Art. 248. 
Revisione periodica delle soglie e degli elenchi degli  organismi  di
diritto  pubblico  e  degli  enti  aggiudicatori  -  Modifiche  degli
                              allegati 
 (quanto al co. 2, art. 19, co. 4, decreto legislativo n. 402/1998) 
 
  1. I provvedimenti con  cui  la  Commissione  procede  a  revisione
periodica delle soglie, ai sensi delle direttiva  2004/17  e  2004/18
trovano applicazione diretta, a decorrere dalla scadenza del  termine
ultimo prescritto per il loro recepimento nel  diritto  interno.  Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro per le politiche comunitarie di  concerto  con  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, le soglie di cui agli  articoli  28,  32,  comma  1,
lettera e), 99, 196, 215, 235, sono modificate, mediante  novella  ai
citati articoli, entro il termine  per  il  recepimento  delle  nuove
soglie nel diritto interno, fissato dai  citati  provvedimenti  della
Commissione. 
  2. Le amministrazioni interessate  segnalano  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  per  il  coordinamento  delle
politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni che si  renderanno
necessarie  per  adeguare  l'allegato  III  e  l'allegato   VI   alle
innovazioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme
comunitarie o nazionali; gli allegati sono modificati con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, soggetti a pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e a notificazione  alla
Commissione ai sensi dell'articolo 249, comma 7. 
  3. Ai sensi dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n.  11,  alle
modifiche degli allegati alle direttive 2004/17  e  2004/18  disposte
dalla Commissione e' data attuazione con decreto del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con  il  Ministro  per  le
politiche  comunitarie  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentito il Ministro  di  volta  in  volta  interessato  alle
modifiche. Tale decreto provvede  a  modificare  e,  ove  necessario,
rinumerare gli  allegati  al  presente  codice  che  recepiscono  gli
allegati alle predette direttive. 
 
          Note all'art. 248: 
              - Per le direttive 2004/17/CE  e  2004/18/CE,  vedi  le
          note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n.
          11, (Norme generali  sulla  partecipazione  dell'Italia  al
          processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di
          esecuzione degli obblighi comunitari), e' il seguente: 
              «Art.  13  (Adeguamenti  tecnici).  -  1.  Alle   norme
          comunitarie non autonomamente applicabili,  che  modificano
          modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico  di
          direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
          attuazione, nelle materie  di  cui  all'art.  117,  secondo
          comma,  della  Costituzione,  con  decreto   del   Ministro
          competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento
          per le politiche comunitarie. 
              2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,  della  Costituzione,  i  provvedimenti  di  cui  al
          presente articolo possono essere adottati nelle materie  di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
          suddetti enti nel dare attuazione a norme  comunitarie.  In
          tale caso, i provvedimenti statali adottati  si  applicano,
          per le regioni e le province autonome nelle quali  non  sia
          ancora in vigore la  propria  normativa  di  attuazione,  a
          decorrere  dalla  scadenza  del   termine   stabilito   per
          l'attuazione  della  rispettiva  normativa  comunitaria   e
          perdono comunque efficacia dalla data di entrata in  vigore
          della  normativa  di  attuazione  di  ciascuna  regione   e
          provincia  autonoma.  I  provvedimenti  recano  l'esplicita
          indicazione della natura sostitutiva del potere  esercitato
          e  del  carattere  cedevole  delle  disposizioni  in   essi
          contenute.».