(Progetto di Protocollo-art. 9)
                             Articolo 9 
 
        Consultazione delle Autorita' ambientali e sanitarie 
 
    1.  Ciascuna  Parte  designa  le  autorita'  che  devono   essere
consultate e che, per le  loro  specifiche  competenze  ambientali  e
sanitarie, possono essere interessate agli  effetti  sull'ambiente  e
sulla salute dovuti all'attuazione dei piani e dei programmi. 
    2. Il progetto di piano o di programma e il  rapporto  ambientale
sono trasmessi alle autorita' di cui al paragrafo 1. 
    3. Ciascuna Parte provvede affinche' alle  autorita'  di  cui  al
paragrafo 1  sia  offerta  la  possibilita'  di  esprimere,  in  modo
effettivo, tempestivo e nella fase iniziale, il  proprio  parere  sul
progetto di piano o di programma e sul rapporto ambientale. 
    4. Ciascuna Parte adotta le  disposizioni  particolareggiate  per
informare e consultare le autorita' ambientali e sanitarie di cui  al
paragrafo 1.