Art. 316 
 
                     Ripartizione degli alloggi 
 
1. Gli organi competenti alla concessione degli alloggi, in base alle
direttive emanate dagli Stati maggiori di Forza armata, in  relazione
alle acquisite disponibilita', provvedono: 
a) a destinare gli alloggi ai titolari degli incarichi indicati negli
elenchi degli incarichi, e relativi alle categorie ASGC e ASIR; 
b) a destinare gli alloggi, con criteri di gradualita' e in relazione
alla contingente disponibilita', ai titolari degli incarichi indicati
negli elenchi degli incarichi, e relativi alle categorie ASI; 
c) a destinare i rimanenti alloggi alla categoria  AST,  ripartendoli
in misura proporzionale alla forza  effettiva  degli  ufficiali,  dei
sottufficiali e dei volontari in servizio permanente  con  carico  di
famiglia; 
d) a ripartire gli alloggi SLI con lo stesso criterio  stabilito  per
gli alloggi AST. 
2. L'organo  centrale  della  rappresentanza  militare  (COCER)  puo'
acquisire, presso lo Stato maggiore della difesa, i dati relativi  al
numero complessivo, al tipo e  alla  composizione  degli  alloggi  di
servizio  ubicati   in   ciascun   presidio   ovvero   circoscrizione
alloggiativa, fatte salve le norme a tutela della sicurezza.