Art. 233 
Individuazione delle opere destinate alla  difesa  nazionale  a  fini
                             determinati 
 
1.   Ai   fini   urbanistici,   edilizi,   ambientali   e   al   fine
dell'affidamento ed  esecuzione  di  contratti  pubblici  relativi  a
lavori,  servizi  e  forniture,  sono  opere  destinate  alla  difesa
nazionale le infrastrutture rientranti nelle seguenti categorie: 
a) sedi di servizio e relative pertinenze necessarie a soddisfare  le
esigenze logistico - operative dell'Arma dei carabinieri; 
b) opere di costruzione, ampliamento e  modificazione  di  edifici  o
infrastrutture destinati ai servizi  della  leva,  del  reclutamento,
incorporamento, formazione professionale e addestramento dei militari
della Marina militare, da realizzare nelle sedi di La Spezia, Taranto
e La Maddalena su terreni del demanio, compreso quello marittimo; 
c) aeroporti ed eliporti; 
d) basi navali; 
e) caserme; 
f) stabilimenti e arsenali; 
g) reti, depositi carburanti e lubrificanti; 
h) depositi munizioni e di sistemi d'arma; 
i) comandi di unita' operative e di supporto logistico; 
l) basi missilistiche; 
m) strutture di  comando  e  di  controllo  dello  spazio  terrestre,
marittimo e aereo; 
n) segnali e ausili alla navigazione marittima e aerea; 
o) strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di allarme; 
p) poligoni e strutture di addestramento; 
q) centri sperimentali di manutenzione dei sistemi d'arma; 
r) opere di protezione ambientale correlate alle opere  della  difesa
nazionale; 
s) installazioni temporanee per esigenze di rapido dispiegamento; 
t) attivita' finanziate con fondi  comuni  della  NATO  e  da  utenti
alleati sul territorio nazionale.