Art. 320 
 
                         Deroghe particolari 
 
1. Il personale che fruisce di alloggio AST, ASGC, ASIR o ASI, se  ha
perso o sta per perdere il titolo alla concessione,  puo'  presentare
domanda per concorrere alla concessione di alloggi AST. 
2. Al concessionario di alloggio AST, che  non  ha  piu'  titolo,  e'
preferenzialmente riassegnato lo stesso  alloggio  occupato  se  egli
occupa in  graduatoria  un  posto  utile  per  l'assegnazione  di  un
alloggio disponibile o segue immediatamente un richiedente che  abbia
avuto l'assegnazione o la riassegnazione dell'alloggio. 
3. Al concessionario di alloggio ASGC, ASIR o ASI, che  non  ha  piu'
titolo, e' assegnato un alloggio AST  disponibile,  se  l'interessato
occupa,  nell'ambito  della   graduatoria,   un   posto   utile   per
l'assegnazione di un alloggio. 
4. Le riassegnazioni o le assegnazioni di alloggi AST determinano una
nuova titolarita'. 
5. L'utente di alloggio ASI, per il periodo della  missione  di  pace
all'estero e limitatamente al caso  in  cui  l'Amministrazione  della
difesa vieta all'interessato  di  portare  al  seguito  la  famiglia,
conserva il titolo alla conduzione dell'alloggio. 
6. L'utente di alloggio AST, per il periodo della  missione  di  pace
all'estero e limitatamente al caso  in  cui  l'Amministrazione  della
difesa vieta all'interessato  di  portare  al  seguito  la  famiglia,
conserva  l'uso  dell'alloggio,  indipendentemente  dal  periodo   di
concessione gia' fruito, senza  variazione  di  canone,  a  eccezione
delle spese di carattere generale. 
7. L'utente di alloggio ASI  ovvero  AST,  in  relazione  all'impiego
all'estero e limitatamente al caso  in  cui  l'Amministrazione  della
difesa vieta all'interessato di portare al seguito la famiglia,  puo'
mantenere la conduzione dell'alloggio. 
8. Gli utenti degli alloggi ASI che ricoprono un  incarico  non  piu'
compreso  negli  elenchi  degli  incarichi,  possono  conservare   la
titolarita'  della   concessione   per   il   tempo   di   permanenza
nell'incarico in relazione al quale l'alloggio e' stato concesso. 
9. Gli Stati maggiori di Forza armata, se l'utente  di  alloggio  ASI
incorre nella decadenza dall'incarico per malattia o per frequenza di
specifici  corsi,   possono   autorizzare   il   mantenimento   della
concessione per il periodo di assenza, in previsione che  al  termine
della decadenza l'utente deve riassumere un incarico ASI. 
10. I Capi di stato maggiore di Forza armata possono  temporaneamente
autorizzare, in via eccezionale e in relazione a casi  tassativamente
previsti  per  particolari  esigenze  connesse   con   le   modifiche
ordinative  di  Forza  armata,  il  titolare  di  alloggio   ASI   al
mantenimento della conduzione dello stesso in  una  sede  diversa  da
quella in cui presti servizio. 
11.  Gli  Stati  maggiori  di  Forza  armata  possono,  a  richiesta,
autorizzare il mantenimento  della  concessione  per  il  periodo  di
permanenza nell'incarico, se l'utente ASI e' trasferito per  assumere
un incarico,  determinato  nel  tempo,  presso  enti  ovvero  reparti
ubicati in sedi ritenute disagiate, appositamente individuate  a  tal
fine con provvedimento della Forza armata. 
12. I frequentatori dei corsi  presso  il  Centro  alti  studi  della
difesa (CASD)  e  il  Nato  Defence  College  e  dei  corsi  similari
all'estero, conservano il diritto  all'utenza  fino  al  termine  dei
corsi stessi.