(all. 5 - art. 1)
                                                           Allegato V

VALORI LIMITE DI EMISSIONE E METODI DI MISURA DELLE EMISSIONI PER GLI
IMPIANTI  PER  USO  CIVILE,  AD ESCLUSIONE DI QUELLI CHE UTILIZZANO I
COMBUSTIBILI  DI  CUI  ALL'ARTICOLo  6, COMMA 1, LETTERE F), H) ED R)
                         articolo 6 comma 3)

   Gli  impianti  per  uso  civile  di  cui  all'articolo 2, comma 1,
lettera  b)  e  comma  2,  ad  esclusione  di quelli che utilizzano i
combustibili  di  cui  all'articolo 6, comma 1, lettere f), h) ed r),
devono  rispettare,  nelle  condizioni  di esercizio piu' gravose, un
valore  limite di emissione per le polveri totali pari a 50 mg/Nm3(1)
riferito ad un tenore volumetrico di' ossigeno nell'effluente gassoso
anidro pari al:

a) 3% per i combustibili liquidi e gassosi;
b) 6% per i combustibili solidi.

   I  metodi  di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni
sono  quelli  contenuti  nelle  norme  UNI  10263  ed  UNICHIM 158, e
successivi aggiornamenti.
 
(1)  I  valori  limite  sono  riferiti al volume di effluente gassoso
secco rapportato alle condizioni normali: 0o Centigradi e 0.1013 MPa.