Art. 252 Norme di coordinamento e di copertura finanziaria 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 33 resta ferma la normativa vigente relativa alla CONSIP. 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 95, comma 2, pari complessivamente a 60.000 euro per il 2005, 120.000 euro per il 2006, 120.000 euro per il 2007 e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si provvede, quanto a 50.000 euro per il 2005, a 100.000 euro per il 2006 e a 100.000 euro per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e, quanto a 10.000 euro per il 2005 e a 20.000 euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. 3. Le forme di pubblicita' per i contratti sotto soglia, previste dal presente codice, sono sostituite dalla pubblicazione sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7 a decorrere dalla data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che definisce le necessarie modalita' tecniche, organizzative e applicative, anche per assicurare la data certa della pubblicazione e la conservazione dei dati pubblicati per un adeguato periodo temporale. Detto decreto e' emanato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, e il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata. Con il medesimo decreto possono essere individuati, ove necessario, eventuali altri siti informatici. 4. In relazione alle attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, previste dall'articolo 127, nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresi' garantiti: a) l'assolvimento dell'attivita' consultiva richiesta dall'Autorita'; b) l'assolvimento dell'attivita' di consulenza tecnica; c) la possibilita' di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni. 5. Le casse edili che non applicano la reciprocita' con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarita' contributiva. 6. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e le garanzie fideiussorie previste dal presente codice sono approvati con decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. 7. Eventuali modifiche, che si rendano necessarie, del decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, quanto all'articolo 10, commi 1, 4, 5 e 6, e all'allegato, sono disposte con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della giustizia. 8. Tutte le attivita' e le strutture da realizzarsi, ai sensi del presente codice, in modalita' informatica rispettano il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 e il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
Note all'art. 252: - Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 20 aprile 1952, n. 524, (Modificazioni a disposizioni della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, sulla costituzione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori), e' il seguente: "Le sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono sei". - Per il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, vedi le note all'art. 3. - Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vedi le note all'art. 3.