Art. 5. Deposito degli atti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 28/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell'art. 25, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 1. Il deposito dell'istanza di discussione, dell'atto di opposizione, delle note di udienza e della richiesta di passaggio in decisione di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e' effettuato con le modalita' telematiche di cui all'allegato 2 utilizzando il «Modulo deposito atto» disponibile sul sito web della Giustizia amministrativa, selezionando, tra la tipologia di atti da trasmettere le apposite voci. 2. Qualora l'istanza sia presentata dalla parte privata autorizzata a stare in giudizio personalmente che non sia in possesso di strumenti di firma digitale e' ammesso il deposito della stessa istanza in formato analogico sottoscritto con firma autografa, per il tramite del mini-urp della segreteria dell'ufficio giudiziario che provvedera' al caricamento con modalita' telematiche. In tal caso, la parte, ove non abbia gia' provveduto precedentemente, dovra' indicare un indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni relative all'udienza da remoto. 3. Gli atti di cui al presente articolo sono inseriti nel fascicolo processuale.