Art. 253 Norme transitorie 1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. 2. Il regolamento di cui all'articolo 5 e' adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. 3. Per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, nei limiti di compatibilita' con il presente codice. Per i lavori pubblici, fino all'adozione del nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando. 4. In relazione all'art. 8: a) fino all'entrata in vigore del nuovo trattamento giuridico ed economico, ai dipendenti dell'Autorita' e' attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri; b) fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, comma 4, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999; 5. Il termine di scadenza dei membri dell'Autorita' gia' nominati al momento dell'entrata in vigore del presente codice e' prorogato di un anno. 6. In relazione all'articolo 10, fino all'entrata in vigore del regolamento, restano ferme le norme vigenti in tema di soggetti responsabili per le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione, dei contratti pubblici. 7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2003, recante "acquisizione di beni e servizi ed esecuzione dei lavori in economia, ovvero a trattativa privata, per gli organismi di informazione e sicurezza". Il regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, disporra' l'abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2003 e dell'articolo 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 8. Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia, le disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera g) e dell'articolo 122, comma 8, non si applicano alle opere di urbanizzazione secondaria da realizzarsi da parte di soggetti privati che, alla data di entrata in vigore del codice, abbiano gia' assunto nei confronti del Comune l'obbligo di eseguire i lavori medesimi a scomputo degli oneri di urbanizzazione. 9. Al fine dell'applicazione dell'articolo 37, fino all'entrata in vigore del regolamento, i raggruppamenti temporanei sono ammessi se il mandatario e i mandanti abbiano i requisiti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e nel decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34. 10. In relazione all'articolo 66, comma 7, le modifiche che si rendano necessarie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, anche in relazione alla pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti di cui al citato decreto ministeriale, di bandi relativi a servizi e forniture, nonche' di bandi di stazioni appaltanti non statali, sono effettuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Sino alla entrata in funzione del sito informatico presso l'Osservatorio, i bandi e gli avvisi sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20. 11. Con disposizioni dell'Istituto Poligrafico dello Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice, e' istituita e disciplinata la serie speciale relativa ai contratti pubblici della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in sostituzione delle attuali modalita' di pubblicazione di avvisi e bandi su detta Gazzetta. Nel frattempo la pubblicazione avviene nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con le vigenti modalita'. 12. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 77, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le stazioni appaltanti non richiedono agli operatori economici l'utilizzo degli strumenti elettronici quale mezzo esclusivo di comunicazione. 13. In relazione all'articolo 83, comma 5, fino all'entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante "affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa", nei limiti di compatibilita' con il presente codice. 14. In relazione all'articolo 85, comma 13, fino all'entrata in vigore del regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, nei limiti di compatibilita' con il presente codice. 15. In relazione all'articolo 90, ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti, le societa' costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle societa', qualora costituite nella forma di societa' di persone o di societa' cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della societa' con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di societa' di capitali; per le societa' costituite fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della citata legge 18 novembre 1998, n. 415, detta facolta' e' esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data. 16. I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attivita' di progettazione. 17. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001. 18. In relazione all'articolo 95, comma 1, fino all'emanazione del regolamento si applica l'articolo 18, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999. L'articolo 95 non si applica alle opere indicate al comma 1 del medesimo articolo 95, per le quali sia gia' intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge 25 giugno 2005, n. 109, l'approvazione del progetto preliminare. 19. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 113 si applicano, quanto ai contratti relativi a lavori, anche ai contratti in corso; le disposizioni del citato comma 3 dell'articolo 113 si applicano inoltre anche ai contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione, affidati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, ove gli stessi abbiano previsto garanzie di esecuzione. 20. In relazione all'articolo 112, comma 5, sino all'entrata in vigore del regolamento, la verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o degli organismi di cui alla lettera a) del citato art. 112. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza. 21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di intesa con l'Autorita', emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, le modalita' e le procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica e' conclusa entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto. 22. In relazione all'articolo 125 (lavori, servizi, forniture in economia) fino alla entrata in vigore del regolamento: a) i lavori in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nei limiti di compatibilita' con le disposizioni del presente codice; b) le forniture e i servizi in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, nei limiti di compatibilita' con le disposizioni del presente codice. Restano altresi' in vigore, fino al loro aggiornamento, i provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in esecuzione dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 2001. 23. In relazione all'articolo 131, comma 5, la nullita' riguarda i contratti ivi previsti, stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, senza i prescritti piani di sicurezza; i contratti di appalto o concessione, in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 131, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto. 24. In relazione all'articolo 133 le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 dell'articolo 133 si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 133 rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. 25. In relazione all'articolo 146 e all'articolo 149 per la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni gia' assentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data del 30 giugno 2002, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del 40% dei lavori. 26. Le stazioni appaltanti procedono a rendere noto il diritto di prelazione a favore del promotore, nel caso di avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, che non contengano l'indicazione espressa del diritto di prelazione, secondo le modalita' alternativamente specificate ai successivi periodi del presente comma. Ove alla data del 28 dicembre 2005 non sia stato pubblicato il bando per la gara prevista dall'art. 155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti inseriscono, al momento della pubblicazione del bando, l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore. Ove alla data di pubblicazione del citato decreto sia stato pubblicato il bando per la gara prevista dall'articolo 155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti, nel corso della successiva procedura negoziata prevista dall'articolo 155, comma 1, lettera b), inviano comunicazione formale, con l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore, unicamente ai soggetti partecipanti alla procedura negoziata. 27. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi): a) non trovano applicazione i seguenti articoli del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999: a.1) articolo 9 - Pubblicita' degli atti della conferenza di servizi; a.2) titolo III, capo II - La progettazione; a.3) titolo IV, capo IV - Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in euro di 200.000 DSP; e capo V - Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP; b) per le concessioni gia' affidate, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data del 10 settembre 2002, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del quaranta per cento dei lavori; c) le disposizioni dell'art. 174 (concessione relativa a infrastrutture strategiche) si applicano anche alle concessioni relative a infrastrutture gia' affidate alla data del 10 settembre 2002; d) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia gia' stato redatto il progetto definitivo, sia stata gia' affidata la realizzazione dello stesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatore piu' opportuno ai fini della celere realizzazione dell'opera, puo' procedersi all'attestazione di compatibilita' ambientale e alla localizzazione dell'opera sulla base del progetto definitivo. Nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia stato gia' redatto il progetto esecutivo o sia stata gia' affidata la realizzazione dello stesso, per l'affidamento a contraente generale il soggetto aggiudicatore puo' porre a base di gara il progetto esecutivo. In tale caso il contraente generale assume l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara e di farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'art. 176; e) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, il progetto delle infrastrutture sia gia' oggetto, in tutto o in parte, di procedura autorizzativa, approvativa o di valutazione di impatto ambientale sulla base di vigenti norme statali o regionali, i soggetti aggiudicatori possono richiedere l'interruzione della medesima procedura optando per l'avvio unitario delle procedure disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, ovvero proseguire e concludere la procedura in corso. Ai fini del compimento delle procedure di cui alla parte II, titolo III, capo IV, possono essere utilizzate quali atti istruttori le risultanze delle procedure anche di conferenza di servizi gia' compiute ovvero in corso. Si osservano, in quanto applicabili, i commi 6 e 7 dell'articolo 185; f) in sede di prima applicazione del decreto legislativo n. 190 del 2002 i soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa alla concessione, l'affidamento a contraente generale per la realizzazione dei progetti di importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro, che presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti: interconnessione con altri sistemi di collegamento europei; complessita' dell'intervento tale da richiedere un'unica logica realizzativa e gestionale, nonche' estrema complessita' tecnico-organizzativa. L'individuazione dei predetti progetti e' effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ferma restando l'applicazione delle semplificazioni procedurali di cui al presente capo, i progetti che non abbiano le caratteristiche sopra indicate sono realizzati con appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione, in uno o piu' lotti ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo. E' comunque consentito l'affidamento in concessione; g) per la realizzazione delle infrastrutture di loro competenza, i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i commissari straordinari di Governo, anche in liquidazione, nominati in virtu' di disposizioni diverse da quelle di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono stipulare, con riferimento alle concessioni in corso alla data del 10 settembre 2002 e nel rispetto degli elementi essenziali dei relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento alle previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e della parte II, titolo III, capo IV; h) per i procedimenti relativi agli insediamenti produttivi e alle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico di cui all'articolo 179, in corso alla data del 10 settembre 2002, e' data facolta' al richiedente di optare per l'applicazione della normativa stabilita nella parte II, titolo III, capo IV, ferma restando l'efficacia degli atti compiuti relativamente agli stessi procedimenti; i) le disposizioni di cui agli articoli 164, 167, 168, 169, 171, 172 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Le norme di cui all'allegato tecnico contenuto nell'allegato XXI al presente codice, si applicano ai progetti delle infrastrutture, la cui redazione sia stata bandita o, in caso di procedura negoziata, affidata ovvero, per i progetti redatti direttamente, oggetto di deliberazione dell'organo competente dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Per i progetti in corso e per quelli banditi prima della data di entrata in vigore del citato decreto n. 189 del 2005, i soggetti aggiudicatori hanno facolta' di adeguare il progetto alle norme tecniche allegate, con eventuale variazione del relativo corrispettivo; l) la disposizione di cui all'articolo 165, comma 3, relativa al limite del 5 per cento, si applica ai progetti la cui istruttoria e' avviata dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005. Le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 dell'articolo 176 si applicano alle procedure di gara e ai rapporti contrattuali in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005; le disposizioni dei commi 15, 16 e 17 del medesimo articolo 176, si applicano ai lavori banditi dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005, ma e' facolta' del soggetto aggiudicatore prevedere la applicazione delle disposizioni medesime ai lavori gia' banditi ovvero, per quelli gia' aggiudicati, convenire con il contraente generale la applicazione delle stesse ai relativi contratti; m) in relazione all'articolo 180, comma 1, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, i soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che trovano applicazione in materia di esecuzione, contabilita' e collaudo; n) in relazione all'articolo 188, fino all'entrata in vigore del regolamento, continua ad applicarsi l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e ai fini dell'articolo 188, comma 2, si tiene conto della qualificazione rilasciata da non oltre cinque anni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000; o) in relazione all'articolo 189, comma 1, lettera b), fino all'entrata in vigore del regolamento si applica l'articolo 18, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000; p) ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 194, sono fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti e i provvedimenti gia' formati o assunti, e i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 che i soggetti aggiudicatori, previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritengano eventualmente piu' opportuno, ai fini della celere realizzazione dell'opera proseguire e concludere in luogo dell'avviare un nuovo procedimento ai sensi della parte II, titolo III, capo IV. 28. Il regolamento di cui all'articolo 196 e' adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 196 fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, restano ferme le disposizioni regolamentari attualmente vigenti, nei limiti di compatibilita' con il presente codice. 29. Ai fini della disciplina di cui alla parte II, titolo IV, capo II le attestazioni di qualificazione relative alla categoria OS2, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, hanno efficacia triennale a decorrere dalla data del rilascio. E' tuttavia fatta salva la verifica della stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti individuati da detto regolamento. 30. In relazione all'articolo 201, fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 201, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 201, le stazioni appaltanti possono individuare, quale ulteriore requisito di partecipazione al procedimento di appalto, l'avvenuta esecuzione, nell'ultimo decennio, di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, individuato in base alla tipologia dell'opera oggetto di appalto. Ai fini della valutazione della sussistenza di detto requisito, possono essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti. 31. In relazione all'articolo 212, fino alla conclusione favorevolmente della procedura di cui all'articolo 219 eventualmente attivata in relazione alle attivita' di cui al citato articolo 212, sono fatti salvi i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158. 32. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 240, per i lavori per i quali la individuazione del soggetto affidatario sia gia' intervenuta alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, la proposta di accordo bonario e' formulata dal responsabile del procedimento secondo la disciplina anteriore alla entrata in vigore della citata legge. 33. Ai fini dell'applicazione della disciplina dell'arbitrato di cui all'articolo 241 e seguenti restano in vigore i criteri di determinazione del valore della lite e le tariffe fissate, rispettivamente dall'articolo 10, commi 1, 4, 5, e 6, e dall'allegato di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, salvo quanto disposto dall'articolo 252, comma 7. 34. In relazione alla disciplina dell'arbitrato, recata dagli articoli 241, 242, 243: a) dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa previgente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto gia' stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con le nuove procedure secondo le modalita' previste dal codice e i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina ivi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformita' alla normativa abrogata a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto gia' stipulati alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, a condizione che i collegi arbitrali medesimi risultino gia' costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione; b) sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, purche' risultino rispettate le disposizioni relative all'arbitrato contenute nel codice di procedura civile, ovvero nell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 16-sexies del citato decreto-legge n. 35 del 2005; c) fatte salve le norme transitorie di cui alle lettere a) e b), i giudizi arbitrali nei quali siano stati gia' nominati i due arbitri delle parti, si svolgono secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del presente codice; d) sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con la disciplina del presente codice, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, o contemplano arbitrati obbligatori. E salvo il disposto dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 8 agosto 1998, n. 267, e dell'articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge 8 aprile 2003, n. 62. 35. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 4, lettera h) dell'allegato XXI, fino all'entrata in vigore del regolamento si applica l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e successive modificazioni.
Note all'art. 253: - Il testo degli articoli 6, 18 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni), e' il seguente: "Art. 6 (Esercizio del potere sanzionatorio). - 1. L'Autorita' provvede alla contestazione della violazione del dovere di informazione di cui all'art. 4, commi 6 e 17, della legge, e del dovere di esatta dichiarazione e di dimostrazione circa il possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'art. 10, comma 1-quater, della legge, concedendo un termine non inferiore a venti giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni scritte. 2. Decorso detto termine, l'Autorita' valuta le giustificazioni eventualmente pervenute e delibera in merito. 3. I provvedimenti prevedono il termine di pagamento delle sanzioni, e sono impugnabili avanti al giudice amministrativo nei modi e nei termini di legge. 4. Nel caso di sanzione pecuniaria irrogata per violazione degli obblighi di veridicita' delle dichiarazioni e delle dimostrazioni ai sensi dell'art. 10, comma 1-quater, della legge, il provvedimento e' trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici. 5. Nel caso di cui all'art. 4, comma 8, della legge, l'Autorita' informa i soggetti competenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari. L'amministrazione e' tenuta a comunicare all'Autorita' l'esito del procedimento disciplinare.". Art. 18 (Documenti componenti il progetto preliminare). - 1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche piu' significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed e' composto, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, dai seguenti elaborati: a) relazione illustrativa; b) relazione tecnica; c) studio di prefattibilita' ambientale; d) indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari; e) planimetria generale e schemi grafici; f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; g) calcolo sommario della spesa. 2. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto concorso o di una concessione di lavori pubblici: a) sono effettuate, sulle aree interessate dall'intervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche e sono redatti le relative relazioni e grafici; b) e' redatto un capitolato speciale prestazionale. 3. Qualora il progetto preliminare e' posto a base di gara per l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresi' predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati gli elementi previsti dall'art. 85, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) da inserire nel relativo bando di gara.". "Art. 17 (Quadri economici). - 1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo: a) lavori a misura, a corpo, in economia; b) somme a disposizione della stazione appaltante per: 1 - lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto; 2 - rilievi, accertamenti e indagini; 3 - allacciamenti ai pubblici servizi; 4 - imprevisti; 5 - acquisizione aree o immobili; 6 - accantonamento di cui all'art. 26, comma 4, della legge; 7 - spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita' preliminari, nonche' al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita', assicurazione dei dipendenti; 8 - spese per attivita' di consulenza o di supporto; 9 - eventuali spese per commissioni giudicatrici; 10 - spese per pubblicita' e, ove previsto, per opere artistiche; 11 - spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; 12 - I.V.A ed eventuali altre imposte. 2. L'importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in importo per l'esecuzione delle lavorazioni ed importo per l'attuazione dei piani di sicurezza.". - Il testo degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, aisensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), e' il seguente: "Art. 17 (Requisiti d'ordine generale). - 1. I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono: a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di societa' commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocita' nei riguardi di cittadini italiani; b) assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; c) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante, dell'amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralita' professionale; d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del Paese di residenza; e) inesistenza di irregolarita', definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del Paese di provenienza; f) iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attivita' di impresa; g) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attivita'; h) inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria; i) inesistenza di errore grave nell'esecuzione di lavori pubblici; l) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro; m) inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione. 2. L'autorita' stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l'esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di cio' e' fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscriversi fra SOA e impresa. 3. Per la qualificazione delle societa' commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di societa' in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di societa' in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di societa' o di consorzio.". "Art. 18 (Requisiti di ordine speciale). - 1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono: a) adeguata capacita' economica e finanziaria; b) adeguata idoneita' tecnica e organizzativa; c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche; d) adeguato organico medio annuo. 2. La adeguata capacita' economica e finanziaria e' dimostrata: a) da idonee referenze bancarie; b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'art. 22, realizzata con lavori svolti mediante attivita' diretta ed indiretta non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie; c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal capitale netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo di cui all'art. 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo. 3. La cifra di affari in lavori relativa alla attivita' diretta e' comprovata: da parte delle ditte individuali, delle societa' di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA; da parte delle societa' di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformita' alle direttive europee, e della relativa nota di deposito. 4. La cifra di affari in lavori relativa alla attivita' indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente, e' comprovata con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformita' alle direttive europee, e della relativa nota di deposito, dei consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere e) ed e-bis) della legge, e delle societa' fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati. 5. La adeguata idoneita' tecnica e' dimostrata: a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 26; b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta; l'importo e' determinato secondo quanto previsto dall'art. 22; c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40% dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al 65% dell'importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall'art. 22. 6. L'esecuzione dei lavori e' documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dall'art. 22, comma 7. 7. Per la qualificazione necessaria a realizzare lavori pubblici affidati in appalto a seguito di appalto concorso, ovvero oggetto dei contratti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 1) della legge, oppure affidati in concessione, il requisito dell'idoneita' tecnica e' altresi' dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico composto da laureati e diplomati assunti a tempo indeterminato. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la meta' in possesso di laurea, e' stabilito in due per le imprese qualificate fino alla terza classifica, in quattro per le imprese appartenenti alla quarta ed alla quinta classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive. 8. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprieta' o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla media annua dell'ultimo quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2% della predetta cifra d'affari, costituito per almeno la meta' dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale e' terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla meta' della sua durata. L'ammortamento figurativo e' calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso. Per la esecuzione dei lavori della categoria OS12 aggiudicati o subappaltati a decorrere dal 1° gennaio 2005, al fine di acquisire o rinnovare la qualificazione nella categoria per le classifiche di importo pari o superiore alla III (Euro 1.032.913), l'impresa deve essere titolare della certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2000 relativamente alla produzione, al montaggio e alla installazione dei beni oggetto della categoria. Per le classifiche di importo inferiore e in via transitoria per le altre classifiche le imprese non certificate presentano, ai fini della collaudazione di lavori della categoria OS12 di importo superiore a 50.000 euro, una dichiarazione del produttore dei beni oggetto della categoria, attestante il corretto montaggio e installazione degli stessi. 9. L'ammortamento e' comprovato: da parte delle ditte individuali e delle societa' di persone, con la presentazione della dichiarazione dei redditi corredata da autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle societa' di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformita' alle direttive europee, e della relativa nota di deposito. 10. L'adeguato organico medio annuo e' dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40% per personale operaio. In alternativa l'adeguato organico medio annuo puo' essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra di affari in lavori, di cui almeno l'80% per personale tecnico laureato o diplomato. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le societa' di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci e' pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL. 11. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 10, e' documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota e riclassificato in conformita' delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonche' da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e al l'INAIL ed alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi. 12. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura ed il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle societa' di cui al comma 4. 13. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati. 14. Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall'impresa mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta e' stato responsabile uno dei propri direttori tecnici. Tale facolta' puo' essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese gia' iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero qualificate ai sensi del regolamento, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione e' dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici e' stato responsabile. La valutazione dei lavori e' effettuata abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di due miliardi. Un direttore tecnico non puo' dimostrare i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c) qualora non siano trascorsi sei anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione. 15. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 8 o i rapporti di cui al comma 10 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra d'affari di cui al comma 2, lettera b), sono inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10, la cifra d'affari stessa e' figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra d'affari cosi' figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b). Qualora la non congruita' della cifra d'affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra d'affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.". - Il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, reca: "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2003, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2003, n. 191. - Il testo dell'art. 24, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 298 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), e' il seguente: "7. Per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, i casi e le modalita' differenziati di ricorso alla procedura di esecuzione di lavori e di acquisizione di beni e servizi in economia, ovvero a trattativa privata, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all'art. 2 della citata legge n. 801 del 1977, previe intese con il Ministro dell'economia e delle finanze.". - Per il decreto del Ministro del lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, vedi le note all'art. 122. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117, reca: "Regolamento recante norme per la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui all'art. 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, per l'aggiudicazione degli appalti di servizi di pulizia degli edifici di cui alla categoria 14 della classificazione comune dei prodotti 874, contenuta nell'allegato 1 al decreto legislativo n. 157/1995". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2006, n. 13. - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, reca: "Regolamento recante criteri e modalita' per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi". - La legge 18 novembre 1998, n. 415, reca: "Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici". - Il decreto del Ministro della giustizia 4 aprile 2001, reca: "Corrispettivi delle attivita' di progettazione e delle altre attivita', ai sensi dell'art. 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche". - La legge 25 giugno 2005, n. 109, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonche' per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare". - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.". - Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia), e' il seguente: "Art. 2 (Area e forme della procedura). - 1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi e' ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate con provvedimento da ciascuna amministrazione, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. 2. Fermo restando quanto previsto all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, l'acquisizione in economia puo' essere effettuata: a) in amministrazione diretta; b) a cottimo fiduciario. 3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. 4. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, reca: "Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'art. 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.". - Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, reca: "Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale". - Per la legge 21 dicembre 2001, n. 443, vedi le note all'art. 168. - Il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, reca: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti, nonche' di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale". - Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, reca: "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale". - Il decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, reca: "Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici". - Il decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, reca: "Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, del Ministro per i beni e le attivita' culturali concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici". - Il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), e' il seguente: "4. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottati a seguito di decisione favorevole della Commissione CE, sono indicate le attivita' che fruiscono delle deroghe di cui al comma 2.". - La legge 1° agosto 2002, n. 166, reca: "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti". - Il testo dell'art. 10, commi 1, 4, 5 e 6 e allegato del decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398 (Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), e' il seguente: "Art. 10 (Spese del procedimento). - 1. Il collegio, tenendo conto dell'esito della lite sulla base del numero delle domande accolte e degli importi riconosciuti con riguardo alle iniziali richieste, stabilisce nel lodo a carico di quale delle parti, ed eventualmente in che misura, debbano gravare le spese del giudizio arbitrale. Il collegio provvede contestualmente alla liquidazione delle spese di difesa sulla base della tariffa professionale degli avvocati. 2-3 (Omissis). 4. Ai fini dei commi 1 e 2, il valore della controversia deferita in arbitrato e' dato dalla somma aritmetica delle richieste economiche in conto capitale contenute nelle domande comunque decise dal collegio, con l'aggiunta, ove richiesti, degli interessi e della rivalutazione monetaria calcolati sino al giorno della proposizione della domanda. 5. Nelle controversie aventi ad oggetto la risoluzione, il recesso e la rescissione del contratto, ovvero la revoca la decadenza e l'annullamento d'ufficio della concessione, il valore della controversia e' determinato con riferimento alla parte del rapporto ancora da eseguire, tenendo conto degli atti aggiuntivi e delle varianti eventualmente intervenuti; nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di nullita' o di annullamento del contratto, il valore coincide con l'importo originario del contratto. 6. Ai fini della determinazione del valore della controversia, le domande riconvenzionali si sommano alle domande principali; non si sommano le domande proposte in via subordinata o alternativa. (Omissis)". "Allegato TARIFFA PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO ALLA CAMERA ARBITRALE EX Art. 32, COMMA 1, DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, n. 109, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, QUALE COMPENSO PER GLI ARBITRI, CUI VA AGGIUNTO IL RIMBORSO DELLE SPESE DOCUMENTATE SOSTENUTE DAL COLLEGIO ARBITRALE. In caso di conciliazione prevista dall'art. 5 del regolamento arbitrale sono dovuti i soli corrispettivi minimi, ridotti della meta'. La Camera arbitrale, con espressa motivazione in merito, alla particolare complessita' delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto, puo' incrementare fino al doppio i compensi massimi sotto riportati. La presente tariffa puo' essere modificata con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della giustizia. COMPUTO DELLA TARIFFA ===================================================================== Valore della controversia ex| | art. 10 del regolamento | | arbitrale |Minimo lire| Massimo lire ===================================================================== 1) fino a L. 200.000.000 |10.000.000 |25.000.000 --------------------------------------------------------------------- | |40.000.000, oltre lo 0,50 | |sull'eccedenza del valore | |della causa rispetto al 2) da L. 200.000.001 a L. | |minimo del valore dello 500.000.000 |20.000.000 |scaglione --------------------------------------------------------------------- | |70.000.000, oltre lo 0,50 | |sull'eccedenza del valore | |della causa rispetto al 3) da L. 500.000.001 a L. | |minimo del valore dello 1.000.000.000 |35.000.000 |scaglione --------------------------------------------------------------------- | |100.000.000, oltre lo 0,50 | |sull'eccedenza del valore | |della causa rispetto al 4) da L. 1.000.000.001 a | |minimo del valore dello L. 5.000.000.000 |60.000.000 |scaglione --------------------------------------------------------------------- | |150.000.000, oltre lo 0,50 | |sull'eccedenza del valore | |della causa rispetto al 5) da L. 5.000.000.001 a | |minimo del valore dello L. 10.000.000.000 |90.000.000 |scaglione --------------------------------------------------------------------- | |200.000.000, oltre lo 0,50 | |sull'eccedenza del valore | |della causa rispetto al 6) da L. 10.000.000.001 a | |minimo del valore dello L. 50.000.000.000 |120.000.000|scaglione --------------------------------------------------------------------- | |300.000.000, oltre lo 0,50 | |sull'eccedenza del valore | |della causa rispetto al 7) da L. 50.000.000.001 a | |minimo del valore dello L. 100.000.000.000 |180.000.000|scaglione --------------------------------------------------------------------- | |500.000.000, oltre l'1 per | |mille 8) oltre L. 100.000.000.000 |300.000.000|sull'eccedenza». --------------------------------------------------------------------- - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, reca: "Approvazione del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici". - La legge 14 maggio 2005, n. 80, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali". - Il testo dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e' il seguente: "Art. 32 (Definizione delle controversie). - 1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'art. 31-bis, possono essere deferite ad arbitri. 2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto previsto all'art. 9, comma 4, del regolamento di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, del Ministro dei lavori pubblici, nonche' l'obbligo di applicazione da parte del collegio arbitrale delle tariffe di cui all'allegato al predetto regolamento. 2-bis. All'atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. 2-ter. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte piu' diligente, provvede la Camera arbitrale, scegliendolo nell'albo previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Ai giudizi costituiti ai sensi del presente comma si applicano le norme di procedura di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398. 3. Il regolamento definisce altresi', ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 3 della presente legge, la composizione e le modalita' di funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui la camera arbitrale dovra' attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalita' per assumere l'incarico di arbitro, nonche' la durata dell'incarico stesso, secondo principi di trasparenza, imparzialita' e correttezza. 4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto gia' stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le modalita' previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformita' alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto gia' stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino gia' costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all'art. 2.". - Il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 8 agosto 1998, n. 267 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), e' il seguente: "2. Le controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamita' naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali. Sono fatti salvi i lodi gia' emessi e le controversie per le quali sia stata gia' notificata la domanda di arbitrato alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche di cui al presente comma, il termine previsto dall'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e' fissato in centottanta giorni.". - Il testo dell'art. 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge 8 aprile 2003, n. 62 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamita' naturali), e' il seguente: "2-quater. Alle controversie derivanti dall'esecuzione di opere pubbliche inerenti programmi di ricostruzione dei territori colpiti da calamita' naturali, ivi compresi gli interventi derivanti dall'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, continua ad applicarsi il disposto di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.".