Art. 8. Verbale di udienza 1. Il verbale di udienza e' redatto con modalita' telematiche ai sensi dell'allegato 1. In esso si da' atto delle modalita' di accertamento dell'identita' dei soggetti ammessi a partecipare al collegamento da remoto, previa, ove necessario, esibizione di documento di riconoscimento, della previa conoscenza dell'informativa di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 e della loro libera volonta' a parteciparvi, anche per quanto concerne la disciplina dei dati personali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto. Non si provvede, nel rispetto della previsione dell'art. 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, all'annotazione degli estremi del documento di riconoscimento dei soggetti partecipanti all'udienza da remoto. Nel verbale si da' altresi' atto che la Camera di consiglio o l'udienza si sono svolte in videoconferenza tramite il sistema di collegamento di cui all'art. 3, comma 2.