Art. 257 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente codice entra in vigore sessanta giorni dopo  la  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. Hanno efficacia a decorrere da un anno successivo alla  data  di
entrata in vigore del presente codice: 
    a) le disposizioni in  tema  di  obblighi  di  comunicazione  nei
confronti dell'Autorita' e dell'Osservatorio, che riguardano  servizi
e forniture; 
    b) l'articolo 240 in relazione all'accordo bonario per i  servizi
e le forniture. 
  3.  L'articolo  123  si  applica  a  far  data   dalla   formazione
dell'elenco  annuale  per  l'anno  2007;  per  gli  elenchi  relativi
all'anno 2006 e le relative gare, continua ad  applicarsi  l'articolo
23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 12 aprile 2006 
 
                               CIAMPI 
 
    

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                                 dei Ministri

                              La Malfa,  Ministro  per  le  politiche
                                 comunitarie

                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                                 e dei trasporti

                              Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
                                 della tutela del territorio

                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                                 delle finanze

                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                                 politiche sociali

                              Fini, Ministro degli affari esteri

                              Castelli, Ministro della giustizia

                              Scajola, Ministro delle attivita'
            produttive

                              Pisanu, Ministro dell'interno

                              Buttiglione,  Ministro per i  beni e le
                                 attivita' culturali

    
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
 
          Nota all'art. 257: 
              - L'art. 23 della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,
          citata all'art. 87, cosi' recita: 
              "Art. 23 (Licitazione  privata  e  licitazione  privata
          semplificata).  -   1.   Alle   licitazioni   private   per
          l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo  sono
          invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta  e
          che siano  in  possesso  dei  requisiti  di  qualificazione
          previsti dal bando. 
              1-bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU,
          IVA esclusa, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere
          a) e b), hanno la facolta' di invitare a presentare offerta
          almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli  di
          cui al comma 1-ter del presente articolo se  sussistono  in
          tale numero soggetti che siano qualificati in  rapporto  ai
          lavori oggetto dell'appalto. 
              1-ter. I soggetti di cui all'art. 10, comma 1,  lettere
          a), b), c), d) ed e), interessati ad essere  invitati  alle
          gare  di  cui  al  comma  1-bis  del   presente   articolo,
          presentano apposita domanda. I soggetti di cui all'art. 10,
          comma 1, lettera a), possono presentare un  numero  massimo
          di trenta domande; i soggetti di cui all'art. 10, comma  1,
          lettere b), c), d) ed e),  possono  presentare  domande  in
          numero pari al doppio di quello dei  propri  consorziati  e
          comunque in numero compreso fra un minimo di sessanta ed un
          massimo di centottanta.  Si  applica  quanto  previsto  dal
          comma 4  dell'art.  13.  Ogni  domanda  deve  indicare  gli
          eventuali altri  soggetti  a  cui  sono  state  inviate  le
          domande e deve essere corredata da una  autocertificazione,
          ai sensi della vigente normativa in materia, con  la  quale
          il richiedente attesta il possesso delle qualifiche  e  dei
          requisiti previsti dal regolamento di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di  non
          trovarsi in nessuna delle cause di  esclusione  dalle  gare
          d'appalto e  di  non  aver  presentato  domanda  in  numero
          superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente
          comma. Le  stazioni  appaltanti  procedono  a  verifiche  a
          campione sui soggetti concorrenti e comunque  sui  soggetti
          aggiudicatari. La domanda presentata nel mese  di  dicembre
          ha validita' per l'anno successivo a quello della  domanda.
          La domanda presentata negli altri  mesi  ha  validita'  per
          l'anno finanziario corrispondente a  quello  della  domanda
          stessa. In caso di  false  dichiarazioni  si  applicano  le
          sanzioni di cui all'art. 8, comma 7.".