Art. 255. Aggiornamenti (art. 1, co. 4, legge n. 109/1994; art. 144, d.lgs. n. 206 del 2005) 1. Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.