Art. 249. 
Obblighi di comunicazione alla  Commissione  dell'Unione  europea  da
parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  per
                      le politiche comunitarie 
(articoli 1.9, 75, 80.1, 80.2, direttiva 2004/18; articoli  8,  59.1,
             59.4, 67, 71.1 e 71.2., direttiva 2004/17) 
 
  1. La Presidenza del Consiglio dei  Ministri  Dipartimento  per  le
politiche comunitarie informa  immediatamente  la  Commissione  della
pubblicazione ed entrata in vigore del presente codice di recepimento
delle direttive 2004/17 e 2004/18. 
  2. La Presidenza del Consiglio dei  Ministri  Dipartimento  per  le
politiche comunitarie,  comunica  alla  Commissione  il  testo  delle
disposizioni essenziali di diritto  interno  contenute  nel  presente
codice o che saranno in futuro  adottate,  nei  settori  disciplinati
dalle direttive 2004/17 e 2004/18, nonche' dei  decreti  ministeriali
adottati ai sensi dell'articolo 219, comma 11. 
  3. La Presidenza del Consiglio dei  Ministri  Dipartimento  per  le
politiche comunitarie, trasmette alla Commissione dell'Unione europea
entro il 31 ottobre di ogni anno, un  prospetto  statistico,  redatto
secondo l'articolo 250,  che  riguardi,  separatamente,  i  contratti
pubblici di lavori, di forniture e servizi di  rilevanza  comunitaria
di cui alla parte II, titolo I, aggiudicati dalle stazioni appaltanti
nell'anno precedente. 
  4. La Presidenza del Consiglio dei  Ministri  Dipartimento  per  le
politiche  comunitarie,  trasmette   alla   Commissione   dell'Unione
europea, entro il 31 ottobre di ogni anno, un  prospetto  statistico,
redatto secondo l'articolo 251, che riguardi i contratti  di  lavori,
servizi,  forniture,   nei   settori   di   gas,   energia   termica,
elettricita', acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area
geografica,   aggiudicati   dagli   enti   aggiudicatori    nell'anno
precedente. 
  5. La Presidenza del Consiglio dei  Ministri  Dipartimento  per  le
politiche comunitarie, informa la Commissione di ogni difficolta'  di
ordine generale, di fatto o di diritto,  incontrata  dagli  operatori
economici  italiani  nell'ottenere  l'aggiudicazione  di  appalti  di
servizi in Paesi terzi, nei settori di cui  alla  direttiva  2004/17.
L'informativa si basa sulle segnalazioni  degli  operatori  economici
interessati, presentate nel semestre anteriore alla data di  scadenza
del termine per l'informativa. 
  6. Con le stesse modalita' di cui al comma  5,  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri Dipartimento  per  le  politiche  comunitarie,
informa la Commissione di ogni difficolta', di fatto  o  di  diritto,
incontrata dagli operatori economici  italiani  mentre  tentavano  di
ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi  terzi,  nei
settori di cui alla  direttiva  2004/17,  e  dovuta  all'inosservanza
delle disposizioni internazionali  di  diritto  del  lavoro  elencate
nell'allegato XX. 
  7. La Presidenza del Consiglio dei  Ministri  Dipartimento  per  le
politiche  comunitarie  notifica  alla  Commissione  i  decreti   del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 248,  comma
2,  recanti  le  modificazioni  intervenute   negli   elenchi   delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti  aggiudicatori,  di  cui,
rispettivamente, agli allegati III e VI, entro  trenta  giorni  dalla
pubblicazione dei decreti medesimi. 
 
          Nota all'art. 249: 
              - Per le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE,  vedi  note
          alle premesse.