Art. 268 
 
                      Disposizioni applicabili 
 
    1. Ai servizi di  cui  all'articolo  252,  con  esclusione  della
redazione  della  progettazione  e  del  piano  di  scurezza   e   di
coordinamento,  e  ai  compiti  di  supporto   alle   attivita'   del
responsabile del procedimento, si applicano le disposizioni  previste
dagli articoli 75 e 113 del codice. Ai servizi  di  cui  all'articolo
252 si applicano altresi' le disposizioni previste dagli articoli 127
e 128 del presente regolamento. 
 
              Note all'art. 268 
              -  Il  testo  dell'articolo  75  del   citato   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art.  75  (Garanzie  a  corredo  dell'offerta)  -   1.
          L'offerta e' corredata da una garanzia,  pari  al  due  per
          cento del prezzo base indicato  nel  bando  o  nell'invito,
          sotto  forma  di  cauzione  o  di  fideiussione,  a  scelta
          dell'offerente. 
              2.  La  cauzione  puo'  essere  costituita,  a   scelta
          dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico
          garantiti dallo Stato al corso  del  giorno  del  deposito,
          presso una sezione di tesoreria  provinciale  o  presso  le
          aziende  autorizzate,  a   titolo   di   pegno   a   favore
          dell'amministrazione aggiudicatrice. 
              3.  La  fideiussione,  a  scelta  dell'offerente,  puo'
          essere  bancaria  o   assicurativa   o   rilasciata   dagli
          intermediari finanziari iscritti  nell'elenco  speciale  di
          cui all'articolo 107 del decreto legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, che svolgono in via  esclusiva  o  prevalente
          attivita' di rilascio di garanzie, a cio'  autorizzati  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze. 
              4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia
          al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore
          principale, la rinuncia all'eccezione di  cui  all'articolo
          1957, comma 2, del codice  civile,  nonche'  l'operativita'
          della garanzia medesima entro quindici giorni,  a  semplice
          richiesta scritta della stazione appaltante. 
              5.  La  garanzia  deve  avere  validita'   per   almeno
          centottanta   giorni   dalla    data    di    presentazione
          dell'offerta. Il bando o l'invito  possono  richiedere  una
          garanzia con termine di validita'  maggiore  o  minore,  in
          relazione  alla  durata  presumibile  del  procedimento,  e
          possono altresi' prescrivere che  l'offerta  sia  corredata
          dall'impegno del garante a rinnovare la  garanzia,  per  la
          durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della
          sua scadenza non sia ancora  intervenuta  l'aggiudicazione,
          su richiesta della  stazione  appaltante  nel  corso  della
          procedura. 
              6. La garanzia  copre  la  mancata  sottoscrizione  del
          contratto per  fatto  dell'affidatario,  ed  e'  svincolata
          automaticamente  al  momento   della   sottoscrizione   del
          contratto medesimo. 
              7.  L'importo  della  garanzia,  e  del  suo  eventuale
          rinnovo,  e'  ridotto  del  cinquanta  per  cento  per  gli
          operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi
          accreditati, ai sensi delle norme europee della  serie  UNI
          CEI EN 45000 e della serie UNI CEI  EN  ISO/IEC  17000,  la
          certificazione del sistema di qualita' conforme alle  norme
          europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per  fruire  di  tale
          beneficio,  l'operatore  economico  segnala,  in  sede   di
          offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi
          prescritti dalle norme vigenti. 
              8.  L'offerta  e'  altresi'  corredata,   a   pena   di
          esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare  la
          garanzia fideiussoria per l'esecuzione  del  contratto,  di
          cui  all'articolo  113,  qualora   l'offerente   risultasse
          affidatario. 
              9. La stazione appaltante, nell'atto con  cui  comunica
          l'aggiudicazione    ai    non    aggiudicatari,    provvede
          contestualmente, nei loro confronti,  allo  svincolo  della
          garanzia di cui al  comma  1,  tempestivamente  e  comunque
          entro  un   termine   non   superiore   a   trenta   giorni
          dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il
          termine di validita' della garanzia.” 
              - Per il testo dell'articolo  113  del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  si  veda  nelle  Note
          all'art. 131.