Art. 317 
 
                 Personale ammesso alle concessioni 
 
1. Gli alloggi  di  servizio  possono  essere  concessi  al  seguente
personale: 
a)  alloggi  ASGC,  ASIR,  ASI:  al  personale  militare  e   civile,
limitatamente agli incarichi previsti, che presti effettivo  servizio
presso comandi, enti e reparti con sede  nel  presidio  ovvero  nella
circoscrizione alloggiativa; 
b) alloggi AST: al personale militare, con carico  di  famiglia,  che
presti effettivo servizio presso comandi, enti e reparti con sede nel
presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa  e  che  appartenga
alle categorie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari  in
servizio permanente; 
c) alloggi APP: agli ufficiali, ai sottufficiali e  ai  volontari  in
servizio permanente, con o senza famiglia al  seguito,  che  prestino
servizio presso comandi, enti e reparti indipendentemente dalle  sedi
di servizio; al personale in quiescenza, fatte salve  le  prioritarie
esigenze del personale in servizio; 
d) alloggi SLI: agli ufficiali, ai sottufficiali e  ai  volontari  in
servizio permanente, con o senza famiglia al  seguito,  che  prestino
servizio a bordo di unita' navali, con diritto di  priorita'  per  il
personale imbarcato su unita' navali non assegnate alla sede  in  cui
si trova l'alloggio; 
e) alloggi ASC: agli ufficiali, ai sottufficiali e  ai  volontari  in
servizio permanente, celibi o coniugati senza  famiglia  al  seguito,
secondo il seguente ordine di priorita': 
1) personale che  presti  servizio  nel  comprensorio  nel  quale  e'
ubicato l'alloggio; 
2) personale che presti  servizio  nell'ambito  del  presidio  ovvero
della circoscrizione alloggiativa.