Art. 319 (Art. 119 Cod. Str.)
(Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la
conferma di validita' della patente di guida)
1. Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validita'
della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il
richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami
clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, non
risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o
minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di
condurre con sicurezza quei determinati tipi di veicoli alla guida
dei quali la patente abilita, come specificato all'articolo 320.
2. Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, e' tenuto a
presentare un certificato anamnestico rilasciato dal medico di
fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
che escluda la sussistenza di malattie o infermita' pregiudizievoli
all'idoneita' alla guida dei veicoli a motore e che indichi eventuali
precedenti morbosi.
3. I medici di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, nel
rilasciare il certificato d'idoneita' alla guida, dovranno tenere in
particolare considerazione le affezioni morbose di cui all'articolo
320.
4. Quando dalle constatazioni obiettive, o dai risultati della
visita psicologica di cui all'articolo 119, comma 9, del codice, e
dalle altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute
indispensabili, si evidenzino malattie fisiche o psichiche o
deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali di cui
agli articoli 320, 321, 322 e 323, il medico puo' rilasciare il
certificato di idoneita' solo quando accerti e dichiari che esse non
possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida di quei tipi
di veicoli ai quali la patente abilita.
5. Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio
di idoneita' viene demandato alla competenza della commissione medica
locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, che indichera'
anche l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo
controllo, cui e' subordinato il rilascio o la conferma o la
revisione della patente di guida.
6. Il medico accertatore di cui all'articolo 119, comma 2, del
codice, effettua la visita medica di idoneita' alla guida presso la
struttura pubblica di appartenenza o comunque all'interno di locali
adeguatamente attrezzati e muniti di autorizzazione all'apertura e
all'esercizio della professione medica, come previsto dalle vigenti
norme sanitarie.
Nota all'art. 319:
- Il testo dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e' il
seguente:
"Art. 25 (Prestazioni di cura). - Le prestazioni
curative comprendono l'assistenza medico-generica,
specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica.
Le prestazioni medico-generiche, pediatriche,
specialistiche e infermieristiche vengono erogate sia in
forma ambulatoriale che domiciliare.
L'assistenza medico-generica e pediatrica e' prestata
dal personale dipendente o convenzionato del servizio
sanitario nazionale operante nelle unita' sanitarie locali
o nel comune di residenza del cittadino.
La scelta del medico di fiducia deve avvenire fra i
sanitari di cui al comma precedente.
Il rapporto fiduciario puo' cessare in ogni momento a
richiesta dell'assistito o del medico; in quest'ultimo caso
la richiesta deve essere motivata.
Le prestazioni medico-specialistiche, ivi comprese le
prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio,
sono fornite di norma, presso i laboratori e i presidi
delle unita' sanitarie locali di cui l'utente fa parte, ivi
compresi gli istituti di cui agli articoli 39, 41 e 42
della presente legge.
Le stesse prestazioni possono essere fornite da
gabinetti specialistici, da ambulatori e da presidi
convenzionati ai sensi della presente legge.
L'utente puo' accedere agli ambulatori e strutture
convenzionati per le prestazioni di diagnostica strumentale
e di laboratorio per le quali, nel termine di tre giorni,
le strutture pubbliche non siano in grado di soddisfare la
richiesta di accesso alle prestazioni stesse.
Nei casi di richiesta urgente motivati da parte del
medico in relazione a particolari condizioni di salute del
paziente, il mancato immediato soddisfacimento della
richiesta presso le strutture di cui al sesto comma
equivale ad autorizzazione ad accedere agli ambulatori o
strutture convenzionati. In tal caso l'unita' sanitaria lo-
cale appone sulla richiesta la relativa annotazione. Le
unita' sanitarie locali attuano misure idonee a garantire
che le prestazioni urgenti siano erogate con priorita'
nell'ambito delle loro strutture.
Le prestazioni specialistiche possono essere erogate
anche al domicilio dell'utente in forme che consentano la
riduzione dei ricoveri ospedalieri.
I presidi di diagnostica strumentale e di laboratorio
devono rispondere a requisiti minimi di strutturazione,
dotazione strumentale e qualificazione funzionale del
personale, aventi caratteristiche uniformi per tutto il
territorio nazionale secondo uno schema tipo emanato ai
sensi del primo comma dell'art. 5 della presente legge.
L'assistenza ospedaliera e' prestata di norma attraverso
gli ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati
esistenti nel territorio della regione di residenza
dell'utente.
Nell'osservanza del principio della libera scelta del
cittadino al ricovero presso gli ospedali pubblici e gli
altri istituti convenzionati, la legge regionale, in
rapporto ai criteri di programmazione stabiliti nel piano
sanitario nazionale, disciplina i casi in cui e' ammesso il
ricovero in ospedale pubblici, in istituti convenzionati o
in strutture ospedaliere ad alta specializzazione ubicate
fuori del proprio territorio, nonche' i casi nei quali
potranno essere consentite forme straordinarie di
assistenza indiretta".