Art. 315 
 
                          Organi competenti 
 
1. Sono competenti alla concessione degli alloggi di servizio: 
a) i comandi e gli organismi indicati all'articolo 312, comma 2,  con
provvedimento firmato dai comandanti o, per  delega  di  questi,  dai
vice  comandanti,  per  gli  alloggi  di  qualsiasi  tipo   dislocati
nell'ambito della rispettiva circoscrizione territoriale; 
b) i comandi dei comprensori nei quali siano  ubicati  gli  immobili,
per gli alloggi ASC. 
2. I comandi ovvero gli organismi di cui all'articolo 312,  comma  2,
possono attribuire delega alla concessione degli alloggi APP  e  SLI,
previa autorizzazione  degli  Stati  maggiori  di  Forza  armata,  ai
comandi  o  agli  enti   dislocati   nella   propria   circoscrizione
territoriale. 
3. La concessione degli alloggi ASGC, ASIR  e  ASI  al  personale  in
servizio presso gli organi centrali  dislocati  nella  circoscrizione
alloggiativa  della  Capitale  e'  effettuata,  su  indicazione   del
Sottocapo di stato maggiore di Forza armata, dai comandi ovvero dagli
organismi designati da ciascuno Stato maggiore di Forza armata.