Art. 142. 
 
  L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali,  ha  diritto  di
ritirare l'opera  dal  commercio,  salvo  l'obbligo  di  indennizzare
coloro che hanno acquistati  i  diritti  di  riprodurre,  diffondere,
eseguire, rappresentare o spacciare l'opera medesima. 
 
  Questo diritto e' personale e non e' trasmissibile. 
 
  Agli  effetti  dell'esercizio  di  questo  diritto  l'autore   deve
notificare il suo intendimento alle persone alle quali  ha  ceduto  i
diritti ed al Ministero della cultura popolare, il quale da' pubblica
notizia  dell'intendimento  medesimo  nelle   forme   stabilite   dal
regolamento. 
 
  Entro il termine di un anno  a  decorrere  dall'ultima  data  delle
notifiche  e  pubblicazioni,  gli   interessati   possono   ricorrere
all'autorita' giudiziaria per  opporsi  all'esercizio  della  pretesa
dell'autore o per ottenere la liquidazione  ed  il  risarcimento  del
danno.