Allegato IV (articolo 19, comma 1) MISURE CHE GLI STATI MEMBRI POSSONO PRENDERE IN PRESENZA DI MINACCIA PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E PER L'AMBIENTE 1. Qualora, in seguito ad un incidente o in presenza delle circostanze descritte all'articolo 17, riguardanti una nave, l'autorita' marittima ritiene nel rispetto del diritto internazionale, che e' necessario allontanare, attenuare o eliminare un pericolo grave ed imminente che minaccia il litorale o interessi connessi, la sicurezza di altre navi, del loro equipaggio e dei loro passeggeri o delle persone che si trovano a terra oppure che e' necessario proteggere l'ambiente marino puo' in particolare: a) limitare i movimenti della nave o dirigerla su una data rotta. Questa prescrizione lascia impregiudicata la responsabilita' del comandante per la conduzione in sicurezza della nave; b) ordinare al comandante della nave di far cessare il rischio per l'ambiente o per la sicurezza della navigazione; c) inviare a bordo della nave una squadra di esperti per valutare il grado di rischio, assistere il comandante nel rimediare alla situazione; d) ordinare al comandante di recarsi in un luogo di rifugio in caso di pericolo imminente od ordinare che la nave sia pilotata o rimorchiata.