(Accordo-art. 4)
                             Articolo 4 
         Applicazione della pertinente legislazione unionale 
 
  1. Gli atti giuridici di cui all'allegato 1  del  presente  accordo
sono vincolanti per l'Islanda e ivi  resi  applicabili.  Qualora  gli
atti giuridici di cui a tale  allegato  contengano  riferimenti  agli
Stati membri dell'Unione, ai fini del presente accordo tali  menzioni
si intendono riferite anche all'Islanda. 
  2. L'allegato 1 del presente accordo puo' essere modificato con una
decisione  del  comitato  per   l'adempimento   congiunto   istituito
dall'articolo 6 del presente accordo. 
  3. Il comitato per l'adempimento congiunto ha facolta' di  decidere
circa  ulteriori   modalita'   tecniche   relative   all'applicazione
all'Islanda degli atti giuridici di cui all'allegato 1  del  presente
accordo. 
  4. In caso di modifiche dell'allegato 1 del  presente  accordo  che
richiedano modifiche della legislazione primaria islandese, l'entrata
in  vigore  di  tali  modifiche  tiene  conto  del  tempo  necessario
all'Islanda per l'adozione  di  tali  modifiche  e  dell'esigenza  di
garantire la conformita' a quanto prescritto dal protocollo di  Kyoto
e dalle decisioni. 
  5. E' particolarmente importante che la Commissione si attenga alle
sue prassi usuali e si consulti con esperti, anche  islandesi,  prima
di adottare gli atti delegati inclusi o da includere nell'allegato  1
del presente accordo.