Art. 101. Libri e registri obbligatori 1. Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e le sedi secondarie di imprese di assicurazione di Stati terzi, ferme restando le altre disposizioni stabilite dalla legge, devono tenere i libri e i registri secondo quanto previsto ai commi 2 e 3. 2. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami vita, oltre al registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare: a) i contratti emessi; b) i contratti stornati per risoluzione ai sensi dell'articolo 1924, secondo comma, del codice civile, ovvero per mancato perfezionamento ovvero per i quali e' stato esercitato il diritto di recesso di cui all'articolo 177; c) i contratti scaduti; d) i contratti per i quali e' stato esercitato il diritto di riscatto di cui all'articolo 1924, secondo comma, del codice civile; e) i contratti che sono stati oggetto di trasformazione; f) i sinistri denunciati; g) i sinistri pagati; h) i reclami ricevuti. 3. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami danni, oltre al registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare: a) i contratti emessi; b) i sinistri denunciati; c) i sinistri pagati; d) i sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo; e) i sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio; f) i sinistri gia' classificati alle lettere c) oppure d) per i quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione; g) i reclami ricevuti. 4. L'ISVAP adotta, con regolamento, le disposizioni per la tenuta dei registri assicurativi previsti dai commi 2 e 3 e determina le informazioni, i termini e le modalita' per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile. 5. L'ISVAP individua, con regolamento, i libri e i registri per l'attivita' delle imprese di riassicurazione, determinando le informazioni, i termini e le modalita' per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.
Note all'art. 101: - L'art. 1924, secondo comma, del codice civile e' il seguente: «Art. 1924 (Mancato pagamento dei premi). - (Omissis). Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto e' risoluto di diritto, e i premi pagati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della somma assicurata.». - L'art. 2421, ultimo comma, del codice civile e' il seguente: «Art. 2421 (Libri sociali obbligatori). - (Omissis). I libri i cui a presente articolo, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'art. 2215.».