(Allegato 3-art. 9)
                               Art. 9. 
 
Camera di consiglio ai sensi dell'art. 84, comma 6, del decreto-legge
  17 marzo 2020, n. 18 e dell'art. 25, comma 2, del decreto-legge  28
  ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
  dicembre 2020, n. 176. 
 
    1. Per la camera di consiglio decisoria, alla quale partecipano i
soli magistrati per deliberare ai sensi dell'art. 84,  comma  6,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e  dell'art.  25,  comma  2,  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e'  consentito  l'utilizzo  dei
seguenti strumenti di audio o videoconferenza: 
      a) call conference, attraverso il servizio di  audioconferenza,
utilizzando gli apparati telefonici in dotazione ai magistrati  della
Giustizia amministrativa; 
      b) attraverso la convocazione di una riunione virtuale dedicata
con la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, con  il
divieto di utilizzare la messaggistica interna alla piattaforma e  la
funzione di invio di file.