(Allegato 3-art. 5)
 
                               Art. 5 
 
(Deposito dell'istanza  di  discussione,  dell'atto  di  opposizione,
 delle note di udienza e della richiesta di passaggio in decisione) 
 
1. Il deposito dell'istanza di discussione, dell'atto di opposizione,
delle note di udienza e della richiesta di passaggio in decisione, e'
effettuato  con  le  modalita'  telematiche  di  cui  all'allegato  2
utilizzando il «Modulo deposito atto» disponibile sul sito web  della
Giustizia amministrativa, selezionando, tra la tipologia di  atti  da
trasmettere le apposite voci. 
2. Qualora l'istanza sia presentata dalla parte privata autorizzata a
stare in giudizio personalmente che non sia in possesso di  strumenti
di firma digitale e' ammesso il  deposito  della  stessa  istanza  in
formato analogico sottoscritto con firma autografa,  per  il  tramite
del  mini-urp   della   segreteria   dell'ufficio   giudiziario   che
provvedera' al caricamento con modalita' telematiche. In tal caso, la
parte, ove non abbia gia' provveduto precedentemente, dovra' indicare
un  indirizzo  PEC  al  quale  ricevere  le  comunicazioni   relative
all'udienza da remoto. 
3. Gli atti di cui al presente articolo sono inseriti  nel  fascicolo
processuale.