ALLEGATO 2 Notifica dei termini dell'accordo per adempiere congiuntamente gli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda a norma dell'articolo 3 del protocollo di Kyoto per il secondo periodo d'impegno del protocollo di Kyoto, adottato dalla conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto, a doha, mediante la decisione 1/cmp.8, a norma dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto 1. Parti dell'accordo L'Unione europea, i suoi Stati membri e la Repubblica di Islanda, che sono ciascuno parti del protocollo di Kyoto, sono parti del presente accordo («le parti»). Gli Stati membri dell'Unione europea sono attualmente: il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. L'Islanda e' una parte del presente accordo a norma dell'accordo tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Islanda concernente la partecipazione di quest'ultima all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unire sui cambiamenti climatici. 2. Adempimento congiunto degli impegni di cui all'articolo 3 del protocollo per il secondo periodo d'impegno del protocollo di Kyoto A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto, le parti adempiono agli impegni assunti a norma dell'articolo 3 di tale protocollo nel modo seguente: - le parti garantiranno che, a norma dell'articolo 4, paragrafi 5 e 6, del protocollo di Kyoto, negli Stati membri e in Islanda la somma totale delle emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalenti-biossido di carbonio, dei gas a effetto serra elencati nell'allegato A del protocollo di Kyoto non superi la quantita' loro assegnata congiuntamente; - l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto, alle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti aerei e marittimi per gli Stati membri e l'Islanda si basa sulla strategia seguita dalla convenzione di considerare, negli obiettivi delle parti, unicamente le emissioni prodotte dai voli e dai trasporti marittimi nazionali. L'approccio dell'Unione europea nel quadro del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto rimarra' lo stesso di quello applicato per il primo periodo di impegno, data l'assenza di progressi dalla decisione 2/CP.3 nell'assegnazione di tali emissioni agli obiettivi delle parti. Cio' tuttavia non incide sul rigore degli impegni assunti dall'Unione europea nell'ambito del pacchetto clima ed energia, che rimangono invariati. Sussiste inoltre la necessita' di adottare misure concernenti le emissioni di tali gas generati dai combustibili utilizzati nel trasporto aereo e marittimo; - ciascuna parte puo' aumentare il proprio livello di ambizione trasferendo unita' di quantita' assegnate, unita' di riduzione delle emissioni o unita' di riduzione certificata delle emissioni in un conto delle cancellazioni istituito nel proprio registro nazionale. Le parti presenteranno congiuntamente le informazioni richieste dal paragrafo 9 della decisione 1/CMP.8 e le proposte ai fini dell'articolo 3, paragrafi 1 ter e 1 quater, del protocollo di Kyoto; - le parti continueranno a applicare l'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo di Kyoto e le decisioni adottate individualmente a norma di tale strumento; - il totale delle emissioni dell'anno di riferimento delle parti sara' uguale alla somma delle emissioni di ciascuno Stato membro e dell'Islanda per i loro rispettivi anni di riferimento; - se la destinazione dei suoli, i cambiamenti della destinazione dei suoli e la silvicoltura costituivano nel 1990 una fonte netta di emissioni di gas a effetto serra per uno Stato membro o l'Islanda, la parte in questione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7 bis, del protocollo di Kyoto, include nelle proprie emissioni corrispondenti all'anno di riferimento o al periodo di riferimento le emissioni antropiche aggregate prodotte da fonti, espresse in equivalente biossido di carbonio, meno le quantita' assorbite tramite pozzi nell'anno o periodo di riferimento derivanti dalla destinazione dei suoli, dai cambiamenti della destinazione dei suoli e dalla silvicoltura ai fini del calcolo della quantita' assegnata congiuntamente delle parti, determinata a norma dell'articolo 3, paragrafi 7 bis, 8 e 8 bis, del protocollo di Kyoto; - il calcolo effettuato a norma dell'articolo 3, paragrafo 7 ter, del protocollo di Kyoto si applica alla quantita' assegnata congiuntamente del secondo periodo di impegno per le parti, determinata a norma dell'articolo 3, paragrafi 7 bis, 8 e 8 bis, del protocollo di Kyoto e alla somma delle emissioni medie annue delle parti per i primi tre anni del primo periodo di impegno moltiplicato per otto; - a norma della decisione 1/CMP.8, le unita' nel conto di riserva di unita' eccedentarie del periodo precedente di una parte possono essere utilizzate per il ritiro durante il periodo supplementare per l'adempimento degli impegni del secondo periodo di impegno, fino al livello di cui le emissioni di tale parte durante il secondo periodo di impegno superano la rispettiva quantita' assegnata per quel periodo di impegno, come definito nella presente notifica. 3. Livelli di emissioni rispettivi assegnati alle parti dell'accordo Gli impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni per le parti ripresi nella terza colonna dell'allegato B del protocollo di Kyoto, sono pari all'80%. La quantita' assegnata congiuntamente alle parti per il secondo periodo di impegno sara' determinata a norma dell'articolo 3, paragrafi 7 bis, 8 e 8 bis, del protocollo di Kyoto, e il suo calcolo sara' facilitato dalla relazione presentata dall'Unione europea ai sensi del paragrafo 2 della decisione 2/CMP.8. I rispettivi livelli di emissione delle parti sono: - Il livello delle emissioni per l'Unione europea e' la differenza tra la quantita' assegnata congiuntamente delle parti e la somma dei livelli delle emissioni degli Stati membri e dell'Islanda. Il calcolo sara' facilitato dalla relazione presentata a norma del paragrafo 2 della decisione 2/CMP.8. - I rispettivi livelli delle emissioni degli Stati membri e dell'Islanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 5, del protocollo di Kyoto sono la somma dei rispettivi quantitativi indicati nella tabella 1 e dei risultati dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 7 bis, del protocollo di Kyoto per lo Stato membro in questione o l'Islanda. Le quantita' assegnate delle parti sono pari ai rispettivi livelli di emissioni. La quantita' assegnata dell'Unione europea sara' calcolata rispetto alle emissioni di gas a effetto serra prodotte da fonti nell'ambito del regime europeo di scambio delle emissioni, cui partecipano i suoi Stati membri e l'Islanda, nella misura in cui tali emissioni sono coperte dal protocollo di Kyoto. Le rispettive quantita' assegnate degli Stati membri e dell'Islanda coprono le emissioni di gas a effetto serra prodotte da fonti e assorbite tramite pozzi in ciascuno Stato membro o in Islanda prodotte da fonti e assorbire tramite pozzi non coperti dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE, al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Cio' comprende tutte le emissioni prodotte da fonti e assorbite tramite pozzi, disciplinati dall'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo di Kyoto, come pure tutte le emissioni di trifluoruro di azoto (NF3 ) nel quadro del protocollo di Kyoto. Le parti dell'accordo notificano separatamente informazioni sulle emissioni dalle fonti e gli assorbimenti tramite pozzi, coperti dalle rispettive quantita' assegnate. Tabella 1: Livelli di emissioni degli Stati membri e dell'Islanda (prima dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 7 bis) in termini di tonnellate equivalenti di biossido di carbonio per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto Belgio 584 228 513 Bulgaria 222 945 983 Repubblica ceca 520 515 203 Danimarca 269 321 526 Germania 3 592 699 888 Estonia 51 056 976 Irlanda 343 467 221 Grecia 480 791 166 Spagna 1 766 877 232 Francia 3 014 714 832 Croazia 162 271 086 Italia 2 410 291 421 Cipro 47 450 128 Lettonia 76 633 439 Lituania 113 600 821 Lussemburgo 70 736 832 Ungheria 434 486 280 Malta 9 299 769 Paesi Bassi 919 963 374 Austria 405 712 317 Polonia 1 583 938 824 Portogallo 402 210 711 Romania 656 059 490 Slovenia 99 425 782 Slovacchia 202 268 939 Finlandia 240 544 599 Svezia 315 554 578 Regno Unito 2 743 362 625 Islanda 15 327 217