Art. 234
                        Registri e inventari

1.  I  beni  della  Difesa  sono  descritti  in  appositi registri di
consistenza o inventari.
2. L'inventario dei beni di demanio pubblico della Difesa e' eseguito
a cura del Ministero della difesa e consiste in uno stato descrittivo
desunto    dai    rispettivi    catasti,    ovvero    dai    registri
dell'amministrazione.
3.  L'originale  dell'inventario  e' conservato dalle amministrazioni
centrali   militari   e   gli  estratti  dalle  rispettive  direzioni
territoriali o uffici dipendenti.