Art. 319 (Art. 119 Cod. Str.) (Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validita' della patente di guida) 1. Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validita' della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza quei determinati tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita, come specificato all'articolo 320. 2. Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, e' tenuto a presentare un certificato anamnestico rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che escluda la sussistenza di malattie o infermita' pregiudizievoli all'idoneita' alla guida dei veicoli a motore e che indichi eventuali precedenti morbosi. 3. I medici di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, nel rilasciare il certificato d'idoneita' alla guida, dovranno tenere in particolare considerazione le affezioni morbose di cui all'articolo 320. 4. Quando dalle constatazioni obiettive, o dai risultati della visita psicologica di cui all'articolo 119, comma 9, del codice, e dalle altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili, si evidenzino malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli articoli 320, 321, 322 e 323, il medico puo' rilasciare il certificato di idoneita' solo quando accerti e dichiari che esse non possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida di quei tipi di veicoli ai quali la patente abilita. 5. Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneita' viene demandato alla competenza della commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, che indichera' anche l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui e' subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida. 6. Il medico accertatore di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, effettua la visita medica di idoneita' alla guida presso la struttura pubblica di appartenenza o comunque all'interno di locali adeguatamente attrezzati e muniti di autorizzazione all'apertura e all'esercizio della professione medica, come previsto dalle vigenti norme sanitarie.
Nota all'art. 319: - Il testo dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e' il seguente: "Art. 25 (Prestazioni di cura). - Le prestazioni curative comprendono l'assistenza medico-generica, specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica. Le prestazioni medico-generiche, pediatriche, specialistiche e infermieristiche vengono erogate sia in forma ambulatoriale che domiciliare. L'assistenza medico-generica e pediatrica e' prestata dal personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario nazionale operante nelle unita' sanitarie locali o nel comune di residenza del cittadino. La scelta del medico di fiducia deve avvenire fra i sanitari di cui al comma precedente. Il rapporto fiduciario puo' cessare in ogni momento a richiesta dell'assistito o del medico; in quest'ultimo caso la richiesta deve essere motivata. Le prestazioni medico-specialistiche, ivi comprese le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, sono fornite di norma, presso i laboratori e i presidi delle unita' sanitarie locali di cui l'utente fa parte, ivi compresi gli istituti di cui agli articoli 39, 41 e 42 della presente legge. Le stesse prestazioni possono essere fornite da gabinetti specialistici, da ambulatori e da presidi convenzionati ai sensi della presente legge. L'utente puo' accedere agli ambulatori e strutture convenzionati per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio per le quali, nel termine di tre giorni, le strutture pubbliche non siano in grado di soddisfare la richiesta di accesso alle prestazioni stesse. Nei casi di richiesta urgente motivati da parte del medico in relazione a particolari condizioni di salute del paziente, il mancato immediato soddisfacimento della richiesta presso le strutture di cui al sesto comma equivale ad autorizzazione ad accedere agli ambulatori o strutture convenzionati. In tal caso l'unita' sanitaria lo- cale appone sulla richiesta la relativa annotazione. Le unita' sanitarie locali attuano misure idonee a garantire che le prestazioni urgenti siano erogate con priorita' nell'ambito delle loro strutture. Le prestazioni specialistiche possono essere erogate anche al domicilio dell'utente in forme che consentano la riduzione dei ricoveri ospedalieri. I presidi di diagnostica strumentale e di laboratorio devono rispondere a requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale, aventi caratteristiche uniformi per tutto il territorio nazionale secondo uno schema tipo emanato ai sensi del primo comma dell'art. 5 della presente legge. L'assistenza ospedaliera e' prestata di norma attraverso gli ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati esistenti nel territorio della regione di residenza dell'utente. Nell'osservanza del principio della libera scelta del cittadino al ricovero presso gli ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati, la legge regionale, in rapporto ai criteri di programmazione stabiliti nel piano sanitario nazionale, disciplina i casi in cui e' ammesso il ricovero in ospedale pubblici, in istituti convenzionati o in strutture ospedaliere ad alta specializzazione ubicate fuori del proprio territorio, nonche' i casi nei quali potranno essere consentite forme straordinarie di assistenza indiretta".