Art. 257 Entrata in vigore 1. Il presente codice entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Hanno efficacia a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente codice: a) le disposizioni in tema di obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorita' e dell'Osservatorio, che riguardano servizi e forniture; b) l'articolo 240 in relazione all'accordo bonario per i servizi e le forniture. 3. L'articolo 123 si applica a far data dalla formazione dell'elenco annuale per l'anno 2007; per gli elenchi relativi all'anno 2006 e le relative gare, continua ad applicarsi l'articolo 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 aprile 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Scajola, Ministro delle attivita' produttive Pisanu, Ministro dell'interno Buttiglione, Ministro per i beni e le attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 257: - L'art. 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, citata all'art. 87, cosi' recita: "Art. 23 (Licitazione privata e licitazione privata semplificata). - 1. Alle licitazioni private per l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando. 1-bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU, IVA esclusa, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), hanno la facolta' di invitare a presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di cui al comma 1-ter del presente articolo se sussistono in tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell'appalto. 1-ter. I soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma 1-bis del presente articolo, presentano apposita domanda. I soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), possono presentare un numero massimo di trenta domande; i soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettere b), c), d) ed e), possono presentare domande in numero pari al doppio di quello dei propri consorziati e comunque in numero compreso fra un minimo di sessanta ed un massimo di centottanta. Si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 13. Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata da una autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia, con la quale il richiedente attesta il possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. Le stazioni appaltanti procedono a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e comunque sui soggetti aggiudicatari. La domanda presentata nel mese di dicembre ha validita' per l'anno successivo a quello della domanda. La domanda presentata negli altri mesi ha validita' per l'anno finanziario corrispondente a quello della domanda stessa. In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 7.".