Art. 317 Personale ammesso alle concessioni 1. Gli alloggi di servizio possono essere concessi al seguente personale: a) alloggi ASGC, ASIR, ASI: al personale militare e civile, limitatamente agli incarichi previsti, che presti effettivo servizio presso comandi, enti e reparti con sede nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa; b) alloggi AST: al personale militare, con carico di famiglia, che presti effettivo servizio presso comandi, enti e reparti con sede nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa e che appartenga alle categorie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente; c) alloggi APP: agli ufficiali, ai sottufficiali e ai volontari in servizio permanente, con o senza famiglia al seguito, che prestino servizio presso comandi, enti e reparti indipendentemente dalle sedi di servizio; al personale in quiescenza, fatte salve le prioritarie esigenze del personale in servizio; d) alloggi SLI: agli ufficiali, ai sottufficiali e ai volontari in servizio permanente, con o senza famiglia al seguito, che prestino servizio a bordo di unita' navali, con diritto di priorita' per il personale imbarcato su unita' navali non assegnate alla sede in cui si trova l'alloggio; e) alloggi ASC: agli ufficiali, ai sottufficiali e ai volontari in servizio permanente, celibi o coniugati senza famiglia al seguito, secondo il seguente ordine di priorita': 1) personale che presti servizio nel comprensorio nel quale e' ubicato l'alloggio; 2) personale che presti servizio nell'ambito del presidio ovvero della circoscrizione alloggiativa.