ART. 237 
             (criteri direttivi dei sistemi di gestione) 
 
   1. I sistemi di gestione adottati devono,  in  ogni  caso,  essere
aperti alla partecipazione di tutti gli operatori e concepiti in modo
da assicurare il principio di trasparenza, di non discriminazione, di
non distorsione della concorrenza, di libera circolazione nonche'  il
massimo rendimento possibile.