(Allegato 3-art. 3)
 
                               Art. 3 
 
(Svolgimento da remoto della camera  di  consiglio  e  delle  udienze
                             pubbliche) 
 
1. Per lo svolgimento da remoto della camera di consiglio alla  quale
partecipano i soli magistrati  per  deliberare  sono  utilizzati  gli
strumenti di  cui  all'articolo  9  del  presente  allegato;  non  e'
consentito l'utilizzo delle applicazioni di messaggistica istantanea. 
2. Per il collegamento da remoto per le udienze pubbliche  e  per  le
camere di consiglio alle quali partecipano, i difensori  e  le  parti
che  agiscono  in  proprio  utilizzano  il  sistema  di  collegamento
audiovisivo da remoto della piattaforma in uso  presso  la  Giustizia
amministrativa che: 
a) assicura  il  rispetto   della   sicurezza   delle   comunicazioni
attraverso avanzati sistemi di crittografia del traffico dati; 
b) prevede,   per    gli    utenti    interni    all'amministrazione,
l'autenticazione centralizzata  a  livello  di  organizzazione  e  la
crittografia dei dati in transito e a riposo; 
c) utilizza  data  center  localizzati  sul  territorio   dell'Unione
europea, nei quali vengono conservati e trattati i dati raccolti  per
l'erogazione del servizio; 
d) procede al trattamento  dei  dati  personali  nel  rispetto  delle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679. 
3. Durante il collegamento da  remoto,  i  magistrati  utilizzano  il
sistema di collegamento di cui all'articolo 2, comma 2,  lettera  b),
previamente installato sui dispositivi in dotazione, accedendovi  con
l'account del dominio di Giustizia amministrativa. I  magistrati  che
non dispongono del servizio di connettivita' fornito dal Segretariato
generale della giustizia  amministrativa  attivano  la  VPN  (Virtual
private network) della Giustizia amministrativa nei  soli  limiti  in
cui la stessa e' strettamente necessaria per la consultazione di atti
o documenti sul portale del magistrato. 
4. I difensori, le parti in proprio,  i  verificatori,  i  consulenti
tecnici, i commissari ad  acta  e,  in  generale,  tutti  coloro  che
vengono  ammessi  a  partecipare  a  un  collegamento  da  remoto  in
videoconferenza  utilizzano  dispositivi  dotati  di  videocamera   e
microfono, ed accedono al sistema di collegamento di cui all'articolo
2,  comma  2,   lettera   b),   unicamente   tramite   web   browser,
autenticandosi come «ospite/guest» e immettono quale nome una stringa
costituita obbligatoriamente dai seguenti dati nell'ordine  indicato:
«NUMERORG[spazio]   ANNORG[spazio]INIZIALE    COGNOME[spazio]INIZIALE
NOME» del tipo «9999 2020 R. M.». L'Avvocatura dello  Stato  utilizza
un nome del tipo «AVVOCATURA-STATO».  I  soggetti  di  cui  al  primo
periodo che hanno gia' installato sui loro dispositivi il sistema  di
collegamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), vi  accedono
in modalita' privata, o comunque senza essere  registrati  attraverso
il proprio account. Il difensore, qualora riceva un  unico  link  per
partecipare  alla  discussione  di   piu'   cause,   deve   immettere
nell'apposito campo, nell'ordine, il numero di ruolo generale,  senza
tuttavia inserire l'acronimo «n. r.g.», della sua causa riportata per
prima  nel  ruolo  d'udienza,  nonche'  il  proprio  cognome  e  nome
pseudoanonimizzato; per le  cause  successive,  accedendo  nuovamente
tramite  il  link  ricevuto,   analogamente   il   difensore   indica
nell'apposito campo, nell'ordine, il numero di ruolo  generale  della
seconda ovvero delle ulteriori cause riportate nel  ruolo  d'udienza,
senza tuttavia inserire l'acronimo  «n.  r.g.»,  nonche'  il  proprio
cognome e nome pseudoanonimizzato.  Terminata  la  discussione  della
causa, i soggetti di cui al primo periodo non abbandonano la riunione
virtuale in autonomia, ma attendono di esserne rimossi. La  Giustizia
amministrativa non fornisce alcuna assistenza tecnica ai soggetti  ad
essa estranei che partecipano alle udienze  e,  pertanto,  spetta  ad
essi la preventiva  verifica  della  funzionalita'  del  collegamento
telematico dalla propria sede.