Allegato VI (previsto dall'articolo 5) CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ORGANISMI DA NOTIFICARE 1. Gli organismi notificati soddisfano le condizioni minime seguenti: a) disponibilita' di personale e dei mezzi e delle attrezzature necessari; b) competenza tecnica e integrita' professionale del personale; c) indipendenza nella stesura delle relazioni e nell'esecuzione dei compiti di verifica previsti dal presente decreto legislativo; d) indipendenza del personale amministrativo e tecnico nei confronti di tutte le parti, i gruppi o le persone direttamente o indirettamente interessati dall'apparecchiatura in questione; e) rispetto del segreto professionale da parte del personale; f) sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilita' civile; detta polizza non e' necessaria nel caso in cui il richiedente sia un organismo pubblico. 2. Le condizioni di cui al punto 1 sono verificate periodicamente dalle competenti autorita' di cui all'articolo 2.