Art. 315 Organi competenti 1. Sono competenti alla concessione degli alloggi di servizio: a) i comandi e gli organismi indicati all'articolo 312, comma 2, con provvedimento firmato dai comandanti o, per delega di questi, dai vice comandanti, per gli alloggi di qualsiasi tipo dislocati nell'ambito della rispettiva circoscrizione territoriale; b) i comandi dei comprensori nei quali siano ubicati gli immobili, per gli alloggi ASC. 2. I comandi ovvero gli organismi di cui all'articolo 312, comma 2, possono attribuire delega alla concessione degli alloggi APP e SLI, previa autorizzazione degli Stati maggiori di Forza armata, ai comandi o agli enti dislocati nella propria circoscrizione territoriale. 3. La concessione degli alloggi ASGC, ASIR e ASI al personale in servizio presso gli organi centrali dislocati nella circoscrizione alloggiativa della Capitale e' effettuata, su indicazione del Sottocapo di stato maggiore di Forza armata, dai comandi ovvero dagli organismi designati da ciascuno Stato maggiore di Forza armata.