(all. 4 - art. 1)
                                                          Allegato IV
                                               (articolo 19, comma 1)

MISURE  CHE GLI STATI MEMBRI POSSONO PRENDERE IN PRESENZA DI MINACCIA
         PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E PER L'AMBIENTE

  1.  Qualora,  in  seguito  ad  un  incidente  o  in  presenza delle
circostanze   descritte   all'articolo 17,   riguardanti   una  nave,
l'autorita'    marittima    ritiene    nel   rispetto   del   diritto
internazionale,  che e' necessario allontanare, attenuare o eliminare
un  pericolo  grave ed imminente che minaccia il litorale o interessi
connessi,  la sicurezza di altre navi, del loro equipaggio e dei loro
passeggeri  o  delle  persone  che  si  trovano a terra oppure che e'
necessario proteggere l'ambiente marino puo' in particolare:
    a) limitare i movimenti della nave o dirigerla su una data rotta.
Questa  prescrizione  lascia  impregiudicata  la  responsabilita' del
comandante per la conduzione in sicurezza della nave;
    b) ordinare  al  comandante  della nave di far cessare il rischio
per l'ambiente o per la sicurezza della navigazione;
    c) inviare a bordo della nave una squadra di esperti per valutare
il  grado  di  rischio,  assistere  il  comandante nel rimediare alla
situazione;
    d) ordinare  al  comandante  di recarsi in un luogo di rifugio in
caso  di  pericolo  imminente  od ordinare che la nave sia pilotata o
rimorchiata.