Art. 236
                 Consorzi nazionali per la gestione,
           raccolta e trattamento degli oli minerali usati

  1.  Al  fine  di razionalizzare e organizzare la gestione degli oli
minerali  usati, da avviare obbligatoriamente alla rigenerazione tesa
alla  produzione  di  oli  base,  le  imprese di cui al comma 4, sono
tenute  a  partecipare all'assolvimento dei compiti previsti al comma
12  tramite  adesione al consorzio di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo  27  gennaio  1992,  n.  95,  o  ad  uno  dei consorzi da
costituirsi  ai  sensi  del  comma  2. I consorzi adottano sistemi di
gestione conformi ai principi di cui all'articolo 237.
  2.  Entro  centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
parte  quarta  del presente decreto, il consorzio di cui all'articolo
11  del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, adegua il proprio
statuto  ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare
a  quelli  di  trasparenza,  efficacia,  efficienza  ed economicita',
nonche'  di libera concorrenza nelle attivita' di settore. Lo statuto
adottato e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  che  lo approva di concerto con il
Ministro  delle  attivita'  produttive nei successivi novanta giorni,
salvo  motivate  osservazioni cui il Consorzio e' tenuto ad adeguarsi
nei  successivi  sessanta  giorni. Qualora il Consorzio non ottemperi
nei  termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con
decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto  con  il  Ministro delle attivita' produttive. I Consorzi di
cui  al comma 1 hanno personalita' giuridica di diritto privato senza
scopo  di lucro e quelli diversi dal Consorzio di cui all'articolo 11
del  decreto  legislativo  27  gennaio 1992, n. 95, sono retti da uno
statuto  adottato  in  conformita'  ad  uno  schema  tipo redatto dal
Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con
il  Ministro delle attivita' produttive, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale  entro  centottanta  giorni dalla data di entrata in vigore
della  parte  quarta  del presente decreto, conformemente ai principi
del  presente  decreto  e,  in  particolare,  a quelli di efficienza,
efficacia,  economicita' e trasparenza, nonche' di libera concorrenza
nelle  attivita' di settore. Lo statuto adottato da ciascun consorzio
e'  trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio che lo approva nei successivi novanta giorni,
con  suo  provvedimento  adottato  di  concerto con il Ministro delle
attivita'  produttive.  Ove  il  Ministro ritenga di non approvare lo
statuto  trasmesso,  per  motivi  di  legittimita'  o  di  merito, lo
ritrasmette  al  Consorzio richiedente con le rel ative osservazioni.
Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto dei Consorzi e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  3.  I Consorzi di cui al comma 2 devono trasmettere al Consorzio di
cui  all'articolo  11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95,
contestualmente  alla comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3,
copia  della  comunicazione  stessa.  Alla violazione dell'obbligo si
applicano  le  sanzioni  di  cui  all'articolo  258  per  la  mancata
comunicazione  di  cui  all'articolo  189,  comma  3.  Le imprese che
eliminano  gli  oli  minerali usati tramite co-combustione e all'uopo
debitamente  autorizzate  e  gli  altri  consorzi  di cui al presente
articolo  sono  tenute  a fornire al Consorzio di cui all'articolo 11
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, i dati tecnici di cui
al   comma   12,  lettera  h),  affinche'  tale  consorzio  comunichi
annualmente  tutti i dati raccolti su base nazionale ai Ministeri che
esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa.
  4. Ai Consorzi partecipano tutte le imprese che:
    a) producono oli base vergini;
    b) producono oli base provenienti dal processo di rigenerazione;
    c) immettono al consumo oli lubrificanti.
  5.  Le quote di partecipazione ai Consorzi sono determinate di anno
in  anno in proporzione alle quantita' di oli lubrificanti finiti che
ciascun consorziato immette al consumo nell'anno precedente, rispetto
al  totale dei lubrificanti immessi al consumo, nel medesimo anno, da
tutti i partecipanti al Consorzio stesso.
  6.   Le  deliberazioni  degli  organi  dei  Consorzi,  adottate  in
relazione alle finalita' della parte quarta del presente decreto ed a
norma  dello  statuto,  sono  vincolanti  per tutti i consorziati. La
rappresentanza  negli  organi  elettivi dei Consorzi e' attribuita in
misura pari all'ottanta per cento alle imprese che producono oli base
vergini  e  immettono sul mercato oli lubrificanti finiti e in misura
pari  al  venti  per  cento alle imprese che producono e immettono al
consumo oli lubrificanti rigenerati.
  7.  I  consorzi  determinano  annualmente, con riferimento ai costi
sopportati  nell'anno  al  netto  dei ricavi per l'assolvimento degli
obblighi  di  cui al presente articolo, il contributo per chilogrammo
dell'olio   lubrificante   che   sara'   messo  a  consumo  nell'anno
successivo.  Ai  fini  della  parte  quarta  del  presente decreto si
considerano  immessi al consumo gli oli lubrificanti di base e finiti
all'atto del pagamento dell'imposta di consumo.
  8.  Le  imprese  partecipanti  sono tenute a versare al consorzio i
contributi  dovuti  da  ciascuna  di  esse  secondo le modalita' ed i
termini fissati ai sensi del comma 9.
  9.  Le  modalita'  e  i  termini  di  accertamento,  riscossione  e
versamento  dei  contributi  di  cui  al  comma 8, sono stabiliti con
decreto  del Ministro della economia e delle finanze, di concerto con
i  Ministri  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e delle
attivita'  produttive,  da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro
un mese dall'approvazione dello statuto del consorzio.
  10.  I  consorzi  di  cui  al  comma  1  trasmettono annualmente al
Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio ed al Ministro
delle  attivita'  produttive  i bilanci preventivo e consuntivo entro
sessanta  giorni  dalla loro approvazione. I Consorzi di cui al comma
1,   entro  il  31  maggio  di  ogni  anno,  presentano  al  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio ed al Ministro delle
attivita' produttive una relazione tecnica sull'attivita' complessiva
sviluppata  dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare
precedente.
  11.  Lo  statuto  di  cui  al comma 2, prevede, in particolare, gli
organi dei consorzi e le relative modalita' di nomina.
  12.  I  consorzi  svolgono  per  tutto  il  territorio  nazionale i
seguenti compiti:
    a)  promuovere  la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle
tematiche della raccolta;
    b)   assicurare  ed  incentivare  la  raccolta  degli  oli  usati
ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate;
    c)  espletare  direttamente  la  attivita'  di raccolta degli oli
usati  dai  detentori  che ne facciano richiesta nelle aree in cui la
raccolta risulti difficoltosa o economicamente svantaggiosa;
    d)  selezionare gli oli usati raccolti ai fmi della loro corretta
eliminazione tramite rigenerazione, combustione o smaltimento;
    e) cedere gli oli usati raccolti:
      1)  in via prioritaria, alla rigenerazione tesa alla produzione
di oli base;
      2)  in  caso  ostino  effettivi  vincoli  di  carattere tecnico
economico e organizzativo, alla combustione o coincenerimento;
      3)  in  difetto  dei  requisiti  per l'avvio agli usi di cui ai
numeri  precedenti, allo smaltimento tramite incenerimento o deposito
permanente;
    f)  perseguire  ed incentivare lo studio, la sperimentazione e la
realizzazione   di   nuovi  processi  di  trattamento  e  di  impiego
alternativi;
    g)  operare  nel  rispetto dei principi di concorrenza, di libera
circolazione  dei beni, di economicita' della gestione, nonche' della
tutela  della  salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria,
delle acque e del suolo;
    h)  annotare  ed  elaborare  tutti  i  dati tecnici relativi alla
raccolta ed eliminazione degli oli usati e comunicarli annualmente al
Consorzio  di  cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio
1992,  n.  95, affinche' tale Consorzio li trasmetta ai Ministeri che
esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa;
    i)   garantire  ai  rigeneratori,  nei  limiti  degli  oli  usati
rigenerabili   raccolti   e   della   produzione   dell'impianto,   i
quantitativi  di  oli  usati richiesti a prezzo equo e, comunque, non
superiore al costo diretto della raccolta;
    l)  assicurare  lo  smaltimento  degli oli usati nel caso non sia
possibile  o  economicamente  conveniente  il  recupero, nel rispetto
delle disposizioni contro l'inquinamento.
  13.   I   consorzi   possono   svolgere  le  proprie  funzioni  sia
direttamente che tramite mandati conferiti ad imprese per determinati
e  limitati  settori  di  attivita'  o determinate aree territoriali.
L'attivita'   dei  mandatari  e'  svolta  sotto  la  direzione  e  la
responsabilita' dei consorzi stessi.
  14.  I  soggetti  giuridici  appartenenti  alle categorie di cui al
comma 4 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attivita'
proprie  delle  categorie  medesime  successivamente  all'entrata  in
vigore  della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei
Consorzi  di  cui  al  comma  1,  entro sessanta giorni dalla data di
costituzione  o  di  inizio  della  propria attivita'. Resta altresi'
consentita  per  i predetti soggetti, aderenti ad uno dei Consorzi di
cui  al comma 1, la costituzione di nuovi Consorzi, decorso almeno un
biennio  dalla data di adesione al precedente Consorzio e fatto salvo
l'obbligo di corrispondere i contributi maturati nel periodo.
  15.  Decorsi  novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  del decreto di approvazione dello statuto di cui
al  comma  2,  chiunque  detiene oli minerali esausti e' obbligato al
loro  conferimento  ai  Consorzi  di  cui  al comma 1, direttamente o
mediante  consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati,
in base alla normativa vigente, a esercitare le attivita' di gestione
di  tali  rifiuti.  L'obbligo di conferimento non esclude la facolta'
per  il  detentore  di  cedere gli oli minerali esausti ad imprese di
altro Stato membro della Comunita' europea.
  16. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e
riciclaggio,   gli  eventuali  avanzi  di  gestione  accantonati  dai
consorzi  di  cui  al comma 1 nelle riserve costituenti il patrimonio
netto  non  concorrono  alla formazione del reddito, a condizione che
sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai
consorziati  di  tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento
dei consorzi medesimi.
 
          Note all'art. 236:
              - L'art. 11 del decreto-legislativo 27 gennaio 1992, n.
          95  (Attuazione  delle  direttive  75/439/CEE  e 87/101/CEE
          relative  alla  eliminazione  degli  olii usati) pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n. 38, S.O., e'
          il seguente:
              "Art.  11  (Consorzio  obbligatorio degli oli usati). -
          1. Al  Consorzio  obbligatorio  degli oli usati partecipano
          tutte  le imprese che immettono al consumo oli lubrificanti
          di   base   e  finiti.  Le  quote  di  partecipazione  sono
          determinate  di  anno in anno in proporzione alle quantita'
          di basi lubrificanti immesse al consumo nel corso dell'anno
          precedente.
              2. Il Consorzio non ha fini di lucro ed e' retto da uno
          statuto  approvato  con decreto del Ministro dell'ambiente,
          di  concerto con il Ministro dell'industria del commercio e
          dell'artigianato.
              3. Le deliberazioni degli organi del Consorzio adottate
          in  relazione  agli  scopi  del presente decreto e da norma
          dello  statuto  sono  obbligatorie  per  tutte  le  imprese
          partecipanti.
              4.  Il Consorzio determina annualmente, con riferimento
          ai  costi  sopportati  nell'anno  al  netto  dei ricavi per
          l'assolvimento  degli  obblighi  di cui al successivo comma
          10,  il  contributo  per chilogrammo dell'olio lubrificante
          che sara' messo a consumo nell'anno successivo. Ai fini del
          presente  decreto si considerano immessi al consumo gli oli
          lubrificanti  di  base  e  finiti  all'atto  del  pagamento
          dell'imposta   di   fabbricazione  o  della  corrispondente
          sovraimposta di confine.
              5.  Le  imprese  partecipanti  sono tenute a versare al
          Consorzio  i  contributi dovuti da ciascuna di esse secondo
          le modalita' ed i termini fissati ai sensi del comma 6.
              6.   Le   modalita'   e   i  termini  di  accertamento,
          riscossione  e versamento dei contributi di cui al comma 5,
          sono  stabiliti  con decreto del Ministro delle finanze, di
          concerto  con  i  Ministri  dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,    dell'ambiente   e   del   tesoro,   da
          pubblicarsi   nella   Gazzetta   Ufficiale  entro  un  mese
          dall'approvazione dello statuto del Consorzio.
              7.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata in vigore del
          presente  decreto  il  Consorzio provvede ad apportare allo
          statuto  vigente  tutte  le  modificazioni  necessarie  per
          adeguano  alle  disposizioni  del  presente decreto. Con il
          decreto   che   approva   il   nuovo  statuto  il  Ministro
          dell'ambiente,  di  concerto con quello dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato, puo' apportare le modifiche
          eventualmente necessarie al previsto adeguamento e fissa la
          data  della  prima  riunione  dell'assemblea per il rinnovo
          degli  organi  consortili. Nel caso di mancata adozione del
          nuovo  statuto da parte del Consorzio nei termini previsti,
          il  Ministro  dell'ambiente,  previa  diffida  a provvedere
          entro  l'ulteriore  termine  massimo  di  giorni  quindici,
          adotta   con   decreto,   di   concerto   con  il  Ministro
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, il nuovo
          statuto e fissa la data della prima riunione dell'assemblea
          per il rinnovo degli organi consortili.
              8.  Lo statuto prevede, in particolare, che sono organi
          del Consorzio, nominati dall'assemblea dei consorziati:
                il presidente e il vicepresidente;
                il consiglio di amministrazione;
                il collegio sindacale.
              Il  consiglio  di amministrazione e' composto di sedici
          membri.   Di   esso   fanno   parte   il   presidente,   il
          vicepresidente, quattro membri nominati, ai sensi dell'art.
          2459    codice    civile,   uno   ciascuno   dai   Ministri
          dell'ambiente,     dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato, della sanita' e delle finanze, nonche' da
          due  espressi  esclusivamente  dai  soci  che  immettono in
          consumo oli rigenerati.
              Il collegio sindacale e' composto di cinque membri, dei
          quali  tre, nominati ai sensi dell'art. 2459 codice civile,
          uno  ciascuno  dai  Ministri  del  tesoro,  delle finanze e
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
              9.   Il   Consorzio   deve   trasmettere  ai  Ministeri
          dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato  e
          dell'ambiente, entro un mese dall'approvazione, il bilancio
          consuntivo delle gestioni annuali sottoposto a revisione da
          parte  di  societa'  a  cio' autorizzata ai sensi e per gli
          effetti   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          31 marzo 1975, n. 136.
              10.  Il  Consorzio  esplica le sue funzioni su tutto il
          territorio nazionale. Esso e' tenuto a:
                a) promuovere   la   sensibilizzazione  dell'opinione
          pubblica sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione
          degli oli usati;
                b) assicurare  ed  incentivare  la raccolta degli oli
          usati   ritirandoli   dai   detentori   e   dalle   imprese
          autorizzate;
                c) espletare  direttamente  le  attivita' di raccolta
          degli  oli usati dai detentori che ne facciano direttamente
          richiesta,    nelle   province   ove   manchi   o   risulti
          insufficiente  o  economicamente  difficoltosa  la raccolta
          rispetto  alla  quantita'  di  oli  lubrificanti immessi al
          consumo;
                d)  selezionare  gli oli usati raccolti ai fini della
          loro corretta eliminazione;
                e) cedere gli oli usati alle imprese autorizzate alla
          loro   eliminazione,   osservando   le  priorita'  previste
          dall'art. 3, comma 3;
                f) proseguire    ed   incentivare   lo   studio,   la
          sperimentazione  e  la  realizzazione  di nuovi processi di
          trattamento e di impiego alternativi;
                g) operare  nel rispetto dei principi di concorrenza,
          di  libera  circolazione  di  beni,  di  economicita' della
          gestione, nonche' della tutela della salute e dell'ambiente
          da ogni inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo;
                h) annotare   ed   elaborare  tutti  i  dati  tecnici
          relativi  alla  raccolta  ed eliminazione degli oli usati e
          comunicarli  annualmente  ai  Ministeri  che  esercitano il
          controllo, corredati da una relazione illustrativa;
                i) garantire  ai  rigeneratori,  nei limiti degli oli
          usati    rigenerabili    raccolti    e   della   produzione
          dell'impianto  i  quantitativi  di  oli  usati  richiesti a
          prezzo  equo  e,  comunque,  non superiore al costo diretto
          della raccolta.
              11.  Il  Consorzio  obbligatorio  degli  oli usati puo'
          svolgere  le  proprie funzioni sia direttamente che tramite
          mandati  conferiti  ad  imprese  per determinati e limitati
          settori  di  attivita'  o  determinate  aree  territoriali.
          L'attivita' dei mandatari e' svolta sotto la direzione e la
          responsabilita' del Consorzio stesso.".