Articolo 261
Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato
1. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e'
istruita dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti
locali, che formula eventuali rilievi o richieste istruttorie, cui
l'ente locale fornisce risposta entro sessanta giorni.
2. Entro il termine di quattro mesi la Commissione esprime un
parere sulla validita' delle misure disposte dall'ente per
consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacita' delle
misure stesse di assicurare stabilita' alla gestione finanziaria
dell'ente medesimo. La formulazione di rilievi o richieste di cui al
comma 1 sospende il decorso del termine.
3. In caso di esito positivo dell'esame la Commissione sottopone
l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'interno che vi provvede
con proprio decreto, stabilendo prescrizioni per la corretta ed
equilibrata gestione dell'ente.
4. In caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione
il Ministro dell'interno emana un provvedimento di diniego
dell'approvazione, prescrivendo all'ente locale di presentare, previa
deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di
quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del
provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a
rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole. La
mancata approvazione della nuova ipotesi di bilancio ha carattere
definitivo.
5. Con il decreto di cui al comma 3 e' disposto l'eventuale
adeguamento dei contributi alla media previsto dall'articolo 259,
comma 4.