Art. 231
    Demanio militare e demanio culturale in consegna alla Difesa

1.  Appartengono  al  demanio  militare del Ministero della difesa le
opere destinate alla difesa nazionale.
2.   Gli   aeroporti   militari  fanno  parte  del  demanio  militare
aeronautico.
3.  Appartengono  al  demanio  culturale  gli immobili in consegna al
Ministero della difesa, non rientranti nel demanio militare di cui al
comma  1, riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico
a  norma  delle  leggi in materia, le raccolte di musei, pinacoteche,
archivi, biblioteche a esso assegnati.
4. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 147, comma 1, del decreto
legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante  il codice dei beni
culturali  e  del  paesaggio,  rientrano  tra le opere destinate alla
difesa  nazionale  e sono considerati infrastrutture militari, a ogni
effetto,  tutti  gli  alloggi  di  servizio per il personale militare
realizzati   su   aree   ubicate   all'interno   di  basi,  impianti,
installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio.
 
          Nota all'art. 231:
             -  Il  comma 1 dell'articolo 147 del decreto legislativo
          22  gennaio  2004,  n.  42 (Codice dei beni culturali e del
          paesaggio,  ai  sensi  dell'articolo  10  della L. 6 luglio
          2002,  n.  137),  pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  del  24  febbraio  2004,  n. 45, e' il
          seguente:
             «1.  Qualora  la  richiesta  di  autorizzazione prevista
          dall'articolo  146  riguardi opere da eseguirsi da parte di
          amministrazioni   statali,  ivi  compresi  gli  alloggi  di
          servizio  per il personale militare, l'autorizzazione viene
          rilasciata in esito ad una conferenza di servizi indetta ai
          sensi  delle  vigenti  disposizioni  di legge in materia di
          procedimento amministrativo.».