Articolo 4 Applicazione della pertinente legislazione unionale 1. Gli atti giuridici di cui all'allegato 1 del presente accordo sono vincolanti per l'Islanda e ivi resi applicabili. Qualora gli atti giuridici di cui a tale allegato contengano riferimenti agli Stati membri dell'Unione, ai fini del presente accordo tali menzioni si intendono riferite anche all'Islanda. 2. L'allegato 1 del presente accordo puo' essere modificato con una decisione del comitato per l'adempimento congiunto istituito dall'articolo 6 del presente accordo. 3. Il comitato per l'adempimento congiunto ha facolta' di decidere circa ulteriori modalita' tecniche relative all'applicazione all'Islanda degli atti giuridici di cui all'allegato 1 del presente accordo. 4. In caso di modifiche dell'allegato 1 del presente accordo che richiedano modifiche della legislazione primaria islandese, l'entrata in vigore di tali modifiche tiene conto del tempo necessario all'Islanda per l'adozione di tali modifiche e dell'esigenza di garantire la conformita' a quanto prescritto dal protocollo di Kyoto e dalle decisioni. 5. E' particolarmente importante che la Commissione si attenga alle sue prassi usuali e si consulti con esperti, anche islandesi, prima di adottare gli atti delegati inclusi o da includere nell'allegato 1 del presente accordo.