(Accordo-art. 10)
                             Articolo 10 
                Deposito degli strumenti di ratifica 
 
  1. Il presente accordo e' ratificato dalle parti conformemente alle
rispettive disposizioni nazionali. Le parti depositano  i  rispettivi
strumenti di ratifica presso il  segretario  generale  del  Consiglio
dell'Unione europea,  prima  o  contemporaneamente  al  deposito  dei
rispettivi strumenti di accettazione dell'emendamento di Doha  presso
il segretario generale delle Nazioni Unite. 
  2.  L'Islanda  deposita  il  proprio  strumento   di   accettazione
dell'emendamento di Doha presso il segretario generale delle  Nazioni
Unite ai sensi dell'articolo 20, paragrafo  4,  e  dell'articolo  21,
paragrafo 7, del protocollo di  Kyoto,  entro  la  data  di  deposito
dell'ultimo strumento di accettazione da parte dell'Unione o dei suoi
Stati membri. 
  3. All'atto del deposito  del  proprio  strumento  di  accettazione
dell'emendamento di  Doha,  l'Islanda  notifica  altresi'  i  termini
dell'adempimento congiunto, a proprio  nome,  al  segretariato  della
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti  climatici,  a
norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto.