Art. 231 Demanio militare e demanio culturale in consegna alla Difesa 1. Appartengono al demanio militare del Ministero della difesa le opere destinate alla difesa nazionale. 2. Gli aeroporti militari fanno parte del demanio militare aeronautico. 3. Appartengono al demanio culturale gli immobili in consegna al Ministero della difesa, non rientranti nel demanio militare di cui al comma 1, riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte di musei, pinacoteche, archivi, biblioteche a esso assegnati. 4. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e sono considerati infrastrutture militari, a ogni effetto, tutti gli alloggi di servizio per il personale militare realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio.
Nota all'art. 231: - Il comma 1 dell'articolo 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, n. 45, e' il seguente: «1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 146 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.».