(Allegato 3-art. 4)
 
                               Art. 4 
 
(Avviso di deposito dell'istanza di udienza da  remoto  e  avviso  di
                  discussione di udienza da remoto) 
 
1. L'avviso  dell'avvenuto  deposito  dell'istanza   di   trattazione
dell'udienza da remoto, di cui all'articolo 2, comma 3,  del  decreto
e'  effettuata  dalla  segreteria  a  mezzo  PEC  a  tutte  le  parti
costituite secondo le modalita' telematiche, di cui  all'articolo  13
dell'allegato 2. 
2. L'avviso di cui al comma 5  dell'articolo  2  del  decreto,  nella
quale sono indicati il giorno e l'ora dell'udienza o della camera  di
consiglio e nella quale e'  inserito  il  link  a  cui  accedere  per
partecipare alla discussione, e' effettuato a mezzo PEC  a  tutte  le
parti costituite secondo le modalita' telematiche di cui all'articolo
13 dell'allegato 2. Non potra' partecipare all'udienza da  remoto  il
domiciliatario, se non delegato. 
3. Gli avvisi di cui ai commi 1  e  2  inviati  alla  parte  privata,
autorizzata  a  stare  in  giudizio  personalmente,  sono  effettuati
all'indirizzo PEC  dalla  stessa  fornito  ai  sensi  del  successivo
articolo 5.