Art. 255. 
                            Aggiornamenti 
(art. 1, co. 4, legge n. 109/1994; art. 144, d.lgs. n. 206 del 2005) 
  1. Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle  materie
dallo stesso disciplinate, va attuato  mediante  esplicita  modifica,
integrazione, deroga o sospensione delle specifiche  disposizioni  in
esso contenute.