  2  del  decreto,  nella
quale sono indicati il giorno e l'ora dell'udienza o della Camera  di
consiglio e nella quale e'  inserito  il  link  a  cui  accedere  per
partecipare alla discussione, e' effettuato a mezzo PEC  a  tutte  le
parti costituite secondo le modalita' telematiche di cui all'art.  13
dell'allegato 2. Non potra'  partecipare  all'udienza  da  remoto  il
domiciliatario, se non delegato. 
    3. Gli avvisi di cui ai commi 1 e 2 inviati alla  parte  privata,
autorizzata  a  stare  in  giudizio  personalmente,  sono  effettuati
all'indirizzo PEC dalla stessa fornito ai sensi del  successivo  art.
5.