Art. 253 
                          Norme transitorie 
 
  1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti  i
cui bandi o avvisi con  cui  si  indice  una  gara  siano  pubblicati
successivamente alla sua entrata  in  vigore,  nonche',  in  caso  di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui,
alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano  ancora
stati inviati gli inviti a presentare le offerte. 
  2. Il regolamento di cui all'articolo 5 e' adottato entro  un  anno
dalla data di entrata in vigore del  presente  codice,  ed  entra  in
vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. 
  3.  Per  i  lavori  pubblici,  fino  all'entrata  in   vigore   del
regolamento di  cui  all'articolo  5,  continuano  ad  applicarsi  il
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,  il
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e  le
altre disposizioni regolamentari vigenti che,  in  base  al  presente
codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all'articolo
5, nei limiti di compatibilita' con il presente codice. Per i  lavori
pubblici, fino all'adozione del nuovo capitolato  generale,  continua
ad applicarsi il decreto ministeriale 19  aprile  2000,  n.  145,  se
richiamato nel bando. 
  4. In relazione all'art. 8: 
    a) fino all'entrata in vigore del nuovo trattamento giuridico  ed
economico, ai  dipendenti  dell'Autorita'  e'  attribuito  lo  stesso
trattamento giuridico ed  economico  del  personale  di  ruolo  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
    b) fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo
8, comma 4, si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  6  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999; 
  5. Il termine di scadenza dei membri dell'Autorita'  gia'  nominati
al momento dell'entrata in vigore del presente codice e' prorogato di
un anno. 
  6. In relazione all'articolo 10, fino  all'entrata  in  vigore  del
regolamento, restano ferme le  norme  vigenti  in  tema  di  soggetti
responsabili per le fasi di progettazione,  affidamento,  esecuzione,
dei contratti pubblici. 
  7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di  cui  all'articolo
17, comma 8, continua ad applicarsi il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 30 luglio 2003, recante "acquisizione di  beni
e servizi ed esecuzione dei lavori in economia, ovvero  a  trattativa
privata,  per  gli  organismi  di  informazione  e   sicurezza".   Il
regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, disporra'  l'abrogazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio  2003
e dell'articolo 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
  8. Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia, le disposizioni
dell'articolo 32, comma 1, lettera g) e dell'articolo 122,  comma  8,
non  si  applicano  alle  opere  di  urbanizzazione   secondaria   da
realizzarsi da parte di soggetti privati che, alla data di entrata in
vigore del codice, abbiano gia'  assunto  nei  confronti  del  Comune
l'obbligo di eseguire i lavori medesimi a  scomputo  degli  oneri  di
urbanizzazione. 
  9. Al fine dell'applicazione dell'articolo 37, fino all'entrata  in
vigore del regolamento, i raggruppamenti temporanei sono  ammessi  se
il mandatario e i mandanti abbiano i requisiti indicati  nel  decreto
del Presidente della Repubblica 21  dicembre  1999,  n.  554,  e  nel
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34. 
  10. In relazione all'articolo 66, comma  7,  le  modifiche  che  si
rendano necessarie al decreto del  Ministro  dei  lavori  pubblici  6
aprile 2001, n. 20, anche in relazione alla  pubblicazione  sul  sito
del Ministero delle infrastrutture  e  trasporti  di  cui  al  citato
decreto ministeriale,  di  bandi  relativi  a  servizi  e  forniture,
nonche' di bandi di stazioni appaltanti non statali, sono  effettuate
con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per l'innovazione e le  tecnologie,  sentita  la  Conferenza
Stato-Regioni. Sino alla entrata in  funzione  del  sito  informatico
presso l'Osservatorio, i bandi e gli avvisi sono pubblicati solo  sul
sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6
aprile 2001, n. 20. 
  11. Con disposizioni dell'Istituto Poligrafico dello  Stato,  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice, e'  istituita  e
disciplinata la serie speciale relativa ai contratti  pubblici  della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in  sostituzione  delle
attuali modalita'  di  pubblicazione  di  avvisi  e  bandi  su  detta
Gazzetta. Nel  frattempo  la  pubblicazione  avviene  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana con le vigenti modalita'. 
  12. Ai fini dell'applicazione  dell'articolo  77,  per  un  periodo
transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del  presente
codice,  le  stazioni  appaltanti  non  richiedono   agli   operatori
economici  l'utilizzo  degli  strumenti   elettronici   quale   mezzo
esclusivo di comunicazione. 
  13. In relazione all'articolo 83,  comma  5,  fino  all'entrata  in
vigore del  regolamento  continuano  ad  applicarsi  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999,  n.  117,  e  il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18  novembre  2005,
recante "affidamento e gestione dei servizi  sostitutivi  di  mensa",
nei limiti di compatibilita' con il presente codice. 
  14. In relazione all'articolo 85, comma  13,  fino  all'entrata  in
vigore del regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, nei limiti  di
compatibilita' con il presente codice. 
  15. In relazione all'articolo 90, ai fini della partecipazione alla
gara per gli affidamenti ivi previsti, le societa' costituite dopo la
data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n.  415,  per
un periodo di tre anni dalla loro costituzione,  possono  documentare
il     possesso     dei     requisiti     economico-finanziari      e
tecnico-organizzativi  richiesti  dal  bando  di   gara   anche   con
riferimento ai requisiti dei soci delle societa', qualora  costituite
nella forma di societa' di persone o di societa' cooperativa,  e  dei
direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della societa'  con
rapporto a tempo indeterminato e con qualifica  di  dirigente  o  con
funzioni  di  collaborazione  coordinata  e   continuativa,   qualora
costituite nella forma di  societa'  di  capitali;  per  le  societa'
costituite fino a tre anni prima della  data  di  entrata  in  vigore
della citata legge 18  novembre  1998,  n.  415,  detta  facolta'  e'
esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data. 
  16.  I   tecnici   diplomati   che   siano   in   servizio   presso
l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della
legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono
firmare  i  progetti,   nei   limiti   previsti   dagli   ordinamenti
professionali, qualora siano  in  servizio  presso  l'amministrazione
aggiudicatrice  ovvero  abbiano  ricoperto  analogo  incarico  presso
un'altra amministrazione aggiudicatrice,  da  almeno  cinque  anni  e
risultino inquadrati in un profilo professionale  tecnico  e  abbiano
svolto o collaborato ad attivita' di progettazione. 
  17. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo  92,  comma
2, continua ad applicarsi quanto previsto nel  decreto  del  Ministro
della  giustizia  del  4  aprile  2001,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001. 
  18. In relazione all'articolo 95, comma 1, fino all'emanazione  del
regolamento  si  applica  l'articolo  18,  del  citato  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 554 del 1999.  L'articolo  95  non  si
applica alle opere indicate al comma 1 del medesimo articolo 95,  per
le quali sia gia' intervenuta, alla data di entrata in  vigore  della
legge  25  giugno  2005,  n.   109,   l'approvazione   del   progetto
preliminare. 
  19. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo  113  si
applicano, quanto ai contratti relativi a lavori, anche ai  contratti
in corso; le disposizioni del citato comma  3  dell'articolo  113  si
applicano inoltre anche ai contratti di servizi e forniture in  corso
di esecuzione, affidati anteriormente alla data di entrata in  vigore
del presente codice, ove gli  stessi  abbiano  previsto  garanzie  di
esecuzione. 
  20. In relazione all'articolo 112, comma  5,  sino  all'entrata  in
vigore del regolamento, la  verifica  puo'  essere  effettuata  dagli
uffici tecnici delle stazioni appaltanti o  degli  organismi  di  cui
alla lettera a) del citato art. 112. Gli  incarichi  di  verifica  di
ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a
soggetti scelti nel rispetto dei  principi  di  non  discriminazione,
parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza. 
  21. In relazione alle attestazioni  rilasciate  dalle  SOA  dal  1°
marzo 2000 alla data di entrata in vigore del codice, con decreto del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di   intesa   con
l'Autorita', emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, le modalita'  e  le
procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle
fatture utilizzati ai fini del rilascio delle  attestazioni  SOA.  La
verifica e'  conclusa  entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore  del
predetto decreto. 
  22. In relazione all'articolo 125 (lavori,  servizi,  forniture  in
economia) fino alla entrata in vigore del regolamento: 
    a) i  lavori  in  economia  sono  disciplinati  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nei  limiti  di
compatibilita' con le disposizioni del presente codice; 
    b) le forniture e i servizi in  economia  sono  disciplinati  dal
decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.  384,  nei
limiti di compatibilita' con le  disposizioni  del  presente  codice.
Restano  altresi'  in  vigore,  fino   al   loro   aggiornamento,   i
provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni aggiudicatrici  in
esecuzione dell'articolo 2 del citato decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 384 del 2001. 
  23. In relazione all'articolo 131, comma 5, la nullita' riguarda  i
contratti ivi  previsti,  stipulati  dopo  l'entrata  in  vigore  del
decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222,  senza
i  prescritti  piani  di  sicurezza;  i  contratti   di   appalto   o
concessione, in corso alla data di entrata in vigore del decreto  del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, se privi del piano
operativo  di  sicurezza  di  cui  alla  lettera  c)  del   comma   2
dell'articolo 131, sono annullabili qualora non integrati con i piani
medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
citato decreto. 
  24. In relazione all'articolo 133 le disposizioni di cui  ai  commi
4,  5,  6  dell'articolo  133  si  applicano  ai  lavori  eseguiti  e
contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A  tal  fine  il  primo
decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 133  rileva  anche  i
prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi  rilevati  dal
Ministero per l'anno 2003. Per i lavori  aggiudicati  sulla  base  di
offerte anteriori al 1° gennaio 2003  si  fa  riferimento  ai  prezzi
rilevati dal Ministero per l'anno 2003. 
  25. In  relazione  all'articolo  146  e  all'articolo  149  per  la
realizzazione delle opere previste nelle convenzioni  gia'  assentite
alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate  ai  sensi
della  legislazione  vigente  alla  data  del  30  giugno   2002,   i
concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima
del 40% dei lavori. 
  26. Le stazioni appaltanti procedono a rendere noto il  diritto  di
prelazione a favore del promotore,  nel  caso  di  avvisi  indicativi
pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, che  non  contengano
l'indicazione  espressa  del  diritto  di  prelazione,   secondo   le
modalita' alternativamente  specificate  ai  successivi  periodi  del
presente comma. Ove alla data del 28  dicembre  2005  non  sia  stato
pubblicato il bando per la gara  prevista  dall'art.  155,  comma  1,
lettera a), le stazioni  appaltanti  inseriscono,  al  momento  della
pubblicazione  del  bando,  l'indicazione  espressa  del  diritto  di
prelazione a favore del promotore. Ove alla data di pubblicazione del
citato decreto sia stato pubblicato il bando  per  la  gara  prevista
dall'articolo 155, comma 1, lettera a), le stazioni  appaltanti,  nel
corso della successiva  procedura  negoziata  prevista  dall'articolo
155,  comma  1,  lettera  b),  inviano  comunicazione  formale,   con
l'indicazione  espressa  del  diritto  di  prelazione  a  favore  del
promotore,  unicamente  ai  soggetti  partecipanti   alla   procedura
negoziata. 
  27. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III,
capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e  insediamenti
produttivi): 
    a) non trovano applicazione i seguenti articoli  del  regolamento
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  554  del
1999: 
    a.1) articolo 9 - Pubblicita'  degli  atti  della  conferenza  di
servizi; 
    a.2) titolo III, capo II - La progettazione; 
    a.3) titolo IV, capo IV -  Affidamento  dei  servizi  di  importo
inferiore al controvalore  in  euro  di  200.000  DSP;  e  capo  V  -
Affidamento dei servizi di importo pari o superiore  al  controvalore
in euro di 200.000 DSP; 
    b) per le concessioni gia' affidate, ovvero rinnovate e prorogate
ai sensi della legislazione vigente alla data del 10 settembre  2002,
i concessionari sono tenuti ad  appaltare  a  terzi  una  percentuale
minima del quaranta per cento dei lavori; 
    c)  le  disposizioni  dell'art.  174  (concessione   relativa   a
infrastrutture  strategiche)  si  applicano  anche  alle  concessioni
relative a infrastrutture gia' affidate alla data  del  10  settembre
2002; 
    d) nel caso in cui, alla data del 10  settembre  2002,  sia  gia'
stato redatto il progetto definitivo,  sia  stata  gia'  affidata  la
realizzazione dello stesso, o  sia  comunque  ritenuto  dal  soggetto
aggiudicatore piu'  opportuno  ai  fini  della  celere  realizzazione
dell'opera,  puo'  procedersi  all'attestazione   di   compatibilita'
ambientale e alla localizzazione dell'opera sulla base  del  progetto
definitivo. Nel caso in cui, alla data del  10  settembre  2002,  sia
stato gia' redatto il progetto esecutivo o sia stata gia' affidata la
realizzazione dello stesso, per l'affidamento a  contraente  generale
il soggetto aggiudicatore puo' porre  a  base  di  gara  il  progetto
esecutivo. In tale caso il contraente generale  assume  l'obbligo  di
verificare il progetto esecutivo posto in gara e  di  farlo  proprio,
fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'art. 176; 
    e) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, il  progetto
delle infrastrutture sia gia'  oggetto,  in  tutto  o  in  parte,  di
procedura autorizzativa, approvativa  o  di  valutazione  di  impatto
ambientale sulla  base  di  vigenti  norme  statali  o  regionali,  i
soggetti  aggiudicatori  possono  richiedere   l'interruzione   della
medesima procedura  optando  per  l'avvio  unitario  delle  procedure
disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, ovvero proseguire e
concludere la procedura  in  corso.  Ai  fini  del  compimento  delle
procedure di cui alla parte II, titolo III, capo IV,  possono  essere
utilizzate quali atti istruttori le risultanze delle procedure  anche
di conferenza di servizi gia' compiute ovvero in corso. Si osservano,
in quanto applicabili, i commi 6 e 7 dell'articolo 185; 
    f) in sede di prima applicazione del decreto legislativo  n.  190
del 2002 i  soggetti  aggiudicatori  adottano,  in  alternativa  alla
concessione, l'affidamento a contraente generale per la realizzazione
dei progetti di importo  superiore  a  duecentocinquanta  milioni  di
euro,  che  presentino,  inoltre,   uno   dei   seguenti   requisiti:
interconnessione  con  altri   sistemi   di   collegamento   europei;
complessita'  dell'intervento  tale  da  richiedere  un'unica  logica
realizzativa   e    gestionale,    nonche'    estrema    complessita'
tecnico-organizzativa.  L'individuazione  dei  predetti  progetti  e'
effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti.  Ferma
restando l'applicazione delle semplificazioni procedurali di  cui  al
presente capo, i progetti che non abbiano  le  caratteristiche  sopra
indicate sono  realizzati  con  appalto  integrato  di  progettazione
esecutiva ed esecuzione, in uno o piu' lotti ovvero  con  appalto  di
sola esecuzione ove sia stato predisposto il progetto  esecutivo.  E'
comunque consentito l'affidamento in concessione; 
    g) per la realizzazione delle infrastrutture di loro  competenza,
i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i commissari  straordinari  di
Governo, anche in liquidazione, nominati in  virtu'  di  disposizioni
diverse da quelle di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono
stipulare, con riferimento alle concessioni in corso alla data del 10
settembre 2002 e nel rispetto degli elementi essenziali dei  relativi
atti convenzionali, atti di loro adeguamento  alle  previsioni  della
legge 21 dicembre 2001, n. 443 e della parte II, titolo III, capo IV; 
    h) per i procedimenti relativi  agli  insediamenti  produttivi  e
alle infrastrutture strategiche per  l'approvvigionamento  energetico
di cui all'articolo 179, in corso alla data del 10 settembre 2002, e'
data facolta' al  richiedente  di  optare  per  l'applicazione  della
normativa stabilita nella  parte  II,  titolo  III,  capo  IV,  ferma
restando l'efficacia degli atti compiuti  relativamente  agli  stessi
procedimenti; 
    i) le disposizioni di cui agli articoli 164, 167, 168, 169,  171,
172 si applicano a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
decreto  legislativo  17  agosto  2005,  n.  189.  Le  norme  di  cui
all'allegato tecnico contenuto nell'allegato XXI al presente  codice,
si applicano ai progetti delle infrastrutture, la cui  redazione  sia
stata bandita o, in caso di procedura negoziata, affidata ovvero, per
i progetti redatti direttamente, oggetto di deliberazione dell'organo
competente dopo la data di entrata in vigore del decreto  legislativo
17 agosto 2005, n. 189. Per i progetti in corso e per quelli  banditi
prima della data di entrata in vigore del citato decreto n.  189  del
2005, i soggetti aggiudicatori hanno facolta' di adeguare il progetto
alle norme tecniche allegate, con eventuale variazione  del  relativo
corrispettivo; 
    l) la disposizione di cui all'articolo 165, comma 3, relativa  al
limite del 5 per cento, si applica ai progetti la cui istruttoria  e'
avviata dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo  n.
189 del 2005. Le disposizioni di cui ai commi 13 e  14  dell'articolo
176 si applicano alle procedure di gara e ai rapporti contrattuali in
corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo  n.  189
del 2005; le disposizioni dei commi 15, 16 e 17 del medesimo articolo
176, si applicano ai lavori banditi dopo la data di entrata in vigore
del decreto legislativo n. 189 del 2005, ma e' facolta' del  soggetto
aggiudicatore prevedere la applicazione delle  disposizioni  medesime
ai lavori gia' banditi ovvero, per quelli gia' aggiudicati, convenire
con il contraente generale la applicazione delle stesse  ai  relativi
contratti; 
    m) in relazione all'articolo 180, comma 1,  fino  all'entrata  in
vigore  del  regolamento  di   cui   all'articolo   5,   i   soggetti
aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che
trovano  applicazione  in  materia  di  esecuzione,  contabilita'   e
collaudo; 
    n) in relazione all'articolo 188, fino all'entrata in vigore  del
regolamento, continua ad applicarsi l'articolo  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  25  gennaio  2000,  n.  34,  e  ai  fini
dell'articolo 188, comma  2,  si  tiene  conto  della  qualificazione
rilasciata da  non  oltre  cinque  anni  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 34 del 2000; 
    o) in relazione all'articolo  189,  comma  1,  lettera  b),  fino
all'entrata in vigore del regolamento si applica l'articolo  18,  del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000; 
    p) ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6  dell'articolo  194,
sono fatti salvi, relativamente alle  opere  stesse,  gli  atti  e  i
provvedimenti gia' formati o assunti, e i procedimenti in corso  alla
data di entrata in vigore del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35  che
i soggetti aggiudicatori, previo parere dei  commissari  straordinari
ove nominati, ritengano eventualmente piu' opportuno, ai  fini  della
celere realizzazione dell'opera  proseguire  e  concludere  in  luogo
dell'avviare un nuovo procedimento ai sensi della  parte  II,  titolo
III, capo IV. 
  28. Il regolamento di cui all'articolo 196  e'  adottato  entro  un
anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in
vigore  centottanta  giorni  dopo  la  sua  pubblicazione.  Ai   fini
dell'applicazione dell'articolo 196 fino  alla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento ivi previsto, restano  ferme  le  disposizioni
regolamentari attualmente vigenti, nei limiti di  compatibilita'  con
il presente codice. 
  29. Ai fini della disciplina di cui alla parte II, titolo IV,  capo
II le attestazioni di qualificazione relative alla categoria OS2,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 25  gennaio  2000,  n.
34, ottenute antecedentemente alla data  di  entrata  in  vigore  del
decreto ministeriale 3 agosto  2000,  n.  294,  come  modificato  dal
decreto ministeriale 24 ottobre  2001,  n.  420,  ovvero  nelle  more
dell'efficacia dello stesso, hanno efficacia  triennale  a  decorrere
dalla data del rilascio. E' tuttavia fatta salva  la  verifica  della
stazione appaltante in ordine al possesso dei  requisiti  individuati
da detto regolamento. 
  30. In relazione all'articolo 201, fino alla  data  di  entrata  in
vigore  della  disciplina  regolamentare  di  cui  ai  commi  1  e  3
dell'articolo 201, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34  e  di
cui al decreto ministeriale 3 agosto 2000, n.  294,  come  modificato
dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420. Fino alla  data  di
entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1  e
3 dell'articolo 201,  le  stazioni  appaltanti  possono  individuare,
quale  ulteriore  requisito  di  partecipazione  al  procedimento  di
appalto, l'avvenuta esecuzione, nell'ultimo decennio, di lavori nello
specifico settore cui si riferisce l'intervento, individuato in  base
alla  tipologia  dell'opera  oggetto  di  appalto.  Ai   fini   della
valutazione della sussistenza  di  detto  requisito,  possono  essere
utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto
esecutore, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti. 
  31.  In  relazione  all'articolo   212,   fino   alla   conclusione
favorevolmente della procedura di cui all'articolo 219  eventualmente
attivata in relazione alle attivita' di cui al citato  articolo  212,
sono  fatti  salvi  i  decreti   ministeriali   adottati   ai   sensi
dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.
158. 
  32. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 240, per i lavori per i
quali la individuazione del soggetto affidatario sia gia' intervenuta
alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, la
proposta  di  accordo  bonario  e'  formulata  dal  responsabile  del
procedimento secondo la disciplina anteriore alla entrata  in  vigore
della citata legge. 
  33. Ai fini dell'applicazione della  disciplina  dell'arbitrato  di
cui all'articolo 241 e  seguenti  restano  in  vigore  i  criteri  di
determinazione  del  valore  della  lite  e   le   tariffe   fissate,
rispettivamente dall'articolo 10, commi 1, 4, 5, e 6, e dall'allegato
di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, salvo  quanto
disposto dall'articolo 252, comma 7. 
  34. In  relazione  alla  disciplina  dell'arbitrato,  recata  dagli
articoli 241, 242, 243: 
    a) dalla data di entrata in vigore  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,  il  richiamo  ai  collegi
arbitrali da costituire ai sensi della normativa previgente di cui al
decreto del Presidente della Repubblica  16  luglio  1962,  n.  1063,
contenuto nelle clausole dei contratti  di  appalto  gia'  stipulati,
deve  intendersi  riferito  ai  collegi  da  nominare  con  le  nuove
procedure secondo le modalita'  previste  dal  codice  e  i  relativi
giudizi si svolgono secondo la disciplina  ivi  fissata.  Sono  fatte
salve le  disposizioni  che  prevedono  la  costituzione  di  collegi
arbitrali  in  difformita'  alla   normativa   abrogata   a   seguito
dell'entrata in  vigore  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 554 del 1999, contenute nelle clausole di  contratti  o
capitolati d'appalto gia' stipulati alla data di  entrata  in  vigore
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, a
condizione che i collegi arbitrali medesimi risultino gia' costituiti
alla data di entrata in vigore della presente disposizione; 
    b) sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche  solo
introdotte alla data di entrata in vigore della legge 14 maggio 2005,
n. 80, di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, purche'
risultino rispettate le disposizioni relative all'arbitrato contenute
nel codice di procedura civile, ovvero nell'articolo 32  della  legge
11 febbraio 1994, n. 109, come modificato  dal  comma  16-sexies  del
citato decreto-legge n. 35 del 2005; 
    c) fatte salve le norme transitorie di cui alle lettere a) e  b),
i giudizi arbitrali nei quali siano stati gia' nominati i due arbitri
delle parti, si svolgono secondo le norme vigenti prima  dell'entrata
in vigore del presente codice; 
    d) sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto  con  la
disciplina del presente codice, prevedono  limitazioni  ai  mezzi  di
risoluzione delle controversie nella materia dei  contratti  pubblici
relativi  a  lavori,  servizi,  forniture,  o  contemplano  arbitrati
obbligatori. E salvo  il  disposto  dell'articolo  3,  comma  2,  del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 8 agosto
1998, n. 267, e dell'articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge  7
febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge 8 aprile 2003, n. 62. 
  35. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 4, lettera h)
dell'allegato XXI, fino all'entrata  in  vigore  del  regolamento  si
applica l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
554 del 1999, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 253: 
              - Il testo degli articoli 6, 18 e 17  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  21  dicembre  1999,  n.  554
          (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di
          lavori pubblici,  ai  sensi  dell'art.  3  della  legge  11
          febbraio 1994, n. 109 e successive  modificazioni),  e'  il
          seguente: 
              "Art. 6 (Esercizio  del  potere  sanzionatorio).  -  1.
          L'Autorita' provvede alla  contestazione  della  violazione
          del dovere di informazione di cui all'art. 4, commi 6 e 17,
          della legge, e del dovere  di  esatta  dichiarazione  e  di
          dimostrazione circa il possesso dei requisiti di  capacita'
          economico-finanziaria  e   tecnico-organizzativa   di   cui
          all'art. 10, comma 1-quater,  della  legge,  concedendo  un
          termine non inferiore a venti giorni per  la  presentazione
          di eventuali giustificazioni scritte. 
              2.  Decorso  detto  termine,  l'Autorita'   valuta   le
          giustificazioni  eventualmente  pervenute  e  delibera   in
          merito. 
              3. I provvedimenti prevedono il  termine  di  pagamento
          delle  sanzioni,  e  sono  impugnabili  avanti  al  giudice
          amministrativo nei modi e nei termini di legge. 
              4.  Nel  caso  di  sanzione  pecuniaria  irrogata   per
          violazione   degli   obblighi    di    veridicita'    delle
          dichiarazioni e delle dimostrazioni ai sensi dell'art.  10,
          comma 1-quater, della legge, il provvedimento e'  trasmesso
          all'Osservatorio dei lavori pubblici. 
              5. Nel caso di cui all'art. 4, comma  8,  della  legge,
          l'Autorita'   informa    i    soggetti    competenti    per
          l'applicazione      delle      sanzioni       disciplinari.
          L'amministrazione  e'  tenuta  a  comunicare  all'Autorita'
          l'esito del procedimento disciplinare.". 
              Art. 18 (Documenti componenti il progetto preliminare).
          - 1. Il progetto preliminare  stabilisce  i  profili  e  le
          caratteristiche  piu'  significative  degli  elaborati  dei
          successivi livelli  di  progettazione,  in  funzione  delle
          dimensioni  economiche  e  della  tipologia   e   categoria
          dell'intervento,   ed   e'    composto,    salva    diversa
          determinazione  del  responsabile  del  procedimento,   dai
          seguenti elaborati: 
              a) relazione illustrativa; 
              b) relazione tecnica; 
              c) studio di prefattibilita' ambientale; 
              d) indagini geologiche, idrogeologiche e  archeologiche
          preliminari; 
              e) planimetria generale e schemi grafici; 
              f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura  dei
          piani di sicurezza; 
              g) calcolo sommario della spesa. 
              2. Qualora il progetto debba essere  posto  a  base  di
          gara di un appalto concorso o di una concessione di  lavori
          pubblici: 
              a)   sono   effettuate,    sulle    aree    interessate
          dall'intervento,  le  indagini  necessarie   quali   quelle
          geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche
          e sono redatti le relative relazioni e grafici; 
              b) e' redatto un capitolato speciale prestazionale. 
              3. Qualora il progetto preliminare e' posto a  base  di
          gara  per  l'affidamento  di  una  concessione  di   lavori
          pubblici,  deve  essere  altresi'  predisposto   un   piano
          economico e finanziario di massima, sulla  base  del  quale
          sono determinati gli elementi previsti dall'art. 85,  comma
          1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) da inserire nel
          relativo bando di gara.". 
              "Art. 17 (Quadri economici). - 1.  I  quadri  economici
          degli   interventi   sono   predisposti   con   progressivo
          approfondimento in rapporto al livello di progettazione  al
          quale sono riferiti  e  con  le  necessarie  variazioni  in
          relazione   alla   specifica    tipologia    e    categoria
          dell'intervento   stesso   e    prevedono    la    seguente
          articolazione del costo complessivo: 
              a) lavori a misura, a corpo, in economia; 
              b) somme a disposizione della stazione appaltante per: 
              1 - lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
          dall'appalto; 
              2 - rilievi, accertamenti e indagini; 
              3 - allacciamenti ai pubblici servizi; 
              4 - imprevisti; 
              5 - acquisizione aree o immobili; 
              6 - accantonamento di cui all'art. 26, comma  4,  della
          legge; 
              7 - spese tecniche relative  alla  progettazione,  alle
          necessarie attivita' preliminari, nonche' al  coordinamento
          della sicurezza in fase di progettazione,  alle  conferenze
          di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento  della
          sicurezza in fase di esecuzione, assistenza  giornaliera  e
          contabilita', assicurazione dei dipendenti; 
              8 - spese per attivita' di consulenza o di supporto; 
              9 - eventuali spese per commissioni giudicatrici; 
              10 - spese per pubblicita' e, ove previsto,  per  opere
          artistiche; 
              11 - spese per accertamenti di laboratorio e  verifiche
          tecniche  previste  dal  capitolato   speciale   d'appalto,
          collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed  altri
          eventuali collaudi specialistici; 
              12 - I.V.A ed eventuali altre imposte. 
              2. L'importo  dei  lavori  a  misura,  a  corpo  ed  in
          economia deve essere suddiviso in importo per  l'esecuzione
          delle lavorazioni ed importo per l'attuazione dei piani  di
          sicurezza.". 
              - Il testo degli articoli  17  e  18  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  25  gennaio  2000,   n.   34
          (Regolamento   recante   istituzione   del    sistema    di
          qualificazione  per  gli  esecutori  di  lavori   pubblici,
          aisensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
          successive modificazioni), e' il seguente: 
              "Art.  17  (Requisiti  d'ordine  generale).  -   1.   I
          requisiti   d'ordine    generale    occorrenti    per    la
          qualificazione sono: 
              a) cittadinanza italiana o di altro Stato  appartenente
          all'Unione europea, ovvero  residenza  in  Italia  per  gli
          stranieri  imprenditori  ed  amministratori   di   societa'
          commerciali legalmente costituite, se appartengono a  Stati
          che concedono trattamento di reciprocita' nei  riguardi  di
          cittadini italiani; 
              b) assenza di procedimento in corso per  l'applicazione
          di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3  della
          legge 27 dicembre 1956, n.  1423,  o  di  una  delle  cause
          ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio  1965,
          n. 575; 
              c)  inesistenza  di  sentenze  definitive  di  condanna
          passate in giudicato ovvero  di  sentenze  di  applicazione
          della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444  del  codice
          di procedura penale  a  carico  del  titolare,  del  legale
          rappresentante, dell'amministratore o del direttore tecnico
          per reati che incidono sulla moralita' professionale; 
              d) inesistenza  di  violazioni  gravi,  definitivamente
          accertate, alle norme in materia di  contribuzione  sociale
          secondo la legislazione italiana o del Paese di residenza; 
              e)  inesistenza   di   irregolarita',   definitivamente
          accertate, rispetto agli  obblighi  relativi  al  pagamento
          delle imposte e tasse secondo la  legislazione  italiana  o
          del Paese di provenienza; 
              f) iscrizione  al  registro  delle  imprese  presso  le
          competenti camere di commercio,  industria,  agricoltura  e
          artigianato, ovvero presso i registri  professionali  dello
          Stato  di  provenienza,  con  indicazione  della  specifica
          attivita' di impresa; 
              g)  insussistenza  dello  stato   di   fallimento,   di
          liquidazione o di cessazione dell'attivita'; 
              h)  inesistenza  di   procedure   di   fallimento,   di
          concordato preventivo, di amministrazione controllata e  di
          amministrazione straordinaria; 
              i)  inesistenza  di  errore  grave  nell'esecuzione  di
          lavori pubblici; 
              l) inesistenza  di  violazioni  gravi,  definitivamente
          accertate,  attinenti  l'osservanza  delle  norme  poste  a
          tutela della prevenzione e della sicurezza  sui  luoghi  di
          lavoro; 
              m) inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso
          dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per
          il conseguimento dell'attestazione di qualificazione. 
              2. L'autorita' stabilisce mediante quale documentazione
          i   soggetti   che   intendono   qualificarsi    dimostrano
          l'esistenza dei requisiti richiesti per la  qualificazione.
          Di cio' e' fatto  espresso  riferimento  nel  contratto  da
          sottoscriversi fra SOA e impresa. 
              3. Per la qualificazione  delle  societa'  commerciali,
          delle cooperative e dei loro  consorzi,  dei  consorzi  tra
          imprese artigiane e dei consorzi stabili,  i  requisiti  di
          cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si riferiscono  al
          direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di societa'
          in nome collettivo; al direttore  tecnico  e  a  tutti  gli
          accomandatari se  si  tratta  di  societa'  in  accomandita
          semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti
          di rappresentanza se  si  tratta  di  ogni  altro  tipo  di
          societa' o di consorzio.". 
              "Art.  18  (Requisiti  di  ordine  speciale).  -  1.  I
          requisiti   d'ordine    speciale    occorrenti    per    la
          qualificazione sono: 
              a) adeguata capacita' economica e finanziaria; 
              b) adeguata idoneita' tecnica e organizzativa; 
              c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche; 
              d) adeguato organico medio annuo. 
              2. La adeguata capacita'  economica  e  finanziaria  e'
          dimostrata: 
              a) da idonee referenze bancarie; 
              b) dalla cifra di affari,  determinata  secondo  quanto
          previsto all'art. 22, realizzata con lavori svolti mediante
          attivita' diretta ed indiretta non inferiore al 100%  degli
          importi  delle   qualificazioni   richieste   nelle   varie
          categorie; 
              c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione  del
          bilancio, dal capitale netto, costituito dal  totale  della
          lettera A) del passivo di  cui  all'art.  2424  del  codice
          civile, riferito all'ultimo bilancio approvato,  di  valore
          positivo. 
              3. La cifra di affari in lavori relativa alla attivita'
          diretta e' comprovata: da parte  delle  ditte  individuali,
          delle societa' di persone, dei consorzi di cooperative, dei
          consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi  stabili  con
          la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA; da  parte
          delle  societa'  di  capitale  con  la  presentazione   dei
          bilanci,  riclassificati  in  conformita'  alle   direttive
          europee, e della relativa nota di deposito. 
              4. La cifra di affari in lavori relativa alla attivita'
          indiretta, in  proporzione  alle  quote  di  partecipazione
          dell'impresa   richiedente,   e'    comprovata    con    la
          presentazione dei bilanci,  riclassificati  in  conformita'
          alle direttive europee, e della relativa nota di  deposito,
          dei consorzi di cui all'art. 10, comma  1,  lettere  e)  ed
          e-bis) della legge, e delle societa'  fra  imprese  riunite
          dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi
          abbiano fatturato direttamente alla stazione  appaltante  e
          non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti  da  parte
          di soggetti consorziati. 
              5. La adeguata idoneita' tecnica e' dimostrata: 
              a) con la presenza di idonea direzione tecnica  secondo
          quanto previsto dall'art. 26; 
              b) dall'esecuzione di lavori,  realizzati  in  ciascuna
          delle categorie oggetto della  richiesta,  di  importo  non
          inferiore al 90%  di  quello  della  classifica  richiesta;
          l'importo e' determinato secondo quanto previsto  dall'art.
          22; 
              c)  dall'esecuzione  di  un  singolo  lavoro,  in  ogni
          singola categoria oggetto della richiesta, di  importo  non
          inferiore  al   40%   dell'importo   della   qualificazione
          richiesta, ovvero, in alternativa,  di  due  lavori,  nella
          stessa  singola  categoria,  di  importo  complessivo   non
          inferiore  al   55%   dell'importo   della   qualificazione
          richiesta, ovvero, in alternativa,  di  tre  lavori,  nella
          stessa  singola  categoria,  di  importo  complessivo,  non
          inferiore  al   65%   dell'importo   della   qualificazione
          richiesta; gli  importi  sono  determinati  secondo  quanto
          previsto dall'art. 22. 
              6.  L'esecuzione  dei   lavori   e'   documentata   dai
          certificati di esecuzione dei lavori previsti dall'art. 22,
          comma 7. 
              7. Per la qualificazione necessaria a realizzare lavori
          pubblici affidati in appalto a seguito di appalto concorso,
          ovvero oggetto dei contratti di cui all'art. 19,  comma  1,
          lettera b), numero  1)  della  legge,  oppure  affidati  in
          concessione,  il  requisito   dell'idoneita'   tecnica   e'
          altresi' dimostrato dalla presenza  di  uno  staff  tecnico
          composto  da  laureati  e   diplomati   assunti   a   tempo
          indeterminato. Il numero minimo dei  componenti  lo  staff,
          dei quali  almeno  la  meta'  in  possesso  di  laurea,  e'
          stabilito in due per le imprese qualificate fino alla terza
          classifica, in quattro per  le  imprese  appartenenti  alla
          quarta ed alla quinta classifica, ed in sei per le  imprese
          qualificate nelle classifiche successive. 
              8.  L'adeguata  attrezzatura  tecnica  consiste   nella
          dotazione  stabile  di  attrezzature,  mezzi   d'opera   ed
          equipaggiamento  tecnico,  in  proprieta'  o  in  locazione
          finanziaria o  in  noleggio,  dei  quali  sono  fornite  le
          essenziali  indicazioni  identificative.  Detta   dotazione
          contribuisce al valore della cifra di affari in  lavori  di
          cui al comma  2,  lettera  b),  effettivamente  realizzata,
          rapportata alla media annua dell'ultimo quinquennio,  sotto
          forma di ammortamenti e canoni di locazione  finanziaria  o
          canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2% della
          predetta cifra d'affari, costituito  per  almeno  la  meta'
          dagli ammortamenti e dai canoni di  locazione  finanziaria.
          L'attrezzatura tecnica per la quale e' terminato  il  piano
          di ammortamento  contribuisce  al  valore  della  cifra  di
          affari  sotto  forma   di   ammortamenti   figurativi,   da
          evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il  piano
          di ammortamento precedentemente  adottato  per  un  periodo
          pari alla meta' della sua durata. L'ammortamento figurativo
          e' calcolato con applicazione del metodo a  quote  costanti
          con riferimento  alla  durata  del  piano  di  ammortamento
          concluso. Per la esecuzione dei lavori della categoria OS12
          aggiudicati o subappaltati a decorrere dal 1° gennaio 2005,
          al fine di acquisire o rinnovare  la  qualificazione  nella
          categoria per le classifiche di importo  pari  o  superiore
          alla III (Euro 1.032.913), l'impresa deve  essere  titolare
          della certificazione di sistema di qualita'  conforme  alle
          norme  europee   della   serie   UNI   EN   ISO   9001/2000
          relativamente  alla  produzione,  al   montaggio   e   alla
          installazione dei beni  oggetto  della  categoria.  Per  le
          classifiche di importo inferiore e in via  transitoria  per
          le altre classifiche le imprese non certificate presentano,
          ai fini della collaudazione di lavori della categoria  OS12
          di importo superiore a 50.000 euro, una  dichiarazione  del
          produttore dei beni oggetto della categoria, attestante  il
          corretto montaggio e installazione degli stessi. 
              9. L'ammortamento e' comprovato: da parte  delle  ditte
          individuali  e  delle   societa'   di   persone,   con   la
          presentazione della dichiarazione dei redditi corredata  da
          autocertificazione   circa   la   quota    riferita    alla
          attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative,
          dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili  e
          delle  societa'  di  capitale  con  la  presentazione   dei
          bilanci,  riclassificati  in  conformita'  alle   direttive
          europee, e della relativa nota di deposito. 
              10. L'adeguato organico medio annuo e'  dimostrato  dal
          costo complessivo sostenuto per  il  personale  dipendente,
          composto da retribuzione e stipendi, contributi  sociali  e
          accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15%
          della cifra di affari in lavori di cui al comma 2,  lettera
          b), effettivamente realizzata, di cui  almeno  il  40%  per
          personale operaio. In alternativa l'adeguato organico medio
          annuo  puo'  essere  dimostrato   dal   costo   complessivo
          sostenuto per  il  personale  dipendente  assunto  a  tempo
          indeterminato non inferiore al 10% della cifra di affari in
          lavori, di cui almeno l'80% per personale tecnico  laureato
          o diplomato. Per le imprese artigiane la  retribuzione  del
          titolare  si  intende  compresa  nella  percentuale  minima
          necessaria. Per le imprese individuali e per le societa' di
          persone il valore della retribuzione  del  titolare  e  dei
          soci e' pari a cinque volte il  valore  della  retribuzione
          convenzionale  determinata  ai  fini  della   contribuzione
          INAIL. 
              11. Il costo complessivo  sostenuto  per  il  personale
          dipendente, composto a norma del comma 10,  e'  documentato
          con  il  bilancio   corredato   dalla   relativa   nota   e
          riclassificato in conformita' delle direttive  europee  dai
          soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri  soggetti
          con idonea documentazione,  nonche'  da  una  dichiarazione
          sulla  consistenza  dell'organico,  distinto  nelle   varie
          qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il  costo
          indicato nei bilanci e dai  modelli  riepilogativi  annuali
          attestanti i versamenti effettuati all'INPS e al l'INAIL ed
          alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai
          dipendenti e ai relativi contributi. 
              12. Alla determinazione delle  percentuali  di  cui  ai
          commi 8 e 10  concorrono,  in  proporzione  alle  quote  di
          competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura ed  il  costo
          per il personale dipendente dei consorzi e  delle  societa'
          di cui al comma 4. 
              13. I consorzi di cooperative, i consorzi  tra  imprese
          artigiane ed  i  consorzi  stabili  possono  dimostrare  il
          requisito  relativo  alle  attrezzature  tecniche  mediante
          l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri  consorziati;
          gli  stessi  soggetti  possono  dimostrare   il   requisito
          relativo all'organico medio annuo attraverso il  costo  del
          personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati. 
              14.  Per  ottenere  la  qualificazione  fino  alla  III
          classifica di importo, i  requisiti  di  cui  al  comma  5,
          lettere b) e c),  possono  essere  dimostrati  dall'impresa
          mediante i lavori  affidati  ad  altre  imprese  della  cui
          condotta e' stato responsabile  uno  dei  propri  direttori
          tecnici. Tale facolta' puo' essere esercitata solo nel caso
          in cui  i  soggetti  designati  hanno  svolto  funzioni  di
          direttore tecnico,  per  conto  di  imprese  gia'  iscritte
          all'Albo nazionale dei costruttori  ovvero  qualificate  ai
          sensi del  regolamento,  per  un  periodo  complessivo  non
          inferiore a cinque anni,  di  cui  almeno  tre  consecutivi
          nella stessa impresa.  Lo  svolgimento  delle  funzioni  in
          questione e' dimostrato con l'esibizione dei certificati di
          iscrizione all'Albo o dell'attestazione e  dei  certificati
          di  esecuzione  dei  lavori  della  cui  condotta  uno  dei
          direttori tecnici e' stato responsabile. La valutazione dei
          lavori e' effettuata  abbattendo  ad  un  decimo  l'importo
          complessivo di essi e fino ad un massimo di  due  miliardi.
          Un direttore tecnico non puo' dimostrare i requisiti di cui
          al comma 5, lettere b) e c) qualora non siano trascorsi sei
          anni da una eventuale precedente  dimostrazione  ed  a  tal
          fine deve produrre una apposita dichiarazione. 
              15. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di
          cui al comma 8 o i rapporti di cui al comma 10 fra il costo
          complessivo sostenuto per  il  personale  dipendente  e  la
          cifra  d'affari  di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  sono
          inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 8  e
          10,  la  cifra  d'affari  stessa   e'   figurativamente   e
          proporzionalmente  ridotta  in  modo  da   ristabilire   le
          percentuali   richieste;   la    cifra    d'affari    cosi'
          figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del
          requisito di cui al comma 2, lettera  b).  Qualora  la  non
          congruita'  della  cifra  d'affari  dipenda  da  un   costo
          eccessivamente modesto del  personale  dipendente  rispetto
          alla cifra d'affari in lavori, tenuto conto della natura di
          questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di
          verifica la Direzione provinciale  del  lavoro  -  Servizio
          ispezione del lavoro territorialmente competente.". 
              - Il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, reca:
          "Regolamento recante il capitolato generale  d'appalto  dei
          lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge
          11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.". 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          30 luglio 2003, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  19
          agosto 2003, n. 191. 
              - Il  testo  dell'art.  24,  comma  7  della  legge  27
          dicembre 2002, n. 298 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2003), e' il seguente: 
              "7. Per gli organismi di cui agli articoli  3,  4  e  6
          della legge 24 ottobre 1977, n. 801, i casi e le  modalita'
          differenziati di ricorso alla procedura  di  esecuzione  di
          lavori e di acquisizione di beni  e  servizi  in  economia,
          ovvero a trattativa privata, sono stabiliti con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su  proposta
          del Comitato di cui all'art. 2 della citata  legge  n.  801
          del 1977, previe intese con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze.". 
              - Per il decreto del Ministro  del  lavori  pubblici  6
          aprile 2001, n. 20, vedi le note all'art. 122. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          13 marzo 1999, n. 117, reca: "Regolamento recante norme per
          la determinazione  degli  elementi  di  valutazione  e  dei
          parametri di ponderazione dell'offerta economicamente  piu'
          vantaggiosa di cui all'art. 23, comma 1,  lettera  b),  del
          decreto  legislativo   17   marzo   1995,   n.   157,   per
          l'aggiudicazione degli appalti di servizi di pulizia  degli
          edifici di cui  alla  categoria  14  della  classificazione
          comune dei  prodotti  874,  contenuta  nell'allegato  1  al
          decreto legislativo n. 157/1995". 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          18 novembre 2005, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
          gennaio 2006, n. 13. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  4  aprile
          2002,  n.  101,  reca:  "Regolamento  recante   criteri   e
          modalita' per l'espletamento da parte delle amministrazioni
          pubbliche  di  procedure  telematiche   di   acquisto   per
          l'approvvigionamento di beni e servizi". 
              - La legge 18 novembre 1998, n. 415,  reca:  "Modifiche
          alla  legge  11  febbraio  1994,  n.   109,   e   ulteriori
          disposizioni in materia di lavori pubblici". 
              - Il decreto del  Ministro  della  giustizia  4  aprile
          2001, reca: "Corrispettivi delle attivita' di progettazione
          e delle altre  attivita',  ai  sensi  dell'art.  17,  comma
          14-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e  successive
          modifiche". 
              - La legge 25 giugno 2005, n. 109,  reca:  "Conversione
          in legge, con modificazioni, del  decreto-legge  26  aprile
          2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e
          la coesione territoriale, nonche' per la tutela del diritto
          d'autore.  Disposizioni  concernenti  l'adozione  di  testi
          unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza
          complementare". 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, e' il seguente: 
              "3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.". 
              - Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
          Repubblica  20  agosto  2001,  n.   384   (Regolamento   di
          semplificazione dei procedimenti di spese in economia),  e'
          il seguente: 
              "Art. 2 (Area e forme della procedura). - 1. Il ricorso
          al sistema di effettuazione delle spese per  l'acquisizione
          in economia di beni  e  servizi  e'  ammesso  in  relazione
          all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole  voci  di
          spesa,  previamente  individuate   con   provvedimento   da
          ciascuna  amministrazione,  con   riguardo   alle   proprie
          specifiche esigenze. 
              2. Fermo restando quanto  previsto  all'art.  26  della
          legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni,
          l'acquisizione in economia puo' essere effettuata: 
              a) in amministrazione diretta; 
              b) a cottimo fiduciario. 
              3. Nell'amministrazione diretta  le  acquisizioni  sono
          effettuate con materiali e  mezzi  propri  o  appositamente
          noleggiati e con personale proprio. 
              4. Nel cottimo fiduciario le  acquisizioni  di  beni  e
          servizi  avvengono  mediante  affidamento   a   persone   o
          imprese.". 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  3  luglio
          2003, n. 222, reca: "Regolamento sui contenuti  minimi  dei
          piani di sicurezza nei cantieri  temporanei  o  mobili,  in
          attuazione dell'art. 31, comma 1, della legge  11  febbraio
          1994, n. 109.". 
              - Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190,  reca:
          "Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n.  443,  per  la
          realizzazione delle  infrastrutture  e  degli  insediamenti
          produttivi strategici e di interesse nazionale". 
              - Per la legge 21 dicembre 2001, n. 443, vedi  le  note
          all'art. 168. 
              - Il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189,  reca:
          "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto
          2002, n. 190, in materia di redazione ed  approvazione  dei
          progetti e delle varianti,  nonche'  di  risoluzione  delle
          interferenze per  le  opere  strategiche  e  di  preminente
          interesse nazionale". 
              - Il decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, reca:
          "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di  azione  per
          lo sviluppo economico, sociale e territoriale". 
              - Il decreto ministeriale 3 agosto 2000, n.  294,  come
          modificato dal decreto ministeriale  24  ottobre  2001,  n.
          420,  reca:  "Regolamento  concernente  individuazione  dei
          requisiti di  qualificazione  dei  soggetti  esecutori  dei
          lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili  e  delle
          superfici decorate di beni architettonici". 
              - Il decreto ministeriale  24  ottobre  2001,  n.  420,
          reca: "Regolamento recante modificazioni e integrazioni  al
          decreto ministeriale 3 agosto 2000, n.  294,  del  Ministro
          per  i  beni   e   le   attivita'   culturali   concernente
          l'individuazione  dei  requisiti  di   qualificazione   dei
          soggetti esecutori dei lavori di  restauro  e  manutenzione
          dei  beni  mobili  e  delle  superfici  decorate  di   beni
          architettonici". 
              -  Il  testo  dell'art.  4,  comma   4,   del   decreto
          legislativo  17  marzo  1995,  n.  158  (Attuazione   delle
          direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di
          appalti nei settori esclusi), e' il seguente: 
              "4.  Con  decreti  del  Ministro  dell'industria,   del
          commercio  e  dell'artigianato,  adottati  a   seguito   di
          decisione favorevole della Commissione CE, sono indicate le
          attivita' che fruiscono delle deroghe di cui al comma 2.". 
              - La legge 1° agosto 2002, n. 166, reca:  "Disposizioni
          in materia di infrastrutture e trasporti". 
              - Il testo dell'art. 10, commi 1, 4, 5 e 6  e  allegato
          del  decreto  ministeriale  2   dicembre   2000,   n.   398
          (Regolamento recante le norme  di  procedura  del  giudizio
          arbitrale, ai sensi dell'art. 32 della  legge  11  febbraio
          1994, n. 109, e successive modificazioni), e' il seguente: 
              "Art. 10 (Spese del procedimento). -  1.  Il  collegio,
          tenendo conto dell'esito della lite sulla base  del  numero
          delle domande accolte  e  degli  importi  riconosciuti  con
          riguardo alle iniziali richieste,  stabilisce  nel  lodo  a
          carico di  quale  delle  parti,  ed  eventualmente  in  che
          misura, debbano gravare le spese del giudizio arbitrale. Il
          collegio provvede contestualmente alla  liquidazione  delle
          spese di difesa  sulla  base  della  tariffa  professionale
          degli avvocati. 
              2-3 (Omissis). 
              4.  Ai  fini  dei  commi  1  e  2,  il   valore   della
          controversia deferita in  arbitrato  e'  dato  dalla  somma
          aritmetica delle richieste  economiche  in  conto  capitale
          contenute nelle domande comunque decise dal  collegio,  con
          l'aggiunta,  ove  richiesti,  degli   interessi   e   della
          rivalutazione monetaria  calcolati  sino  al  giorno  della
          proposizione della domanda. 
              5. Nelle controversie aventi ad oggetto la risoluzione,
          il recesso e la rescissione del contratto, ovvero la revoca
          la decadenza e l'annullamento d'ufficio della  concessione,
          il valore della controversia e' determinato con riferimento
          alla parte del rapporto ancora da eseguire,  tenendo  conto
          degli  atti  aggiuntivi  e  delle  varianti   eventualmente
          intervenuti;  nelle  controversie  aventi  ad  oggetto   la
          domanda di nullita' o di  annullamento  del  contratto,  il
          valore coincide con l'importo originario del contratto. 
              6.  Ai  fini  della  determinazione  del  valore  della
          controversia, le domande riconvenzionali  si  sommano  alle
          domande principali; non si sommano le domande  proposte  in
          via subordinata o alternativa. 
              (Omissis)". 
                                                            "Allegato 
 
          TARIFFA PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO ALLA
          CAMERA ARBITRALE EX  Art.  32,  COMMA  1,  DELLA  LEGGE  11
          FEBBRAIO 1994, n. 109, E  SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI,  QUALE
          COMPENSO PER GLI ARBITRI, CUI VA AGGIUNTO IL RIMBORSO DELLE
              SPESE DOCUMENTATE SOSTENUTE DAL COLLEGIO ARBITRALE. 
 
              In caso  di  conciliazione  prevista  dall'art.  5  del
          regolamento arbitrale  sono  dovuti  i  soli  corrispettivi
          minimi, ridotti della meta'. 
              La  Camera  arbitrale,  con  espressa  motivazione   in
          merito,  alla  particolare  complessita'  delle   questioni
          trattate,   alle   specifiche   competenze   utilizzate   e
          all'effettivo lavoro  svolto,  puo'  incrementare  fino  al
          doppio i compensi massimi sotto riportati. 
              La presente tariffa puo' essere modificata con  decreto
          del  Ministro  dei  lavori  pubblici  di  concerto  con  il
          Ministro della giustizia. 
 
                             COMPUTO DELLA TARIFFA 
    

=====================================================================
Valore della controversia ex|           |
  art. 10 del regolamento   |           |
         arbitrale          |Minimo lire|        Massimo lire
=====================================================================
1) fino a L. 200.000.000    |10.000.000 |25.000.000
---------------------------------------------------------------------
                            |           |40.000.000, oltre lo 0,50
                            |           |sull'eccedenza del valore
                            |           |della causa rispetto al
2) da L. 200.000.001 a   L. |           |minimo del valore dello
500.000.000                 |20.000.000 |scaglione
---------------------------------------------------------------------
                            |           |70.000.000, oltre lo 0,50
                            |           |sull'eccedenza del valore
                            |           |della causa rispetto al
3) da L. 500.000.001 a L.   |           |minimo del valore dello
1.000.000.000               |35.000.000 |scaglione
---------------------------------------------------------------------
                            |           |100.000.000, oltre lo 0,50
                            |           |sull'eccedenza del valore
                            |           |della causa rispetto al
4) da L. 1.000.000.001 a    |           |minimo del valore dello
L. 5.000.000.000            |60.000.000 |scaglione
---------------------------------------------------------------------
                            |           |150.000.000, oltre lo 0,50
                            |           |sull'eccedenza del valore
                            |           |della causa rispetto al
5) da L. 5.000.000.001 a    |           |minimo del valore dello
L. 10.000.000.000           |90.000.000 |scaglione
---------------------------------------------------------------------
                            |           |200.000.000, oltre lo 0,50
                            |           |sull'eccedenza del valore
                            |           |della causa rispetto al
6) da L. 10.000.000.001 a   |           |minimo del valore dello
L. 50.000.000.000           |120.000.000|scaglione
---------------------------------------------------------------------
                            |           |300.000.000, oltre lo 0,50
                            |           |sull'eccedenza del valore
                            |           |della causa rispetto al
7) da L. 50.000.000.001 a   |           |minimo del valore dello
L. 100.000.000.000          |180.000.000|scaglione
---------------------------------------------------------------------
                            |           |500.000.000, oltre l'1 per
                            |           |mille
8) oltre L. 100.000.000.000 |300.000.000|sull'eccedenza».
---------------------------------------------------------------------

    
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 16  luglio
          1962, n. 1063, reca: "Approvazione del capitolato  generale
          d'appalto per le opere  di  competenza  del  Ministero  dei
          lavori pubblici". 
              - La legge 14 maggio 2005, n. 80, reca: "Conversione in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo  2005,
          n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito  del  Piano
          di  azione   per   lo   sviluppo   economico,   sociale   e
          territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice
          di procedura civile in materia di processo di cassazione  e
          di  arbitrato  nonche'  per  la  riforma   organica   della
          disciplina delle procedure concorsuali". 
              - Il testo dell'art. 32 della legge 11  febbraio  1994,
          n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici)  e'  il
          seguente: 
              "Art. 32 (Definizione delle controversie). -  1.  Tutte
          le controversie derivanti  dall'esecuzione  del  contratto,
          comprese  quelle  conseguenti  al  mancato   raggiungimento
          dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'art. 31-bis,
          possono essere deferite ad arbitri. 
              2. Ai giudizi arbitrali si  applicano  le  disposizioni
          del codice  di  procedura  civile,  salvo  quanto  previsto
          all'art. 9, comma 4, del  regolamento  di  cui  al  decreto
          ministeriale 2 dicembre 2000,  n.  398,  del  Ministro  dei
          lavori pubblici, nonche' l'obbligo di applicazione da parte
          del collegio arbitrale delle tariffe di cui all'allegato al
          predetto regolamento. 
              2-bis. All'atto del deposito del lodo va corrisposta, a
          cura degli arbitri, una somma pari all'uno  per  mille  del
          valore della relativa controversia. 
              2-ter. In caso di mancato accordo  per  la  nomina  del
          terzo arbitro, ad iniziativa della  parte  piu'  diligente,
          provvede  la  Camera  arbitrale,   scegliendolo   nell'albo
          previsto dal regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 21  dicembre  1999,  n.  554.  Ai  giudizi
          costituiti ai sensi del  presente  comma  si  applicano  le
          norme di procedura di cui al citato  decreto  del  Ministro
          dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398. 
              3. Il regolamento definisce altresi', ai  sensi  e  con
          gli effetti di cui all'art.  3  della  presente  legge,  la
          composizione e le modalita' di funzionamento  della  camera
          arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i  criteri  cui
          la  camera  arbitrale  dovra'  attenersi  nel   fissare   i
          requisiti soggettivi e  di  professionalita'  per  assumere
          l'incarico di  arbitro,  nonche'  la  durata  dell'incarico
          stesso, secondo principi di  trasparenza,  imparzialita'  e
          correttezza. 
              4. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  regolamento
          cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46,
          47, 48, 49, 50  e  51  del  capitolato  generale  d'appalto
          approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16
          luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data  il  richiamo  ai
          collegi arbitrali da costituire ai  sensi  della  normativa
          abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto
          gia' stipulati, deve  intendersi  riferito  ai  collegi  da
          nominare con la procedura  camerale  secondo  le  modalita'
          previste dai commi precedenti  ed  i  relativi  giudizi  si
          svolgono secondo la disciplina da essi fissata. Sono  fatte
          salve le disposizioni  che  prevedono  la  costituzione  di
          collegi arbitrali in difformita' alla  normativa  abrogata,
          contenute  nelle  clausole  di   contratti   o   capitolati
          d'appalto gia' stipulati alla data di entrata in vigore del
          regolamento, a condizione che i collegi arbitrali  medesimi
          non risultino gia'  costituiti  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione. 
              4-bis. Sono abrogate  tutte  le  disposizioni  che,  in
          contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni  ai
          mezzi di risoluzione delle controversie nella  materia  dei
          lavori pubblici come definita all'art. 2.". 
              - Il testo dell'art. 3, comma 2, del  decreto-legge  11
          giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 8 agosto  1998,
          n.  267  (Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del
          decreto-legge  11  giugno  1998,  n.  180,  recante  misure
          urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico  ed  a
          favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione
          Campania), e' il seguente: 
              "2. Le controversie relative  all'esecuzione  di  opere
          pubbliche  comprese  in  programmi  di   ricostruzione   di
          territori colpiti da calamita' naturali non possono  essere
          devolute a collegi arbitrali. Sono fatti salvi i lodi  gia'
          emessi e le  controversie  per  le  quali  sia  stata  gia'
          notificata la domanda di arbitrato alla data di entrata  in
          vigore  del  presente   decreto.   Per   l'esecuzione   dei
          provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali emessi a
          seguito delle controversie relative all'esecuzione di opere
          pubbliche di cui al presente  comma,  il  termine  previsto
          dall'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre  1996,  n.  669,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1997, n. 30, e' fissato in centottanta giorni.". 
              -  Il  testo   dell'art.   1,   comma   2-quater,   del
          decreto-legge 7 febbraio  2003,  n.  15,  convertito  dalla
          legge 8 aprile 2003,  n.  62  (Conversione  in  legge,  con
          modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio  2003,  n.  15,
          recante  misure  finanziarie  per   consentire   interventi
          urgenti nei territori colpiti da calamita' naturali), e' il
          seguente: 
              "2-quater. Alle controversie derivanti  dall'esecuzione
          di opere pubbliche inerenti programmi di ricostruzione  dei
          territori colpiti da calamita' naturali, ivi  compresi  gli
          interventi  derivanti  dall'applicazione  della  legge   14
          maggio 1981, n. 219, e successive  modificazioni,  continua
          ad applicarsi il disposto di cui all'art. 3, comma  2,  del
          decreto-legge 11  giugno  1998,  n.  180,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.".