(Protocollo 1-art. 17)
                             Articolo 17 
                          Entrata in vigore 
 
   1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il novantesimo giorno
successivo alla  data  di  deposito  del  quarantesimo  strumento  di
ratifica, di accettazione, di approvazione o di  adesione,  rimanendo
inteso che non entrera' in vigore prima che la Convenzione stessa sia
entrata in vigore. Ai fini  del  presente  paragrafo,  nessuno  degli
strumenti depositati da  un'organizzazione  regionale  d'integrazione
economica sara' considerato come strumento aggiuntivo a  quelli  gia'
depositati dagli Stati membri di questa organizzazione. 
   2. Per ciascuno Stato o  organizzazione  regionale  d'integrazione
economica che ratifica,  accetta,  approva  o  aderisce  al  presente
Protocollo dopo il deposito del quarantesimo strumento pertinente, il
presente  Protocollo  entrera'  in  vigore   il   trentesimo   giorno
successivo  alla  data  di  deposito  da  parte  di  tale   Stato   o
organizzazione dello strumento rilevante, oppure  alla  data  in  cui
quest'ultimo entra in vigore in applicazione del  presente  articolo,
se questa data e' posteriore.