Art. 124 
                     (Fatturazione dettagliata) 

 
   1. L'abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a  richiesta  e
senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione  degli  elementi  che
compongono la fattura relativi, in particolare, alla data  e  all'ora
di inizio della conversazione, al  numero  selezionato,  al  tipo  di
numerazione, alla localita',  alla  durata  e  al  numero  di  scatti
addebitati per ciascuna conversazione. 
   2.  Il  fornitore  del  servizio  di   comunicazione   elettronica
accessibile al pubblico e' tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare
comunicazioni  e  a  richiedere  servizi  da   qualsiasi   terminale,
gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi  per  il  pagamento  di
modalita' alternative alla  fatturazione,  anche  impersonali,  quali
carte di credito o di debito o carte prepagate. 
   3.  Nella  documentazione  inviata  all'abbonato   relativa   alle
comunicazioni  effettuate  non  sono  evidenziati  i  servizi  e   le
comunicazioni di cui al comma 2, ne' le comunicazioni necessarie  per
attivare le modalita' alternative alla fatturazione. 
   4. Nella fatturazione all'abbonato non sono evidenziate le  ultime
tre cifre  dei  numeri  chiamati.  Ad  esclusivi  fini  di  specifica
contestazione dell'esattezza di addebiti  determinati  o  riferiti  a
periodi limitati, l'abbonato puo'  richiedere  la  comunicazione  dei
numeri completi delle comunicazioni in questione. 
   5.  Il  Garante,  accertata   l'effettiva   disponibilita'   delle
modalita' di cui  al  comma  2,  puo'  autorizzare  il  fornitore  ad
indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.