Art. 126
               Concessione dei diritti individuali di uso
    1.   L'impianto  ed  esercizio  di  una  stazione  radioelettrica
richiedente assegnazione di frequenza e' subordinato alla concessione
del relativo diritto individuale di uso. I diritti individuali di uso
sono concessi fino ad esaurimento delle frequenze riservate.
    2.  Nella  concessione  dei  diritti  individuali  di  uso  si ha
riguardo in via prioritaria alle esigenze di natura pubblica.
    3.  La  concessione  a soggetti privati di diritti individuali di
uso  per  l'impianto  o  l'esercizio  di  stazioni radioelettriche e'
consentito   a   sussidio   di  attivita'  industriali,  commerciali,
artigianali, agricole e rientranti nel settore del terziario.