Allegato V (previsto dall'articolo 5) MARCATURA "CE" DI CUI ALL'ARTICOLO 10 La marcatura "CE" e' costituita dalla sigla "CE" nella seguente forma: Parte di provvedimento in formato grafico La marcatura "CE" deve avere un'altezza non inferiore a 5 mm. Se e' ridotta o ingrandita, devono essere rispettate le proporzioni del grafico qui sopra riportato. La marcatura "CE" deve essere apposta sull'apparecchio o sulla sua targhetta identificativa. Se le caratteristiche dell'apparecchio non lo consentono, la marcatura "CE" deve essere apposta sull'eventuale imballaggio e sui documenti d'accompagnamento. Se l'apparecchio e' disciplinato da altre direttive riguardanti altri aspetti, che prevedono anch'esse la marcatura "CE", quest'ultima indica che l'apparecchio e' conforme anche a tali altre direttive. Tuttavia, quando una o piu' di tali direttive consentono al fabbricante, durante un periodo transitorio, di scegliere quali disposizioni applicare, la marcatura "CE" indica soltanto la conformita' alle direttive applicate dal fabbricante. In tale caso, le disposizioni delle direttive applicate, come pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, devono essere indicate nei documenti, nelle avvertenze o nelle istruzioni prescritte dalle direttive e che accompagnano l'apparecchio. Nota. Per le loro caratteristiche specifiche, gli impianti fissi non sono soggetti all'obbligo della marcatura "CE" e della dichiarazione di conformita'.