Art. 143. 
 
  L'autorita' giudiziaria, se riconosce che sussistono gravi  ragioni
morali invocate dall'autore, ordina il  divieto  della  riproduzione,
diffusione, esecuzione,  rappresentazione  o  spaccio  dell'opera,  a
condizione  del  pagamento  di  una   indennita'   a   favore   degli
interessati, fissando la somma dell'indennizzo e il  termine  per  il
pagamento. 
 
  L'autorita' giudiziaria puo' anche pronunciare provvisoriamente  il
divieto con decreto su ricorso, se  sussistono  ragioni  di  urgenza,
prima  della  scadenza  del  termine   indicato   nell'ultimo   comma
dell'articolo precedente, previo, occorrendo,  il  pagamento  di  una
idonea cauzione. 
 
  Se l'indennita' non e' pagata nel  termine  fissato  dall'autorita'
giudiziaria cessa di pieno diritto l'efficacia della sentenza. 
 
  La  continuazione  della  riproduzione,   diffusione,   esecuzione,
rappresentazione o spaccio dell'opera, dopo trascorso il termine  per
ricorrere  all'autorita'  giudiziaria,  previsto  nell'ultimo   comma
dell'articolo  precedente,  dopo  dichiarato  sospeso  il   commercio
dell'opera, e' soggetto alle sanzioni civili e  penali  comminate  da
questa legge per le violazioni del diritto di autore.