(Allegato 2)
                             ALLEGATO 2 
 
Notifica dei termini dell'accordo per  adempiere  congiuntamente  gli
impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e  dell'Islanda  a
norma dell'articolo 3 del protocollo di Kyoto per il secondo  periodo
d'impegno del protocollo di Kyoto, adottato  dalla  conferenza  delle
parti della convenzione quadro delle Nazioni  Unite  sui  cambiamenti
climatici, che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto,
a doha, mediante la decisione 1/cmp.8, a norma  dell'articolo  4  del
                         protocollo di Kyoto 
 
 
  1. Parti dell'accordo 
  L'Unione europea, i suoi Stati membri e la Repubblica  di  Islanda,
che sono ciascuno parti del  protocollo  di  Kyoto,  sono  parti  del
presente accordo («le parti»). Gli Stati membri  dell'Unione  europea
sono attualmente: 
  il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca,
il Regno  di  Danimarca,  la  Repubblica  federale  di  Germania,  la
Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di
Spagna,  la  Repubblica  francese,  la  Repubblica  di  Croazia,   la
Repubblica  italiana,  la  Repubblica  di  Cipro,  la  Repubblica  di
Lettonia, la Repubblica di Lituania, il  Granducato  di  Lussemburgo,
l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il  Regno  dei  Paesi  Bassi,  la
Repubblica  d'Austria,  la  Repubblica  di  Polonia,  la   Repubblica
portoghese, la Romania, la  Repubblica  di  Slovenia,  la  Repubblica
slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e  il  Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. 
  L'Islanda e' una parte del presente accordo  a  norma  dell'accordo
tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Islanda concernente  la
partecipazione  di  quest'ultima  all'adempimento   congiunto   degli
impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per
il  secondo  periodo  di  impegno  del  protocollo  di  Kyoto   della
convenzione quadro delle Nazioni Unire sui cambiamenti climatici. 
  2. Adempimento congiunto degli impegni di cui  all'articolo  3  del
protocollo per il secondo periodo d'impegno del protocollo di Kyoto 
  A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo di  Kyoto,  le
parti adempiono agli impegni assunti a norma dell'articolo 3 di  tale
protocollo nel modo seguente: 
  - le parti garantiranno che, a norma dell'articolo 4, paragrafi 5 e
6, del protocollo di Kyoto, negli Stati membri e in Islanda la  somma
totale   delle   emissioni   antropiche   aggregate,   espresse    in
equivalenti-biossido di carbonio, dei gas a  effetto  serra  elencati
nell'allegato A del protocollo di Kyoto non superi la quantita'  loro
assegnata congiuntamente; 
  - l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1,  del  protocollo  di
Kyoto, alle emissioni di gas a effetto serra prodotte  dai  trasporti
aerei e marittimi per gli Stati membri  e  l'Islanda  si  basa  sulla
strategia seguita dalla convenzione di considerare,  negli  obiettivi
delle  parti,  unicamente  le  emissioni  prodotte  dai  voli  e  dai
trasporti marittimi nazionali. L'approccio  dell'Unione  europea  nel
quadro del  secondo  periodo  di  impegno  del  protocollo  di  Kyoto
rimarra' lo stesso di  quello  applicato  per  il  primo  periodo  di
impegno,  data  l'assenza  di  progressi   dalla   decisione   2/CP.3
nell'assegnazione di tali emissioni agli obiettivi delle parti.  Cio'
tuttavia non incide sul  rigore  degli  impegni  assunti  dall'Unione
europea nell'ambito del pacchetto clima  ed  energia,  che  rimangono
invariati.  Sussiste  inoltre  la  necessita'  di   adottare   misure
concernenti le  emissioni  di  tali  gas  generati  dai  combustibili
utilizzati nel trasporto aereo e marittimo; 
  - ciascuna parte puo' aumentare il  proprio  livello  di  ambizione
trasferendo unita' di quantita' assegnate, unita' di riduzione  delle
emissioni o unita' di riduzione certificata  delle  emissioni  in  un
conto delle cancellazioni istituito nel proprio  registro  nazionale.
Le parti presenteranno congiuntamente le informazioni  richieste  dal
paragrafo  9  della  decisione  1/CMP.8  e  le   proposte   ai   fini
dell'articolo 3, paragrafi 1 ter e 1 quater, del protocollo di Kyoto; 
  - le parti continueranno a applicare l'articolo 3, paragrafi 3 e 4,
del protocollo di Kyoto e le  decisioni  adottate  individualmente  a
norma di tale strumento; 
  - il totale delle emissioni dell'anno di  riferimento  delle  parti
sara' uguale alla somma delle emissioni di ciascuno  Stato  membro  e
dell'Islanda per i loro rispettivi anni di riferimento; 
  - se la destinazione dei suoli, i  cambiamenti  della  destinazione
dei suoli e la silvicoltura costituivano nel 1990 una fonte netta  di
emissioni di gas a effetto serra per uno Stato membro o l'Islanda, la
parte in questione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo  7  bis,  del
protocollo di Kyoto, include nelle proprie  emissioni  corrispondenti
all'anno di riferimento o al  periodo  di  riferimento  le  emissioni
antropiche aggregate  prodotte  da  fonti,  espresse  in  equivalente
biossido di carbonio,  meno  le  quantita'  assorbite  tramite  pozzi
nell'anno o periodo di riferimento derivanti dalla  destinazione  dei
suoli,  dai  cambiamenti  della  destinazione  dei  suoli   e   dalla
silvicoltura  ai  fini  del   calcolo   della   quantita'   assegnata
congiuntamente delle parti,  determinata  a  norma  dell'articolo  3,
paragrafi 7 bis, 8 e 8 bis, del protocollo di Kyoto; 
  - il calcolo effettuato a norma dell'articolo 3, paragrafo  7  ter,
del  protocollo  di  Kyoto  si  applica  alla   quantita'   assegnata
congiuntamente  del  secondo  periodo  di  impegno  per   le   parti,
determinata a norma dell'articolo 3, paragrafi 7 bis, 8 e 8 bis,  del
protocollo di Kyoto e alla somma delle emissioni  medie  annue  delle
parti per i primi tre anni del primo periodo di impegno  moltiplicato
per otto; 
  - a norma della decisione 1/CMP.8, le unita' nel conto  di  riserva
di unita' eccedentarie del periodo precedente di  una  parte  possono
essere utilizzate per il ritiro durante il periodo supplementare  per
l'adempimento degli impegni del secondo periodo di impegno,  fino  al
livello di cui le emissioni di tale parte durante il secondo  periodo
di impegno  superano  la  rispettiva  quantita'  assegnata  per  quel
periodo di impegno, come definito nella presente notifica. 
  3.  Livelli  di   emissioni   rispettivi   assegnati   alle   parti
dell'accordo 
  Gli impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni
per  le  parti  ripresi  nella  terza  colonna  dell'allegato  B  del
protocollo di  Kyoto,  sono  pari  all'80%.  La  quantita'  assegnata
congiuntamente alle parti per il secondo  periodo  di  impegno  sara'
determinata a norma dell'articolo 3, paragrafi 7 bis, 8 e 8 bis,  del
protocollo  di  Kyoto,  e  il  suo  calcolo  sara'  facilitato  dalla
relazione presentata dall'Unione europea ai  sensi  del  paragrafo  2
della decisione 2/CMP.8. 
  I rispettivi livelli di emissione delle parti sono: 
  - Il livello delle emissioni per l'Unione europea e' la  differenza
tra la quantita' assegnata congiuntamente delle parti e la somma  dei
livelli delle emissioni degli Stati membri e dell'Islanda. Il calcolo
sara' facilitato dalla relazione presentata a norma del  paragrafo  2
della decisione 2/CMP.8. 
  - I  rispettivi  livelli  delle  emissioni  degli  Stati  membri  e
dell'Islanda  ai  sensi  dell'articolo  4,  paragrafi  1  e  5,   del
protocollo  di  Kyoto  sono  la  somma  dei  rispettivi  quantitativi
indicati  nella  tabella  1   e   dei   risultati   dell'applicazione
dell'articolo 3, paragrafo 7 bis, del  protocollo  di  Kyoto  per  lo
Stato membro in questione o l'Islanda. 
  Le quantita' assegnate delle parti sono pari ai rispettivi  livelli
di emissioni. 
  La quantita' assegnata dell'Unione europea sara' calcolata rispetto
alle emissioni di gas a effetto serra prodotte da  fonti  nell'ambito
del regime europeo di scambio delle emissioni, cui partecipano i suoi
Stati membri e l'Islanda, nella misura in  cui  tali  emissioni  sono
coperte dal protocollo di Kyoto. Le  rispettive  quantita'  assegnate
degli Stati membri e dell'Islanda  coprono  le  emissioni  di  gas  a
effetto serra prodotte da fonti e assorbite tramite pozzi in ciascuno
Stato membro o in Islanda prodotte da fonti e assorbire tramite pozzi
non coperti dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio  che  modifica  la  direttiva  2003/87/CE,   al   fine   di
perfezionare ed estendere il sistema comunitario per  lo  scambio  di
quote di emissione di gas a effetto serra. Cio'  comprende  tutte  le
emissioni prodotte da fonti e assorbite tramite  pozzi,  disciplinati
dall'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo di Kyoto, come  pure
tutte le emissioni di trifluoruro di azoto  (NF3  )  nel  quadro  del
protocollo di Kyoto. 
  Le parti dell'accordo notificano separatamente  informazioni  sulle
emissioni dalle fonti e gli assorbimenti tramite pozzi, coperti dalle
rispettive quantita' assegnate. 
                             Tabella 1: 
 
       Livelli di emissioni degli Stati membri e dell'Islanda 
     (prima dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 7 bis) 
    in termini di tonnellate equivalenti di biossido di carbonio 
      per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto 
 
    

Belgio                                                   584 228 513
Bulgaria                                                 222 945 983
Repubblica ceca                                          520 515 203
Danimarca                                                269 321 526
Germania                                               3 592 699 888
Estonia                                                   51 056 976
Irlanda                                                  343 467 221
Grecia                                                   480 791 166
Spagna                                                 1 766 877 232
Francia                                                3 014 714 832
Croazia                                                  162 271 086
Italia                                                 2 410 291 421
Cipro                                                     47 450 128
Lettonia                                                  76 633 439
Lituania                                                 113 600 821
Lussemburgo                                               70 736 832
Ungheria                                                 434 486 280
Malta                                                      9 299 769
Paesi Bassi                                              919 963 374
Austria                                                  405 712 317
Polonia                                                1 583 938 824
Portogallo                                               402 210 711
Romania                                                  656 059 490
Slovenia                                                  99 425 782
Slovacchia                                               202 268 939
Finlandia                                                240 544 599
Svezia                                                   315 554 578
Regno Unito                                            2 743 362 625
Islanda                                                   15 327 217