Art. 256 Disposizioni abrogate 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati: gli articoli 326, 329, 340, 341, 345, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; l'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l'articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni; la legge 8 agosto 1977, n. 584; l'articolo 5, commi 4 e 5, e l'articolo 32 della legge 3 gennaio 1978, n. 1; gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741; l'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l'articolo 4; gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n. 428; gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55; il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406; l'articolo 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142; il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358; l'articolo 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489; l'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; l'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; la legge 11 febbraio 1994, n. 109; e' fatto salvo l'articolo 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come modificato dalla citata legge n. 109 del 1994; l'articolo 11, della legge 22 febbraio 1994, n. 146; il d.P.R.18 aprile 1994, n. 573; il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2 giugno 1995, n. 216; il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157; il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; l'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517; l'articolo 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128; il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402; la legge 18 novembre 1998, n. 415; il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n. 22; il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525; gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3, 55, 57, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, comma 2, 88, comma 1, 89, comma 3, 91, comma 4, 92, commi 1, 2 e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 142, comma 1, 143, comma 3, 144, commi 1 e 2, 149, 150, 151 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65; l'articolo 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205; la legge 7 novembre 2000, n. 327; l'articolo 24, della legge 24 novembre 2000, n. 340; il decreto 2 dicembre 2000, n. 398: tranne l'articolo 10, commi 1, 2, 4, 5, 6, e tranne la tariffa allegata; gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384; l'articolo 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166; il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190; il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30; l'art. 5, commi da 1 a 13, e commi 16-sexies e 16-septies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80; gli articoli 2-ter, 2-quater, 2-quinquies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n. 109; l'articolo 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62; l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 152; l'articolo 14-vicies ter, comma 1, lettera c) del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168, limitatamente alle parole "i criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta economicamente piu' vantaggiosa e"; il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 190 del 2002; il decreto ministeriale 25 ottobre 2005, recante "Finanza di progetto - Disciplina delle procedure in corso i cui avvisi indicativi, pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, non contengano l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore"; l'articolo 1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 2. In relazione all'articolo 141, comma 4, ultimo periodo, resta abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare, anteriore alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166. 3. Sono o restano abrogati tutti gli speciali riti processuali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, diversi da quelli di cui all'articolo 245. 4. Il regolamento di cui all'articolo 5 elenca le norme abrogate, con decorrenza dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, anche in relazione alle disposizioni contenute nei seguenti atti: gli articoli 337, 338; 342; 343; 344; 348; 351; 352; 353; 354; 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117; il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34; il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101; il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante "affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa". 5. Gli altri regolamenti e decreti ministeriali previsti dal presente codice, ove sono destinati a sostituire precedenti regolamenti e decreti ministeriali, elencano le norme abrogate, con decorrenza dalla loro entrata in vigore.
Note all'art. 256: - La legge 20 marzo 1865, n. 2248, reca: "Legge sui lavori pubblici (All. F)". - Il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, reca: "Approvazione del regolamento sui servizi del Provveditorato Generale dello Stato". - La legge 8 agosto 1977, n. 584, abrogata dal presente decreto, recava: "Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunita' economica europea". - La legge 3 gennaio 1978, n. 1, reca: "Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali". - La legge 10 dicembre 1981, n. 741, reca: "Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche". - La legge 28 febbraio 1986, n. 41, reca "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)". - Le legge 17 febbraio 1987, n. 80, reca: "Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche". - Per la legge 29 dicembre 1990, n. 428, vedi le note all'art. 3. - Per la legge 19 marzo, 1990, n. 55, vedi note all'art. 38. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, abrogato dal presente decreto, recava: "Regolamento recante disposizioni per garantire omogeneita' di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonche' disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare per l'esecuzione di opere pubbliche". - Il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, abrogato dal presente decreto, recava: "Attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici". - La legge 19 febbraio 1992, n. 142, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991)". - Il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, abrogato dal presente decreto, recava: "Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE". - La legge 19 dicembre 1992, n. 489, reca: "Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno". - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, reca: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Per la legge 24 dicembre 1993, n. 537, vedi le note art. 4. - La legge 11 febbraio 1994, n. 109, abrogata dal presente decreto, recava: "Legge quadro in materia di lavori pubblici". - La legge 18 ottobre 1942, n. 1460, reca: "Organi consultivi in materia di opere pubbliche". - La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993". - Il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 573, abrogato dal presente decreto, recava: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario". - Il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con legge 2 giugno 1995, n. 216, abrogato dal presente decreto, recava: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici". - Per i decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 157 e n. 158, abrogati dal presente decreto, vedi le note agli articoli 83 e 80. - Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517, abrogato dal presente decreto, recava: "Regolamento recante norme per la individuazione delle ipotesi e delle fattispecie di lavori, sottratte all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, ed assoggettate alla normativa sui lavori pubblici". - La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria 1995-1997)". - Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, abrogato dal presente decreto, recava: "Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE". - La legge 18 novembre 1998, n. 415, abrogata dal presente decreto, recava: "Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici". - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n. 22, abrogato dal presente decreto, recava: "Regolamento recante norme transitorie per l'adeguamento della disciplina dei contratti della pubblica amministrazione all'introduzione dell'euro". - Il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, abrogato dal presente decreto, recava: "Attuazione della direttiva 98/4/CE che modifica la normativa comunitaria sulle procedure di appalti nei settori esclusi.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, reca: "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni". - Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, abrogato dal presente decreto, recava: "Attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione.". - La legge 21 luglio 2000, n. 205, reca: "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa.". - La legge 7 novembre 2000, n. 327, abrogato dal presente decreto, recava: "Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto.". - La legge 24 novembre 2000, n. 340, reca: "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi.". - Il decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, reca: "Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell'art. 32, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, reca: "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia.". - La legge 1° agosto 2002, n. 166, reca: "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.". - Per il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, abrogato dal presente decreto, vedi note all'art. 165. - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30, abrogato dal presente decreto, recava: "Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali". - Il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.". - Il decreto legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n. 109, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonche' per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare.". - Per la legge 18 aprile 2005, n. 62, vedi note all'art. 80. - Il decreto legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 152, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile.". - Il decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative.". - Il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005. - Il decreto ministeriale 25 ottobre 2005, abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2005, n. 301. - Per la legge 23 dicembre 2005, n. 266, abrogata dal presente decreto, vedi le note all'art. 4. - La legge 1° agosto 2002, n. 166, reca: "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.". - Per il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117, abrogato dal presente decreto, vedi le note all'art. 83. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, abrogato dal presente decreto, vedi le note all'art. 162. - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, abrogato dal presente decreto, recava: "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.". - Per il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, abrogato dal presente decreto, vedi note all'art. 4. - Il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2005, n. 128, abrogato dal presente decreto, recava: "Qualificazione dei contraenti generali, modalita' tecniche e procedurali di presentazione della domanda e dei documenti.". - Per il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, abrogato dal presente decreto, vedi le note all'art. 83.