Art. 318 
 
          Esclusione dalla concessione di alloggi ASI e AST 
 
1. Gli alloggi ASI e AST non possono essere concessi: 
a) alloggi ASI: al personale che sia proprietario o  usufruttuario  o
assegnatario in cooperativa, ancorche' indivisa,  di  una  abitazione
idonea, disponibile e abitabile,  ubicata  nell'ambito  del  presidio
ovvero circoscrizione alloggiativa ove presta  servizio,  ovvero  che
abbia  un  familiare  convivente  nelle  stesse   condizioni,   fatta
eccezione per i titolari degli incarichi, compresi nella prima fascia
degli elenchi degli incarichi, di particolare  rilevanza  quando  gli
alloggi siano ubicati all'interno  o  nelle  immediate  vicinanze  di
basi, impianti e installazioni e comprensori militari; 
b) alloggi AST: 
1) al personale che sia proprietario, usufruttuario o assegnatario in
cooperativa,  ancorche'   indivisa,   di   una   abitazione   idonea,
disponibile e abitabile,  ubicata  nell'ambito  del  presidio  ovvero
della circoscrizione alloggiativa ove presta servizio; 
2) al personale che sia assegnatario di una  abitazione  di  edilizia
economica e popolare o concessa da  qualsiasi  altra  amministrazione
dello Stato ovunque ubicata nel territorio nazionale; 
3) al personale  che  abbia  un  familiare  convivente  nelle  stesse
condizioni di cui ai commi 1 e 2; 
4) al personale che sia  titolare  di  un  incarico  cui  compete  un
alloggio ASI e non abbia presentato domanda  per  la  concessione  di
alloggio all'incarico nella sede  di  servizio,  o  abbia  rinunciato
ingiustificatamente all'assegnazione di alloggio ASI. 
2.  Ai  fini  del  comma  1,  un'abitazione  e'  considerata  idonea,
disponibile e abitabile nei seguenti casi: 
a) idonea, se composta da un numero  di  vani  utili  almeno  pari  a
quello  dei  componenti  il  nucleo  familiare  convivente,  compresi
comunque il capofamiglia e il coniuge convivente; 
b) disponibile, anche se occupata  da  altri  in  assenza  di  azioni
giudiziarie pendenti per il suo recupero; 
c) abitabile, se l'autorita' comunale competente non ne certifica  lo
stato di non abitabilita'. 
3. Gli assegnatari di alloggi ASGC, ASIR e ASI possono concorrere per
l'assegnazione di alloggi AST soltanto dalla data di  predesignazione
ad altro incarico non compreso tra  quelli  contenuti  negli  elenchi
degli incarichi.