Articolo 261 
Istruttoria  e  decisione  sull'ipotesi   di   bilancio   stabilmente
                            riequilibrato 
 
  1. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e'
istruita dalla Commissione per la finanza e gli organici  degli  enti
locali, che formula eventuali rilievi o  richieste  istruttorie,  cui
l'ente locale fornisce risposta entro sessanta giorni. 
 
  2. Entro il termine di  quattro  mesi  la  Commissione  esprime  un
parere  sulla  validita'  delle   misure   disposte   dall'ente   per
consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacita' delle
misure stesse di  assicurare  stabilita'  alla  gestione  finanziaria
dell'ente medesimo. La formulazione di rilievi o richieste di cui  al
comma 1 sospende il decorso del termine. 
 
  3. In caso di esito positivo dell'esame  la  Commissione  sottopone
l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'interno che vi  provvede
con proprio decreto,  stabilendo  prescrizioni  per  la  corretta  ed
equilibrata gestione dell'ente. 
 
  4. In caso di esito negativo dell'esame da parte della  Commissione
il  Ministro  dell'interno  emana   un   provvedimento   di   diniego
dell'approvazione, prescrivendo all'ente locale di presentare, previa
deliberazione consiliare, entro  l'ulteriore  termine  perentorio  di
quarantacinque  giorni  decorrenti  dalla  data   di   notifica   del
provvedimento di diniego, una nuova  ipotesi  di  bilancio  idonea  a
rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole.  La
mancata approvazione della nuova ipotesi  di  bilancio  ha  carattere
definitivo. 
 
  5. Con il decreto  di  cui  al  comma  3  e'  disposto  l'eventuale
adeguamento dei contributi alla  media  previsto  dall'articolo  259,
comma 4.